XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2504
Onorevoli Colleghi! - La sicurezza alimentare, dopo la
mucca pazza, i cibi transgenici, i gamberetti al
cloroamfenicolo, le carni agli ormoni, eccetera, è diventata
una questione alla quale porre la massima attenzione.
La globalizzazione dei mercati, con la libera circolazione
delle merci, rende indispensabile la creazione di serie ed
attendibili strutture "filtro", capaci di garantire i
consumatori circa la qualità e la salubrità degli alimenti.
L'Unione europea, anche su spinta italiana, ha elaborato
il Libro Bianco della sicurezza alimentare ed ha previsto la
costituzione di una Agenzia europea con il compito di vigilare
sulle caratteristiche di salubrità degli alimenti provenienti
da ogni parte del mondo e circolanti all'interno della stessa
Unione. Sarà quindi questa Agenzia a fissare gli
standard di sicurezza degli alimenti e a stabilire le
regole per la loro commercializzazione.
In questa ottica ogni Paese dell'Unione europea è tenuto a
dotarsi di una struttura che dovrà interloquire con l'Agenzia
europea per quanto riguarda i controlli e la
commercializzazione degli alimenti e che dovrà collaborare con
essa nella definizione degli standard di salubrità dei
prodotti alimentari offerti dal mercato. Anche il nostro Paese
si dovrà, quindi, dotare di una Agenzia nazionale che,
operando in continuità con quella europea, coordini tutti gli
enti, gli organismi ed i soggetti che attualmente si occupano
di sicurezza degli alimenti nei vari stadi della filiera
agroalimentare.
Spetterà all'Agenzia dare continuità alle azioni di
controllo, in modo che coprano tutta la filiera agroalimentare
utilizzando al meglio le risorse di persone, di strutture e di
attrezzature, di cui già fin d'ora lo Stato e le regioni
dispongono.
Saranno così meglio tutelati gli interessi dei consumatori
e i diritti degli operatori, e si potranno semplificare i
controlli con notevoli snellimenti burocratici e con univocità
di comportamenti e di indirizzo del personale addetto.
Stante il nuovo quadro costituzionale, derivante dalla
modifica del titolo V della parte seconda, operata dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, è indispensabile un
coinvolgimento pieno e responsabile delle regioni nella
gestione dell'Agenzia.
Di questo si tiene debito conto nella presente proposta di
legge.
L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Agenzia per la
sicurezza alimentare e ne definisce le finalità. L'articolo 2
stabilisce con precisione i compiti dell'Agenzia che vanno
dalla valutazione del rischio alimentare, alle funzioni di
controllo e di sanzionamento, alla collaborazione con
l'Autorità europea e con le eventuali agenzie regionali, alla
gestione del sistema nazionale di allarme rapido, eccetera.
L'articolo 3 definisce gli organi dell'Agenzia costituiti
dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dal
collegio dei revisori dei conti che vedono la partecipazione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, del
Ministero della salute e delle regioni tramite la Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome e
l'articolo 4 definisce l'organizzazione dell'Agenzia che
riunisce le risorse umane, tecniche, strumentali e strutturali
di cui dispone lo Stato e già finalizzate ad assicurare la
sicurezza alimentare. Lo stesso articolo prevede che l'Agenzia
si avvalga, nella forma della dipendenza funzionale, degli
organismi che operano nell'ambito della tutela ambientale e
della salvaguardia della salute pubblica.
L'articolo 5 delega il Governo, nel quadro dei nuovi
sistemi di controllo, ad adottare un decreto legislativo di
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato sulla base di
specifici ed oggettivi princìpi e criteri direttivi.
L'articolo 6 prevede che il Governo d'intesa con le
regioni definisca gli strumenti di coordinamento tra l'Agenzia
e l'Agenzia nazionale per la protezione dell' ambiente.
L'articolo 7 reca la copertura finanziaria.