XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2506
Onorevoli Colleghi! - Gli aeroporti minori italiani,
seppure numericamente limitati, svolgono una rilevante
funzione di supporto ai grandi scali aeroportuali. Sono,
infatti, la struttura base per lo svolgersi di innumerevoli
esigenze collegate ai compiti della protezione civile, quindi
alla sicurezza dei cittadini, alla salvaguardia del
territorio, nonché, limitatamente ad alcune realtà, un insieme
di sinergie capaci di garantire collegamenti per il trasporto
passeggeri in determinate aree ad alta densità turistica e per
il trasporto merci, nel caso di aree caratterizzate da
particolari e importanti produzioni, per le quali il
trasferimento economico sui mercati di consumo necessita di
rapidità e di garanzia nei tempi di resa.
La presenza sul territorio nazionale di tali
infrastrutture aeroportuali minori, in buona parte
originariamente militari, ha consentito la nascita di
organizzazioni civili quali l'AeroClub per gli appassionati
del volo, aventi finalità turistiche e sportive, le società di
lavoro aereo e di aerotaxi. Queste strutture, causa la
modestia delle dotazioni strutturali e tecniche, interessano
in larga misura solo il traffico locale, ovvero quello che
generalmente si origina e si conclude sullo scalo stesso e, in
ridotta misura, il traffico proveniente da altri aeroporti.
Analizzando l'aspetto infrastrutturale e le
caratteristiche degli impianti, si nota come attualmente, ad
eccezione di alcuni, gli aeroporti minori italiani, e in
particolare quelli locali, siano scarsamente attrezzati.
Quando, infatti, non vi è la presenza di un classico campo
d'aviazione (una striscia erbosa con manica di vento), lo
scalo aereo minore è caratterizzato da una pista pavimentata e
da vecchi hangar. Per quanto riguarda le idrosuperfici,
nonostante la grande tradizione d'anteguerra italiana nel
settore, ne sussiste una sola aperta anche al traffico
internazionale: quella di Como.
Spesso, inoltre, in tali strutture si è in presenza
dell'assoluta mancanza delle elementari misure di sicurezza o
minimale assistenza alla navigazione, ad esempio, la non
disponibilità della stazione radio o delle assistenze alla
navigazione aerea quali: il radiofaro non direzionale (NDB),
il VHF Omnidirectional range (VOR), la tomografia
assiale computerizzata (TAC) per il controllo dei bagagli e
dei passeggeri o del sistema delle luci aeronautiche al suolo
e della segnaletica notturna.
L'intento, pertanto, della presente proposta di legge, è
quello di rilanciare il sistema delle categorie aeroportuali
stabilite nel Piano generale dei trasporti (PGT) con
riferimento alle categorie regionali e locali, integrandosi
nell'ottica del disegno di legge riguardante le disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti presentato dal
Governo tramite il collegato alla legge finanziaria per il
2002 (atto Camera n. 2032), ovvero alle categorie costituite
da aeroporti interessati da modeste quantità di traffico
trasportato con aeromobili di dimensioni contenute su rotte a
bassa frequentazione per servizi aerei domestici e
transfrontalieri, nonché a quelle (categoria locale)
costituite da aeroporti aperti al traffico dell'aviazione
generale, aerotaxi, e destinate al volo sportivo ed alla
scuola di volo.
E' da rilevare, inoltre, l'incremento degli stanziamenti
inseriti per il PGT, per il triennio 2002-2004, nonché una
maggiore attenzione dei dati del Sistema informativo per il
monitoraggio e la pianificazione dei trasporti da parte sia
degli operatori del settore trasporti, sia di soggetti a vario
titolo coinvolti nell'elaborazione dei dati tecnici (piani
regionali dei trasporti).
Il fine, pertanto, della presente proposta di legge è
quello di introdurre misure di sostegno che possano
incentivare le infrastrutture degli aeroporti d'interesse
regionale e locale, così male attrezzate, per potenziarli
anche numericamente, riqualificarli e renderli più sicuri nel
quadro di una strategia che riguardi anche l'accoglienza e
l'ospitalità turistica del territorio, nonché per
salvaguardare e incrementare l'occupazione di centinaia di
addetti altamente specializzati i quali costituiscono un
patrimonio che andrebbe altrimenti disperso, senza dimenticare
che l'indotto economico di settore ne trarrebbe forti
benefìci.
La proposta di legge è rispettosa dell'ampia autonomia
regionale, finanziaria e di programmazione, ma richiede ad
ogni regione, ai sensi degli aspetti e delle priorità
richiamati nel testo della presente proposta di legge, di
dotarsi di uno strumento di programmazione di settore. Per gli
aspetti della sussidiarietà si richiede all'ente regione di
coinvolgere gli enti locali e le organizzazioni economiche
provinciali, non limitando queste ultime a divenire enti
gestori ma incentivandole a realizzare sinergie con il
capitale privato. E' previsto, infatti, il ricorso al
project-financing, come stabilisce la legge n. 443 del
2001, cosiddetta "legge Lunardi", che sancisce il rilancio in
materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi
strategici, oltre a prevedere un contributo finanziario da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze.