XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2506
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo di sostegno dell'aeroportualità di
interesse regionale e locale).
1. Al fine di migliorare le infrastrutture e gli impianti
degli aeroporti di interesse regionale e locale e delle
idrosuperfici, nonché di incrementare il numero di tali
strutture, come individuato nel Piano generale dei trasporti
(PGT), è istituito un fondo di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, che concorre agli stanziamenti
previsti dalle regioni per le medesime finalità.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, determina la
ripartizione fra le regioni dei finanziamenti del fondo,
attribuiti sulla base di un programma di modernizzazione
redatto ai sensi dell'articolo 2 della presente legge,
definito in relazione ai volumi di traffico attuali e alle
prospettive di incremento come risultanti da appositi
documenti di programmazione redatti dalle singole regioni.
Art. 2.
(Disposizioni attuative delle regioni).
1. Gli assessorati regionali competenti in materia di
trasporti delle singole regioni predispongono, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
apposito studio denominato "programma di modernizzazione
regionale" diretto al monitoraggio delle realtà esistenti,
nonché alla pianificazione, al finanziamento e all'incremento
della rete degli aeroporti regionali e locali, ai sensi
dell'articolo 1.
2. Lo studio evidenzia lo stato di fatto della rete
aeroportuale regionale e locale, di proprietà pubblica o
privata, indicando e identificando in particolare:
a) le aviosuperfici non in pendenza (ANP) e in
pendenza (AP) con utilizzo AvP e AvT;
b) le elisuperfici;
c) i campi di fortuna;
d) le idrosuperfici;
e) le piste destinate al volo sportivo;
f) le piste con annessa scuola di volo.
3. Lo studio deve prevedere un piano previsionale di
intervento atto a migliorare sul territorio di ogni regione le
strutture esistenti, nonché predisporre la realizzazione di
nuove strutture aeroportuali regionali e locali.
4. La pianificazione di cui al comma 3 deve essere altresì
correlata alle funzioni della protezione civile, con espresso
riferimento ai servizi di spegnimento incendi, soccorso
medico-aereo, servizio di eliambulanza, nonché alle esigenze
derivanti dal trasporto civile, dal trasporto merci, dalle
attività turistiche, dalle attività di scuola di volo e da
quelle sportive.
5. Entro sei mesi dall'avvenuto riparto alle singole
regioni dei fondi statali, come stabilito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, i presidenti delle regioni e gli
assessori regionali competenti in materia di trasporti, con
uno o più provvedimenti, sentite le amministrazioni
provinciali, gli enti economici locali e le organizzazioni di
settore, determinano il riparto degli interventi previsti dal
presente articolo su base provinciale, riservando ampio spazio
alle nuove strutture.
Art. 3.
(Pianificazione territoriale).
1. La realizzazione di aviosuperfici di terra o di acqua e
delle strutture tecniche di supporto, previste dalla legge 2
aprile 1968, n. 518, dal decreto del Ministro per i trasporti
e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, e dal
decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1^ settembre 1988,
non costituisce destinazione urbanistica.
2. Le acque del demanio dello Stato e quelle del demanio
regionale sono da intendere quali superfici non segnate,
limitatamente all'uso da parte di veicoli idrovolanti, di
anfibi e di elicotteri muniti di galleggianti, ai sensi della
parte terza del codice della navigazione.
3. Il nulla osta o concessione d'uso per la gestione delle
idrosuperfici segnate di competenza regionale è concesso con
delibera della giunta regionale e non costituisce concessione
demaniale.
Art. 4.
(Finanza di progetto).
1. Per l'attuazione del PGT per gli aeroporti regionali e
locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con le regioni, provvede al ricorso alla tecnica
della finanza di progetto ai sensi della lettera a) del
comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
con il concorso del capitale privato, di cui all'articolo
37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Affidamento della gestione per gli aeroporti di interesse
regionale e locale).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti
stabilisce i criteri di affidamento e di gestione per apposite
società facenti capo agli enti territoriali e agli operatori
aeroportuali titolari della licenza di cui all'articolo 788
del codice della navigazione. Per la programmazione e la
realizzazione, anche in concessione, degli aeroporti di
interesse locale e regionale, le regioni esercitano le
funzioni amministrative ad esse conferite ai sensi
dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.