XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2504




        Onorevoli Colleghi! - La sicurezza alimentare, dopo la mucca pazza, i cibi transgenici, i gamberetti al cloroamfenicolo, le carni agli ormoni, eccetera, è diventata una questione alla quale porre la massima attenzione.
        La globalizzazione dei mercati, con la libera circolazione delle merci, rende indispensabile la creazione di serie ed attendibili strutture "filtro", capaci di garantire i consumatori circa la qualità e la salubrità degli alimenti.
        L'Unione europea, anche su spinta italiana, ha elaborato il Libro Bianco della sicurezza alimentare ed ha previsto la costituzione di una Agenzia europea con il compito di vigilare sulle caratteristiche di salubrità degli alimenti provenienti da ogni parte del mondo e circolanti all'interno della stessa Unione. Sarà quindi questa Agenzia a fissare gli standard di sicurezza degli alimenti e a stabilire le regole per la loro commercializzazione.
        In questa ottica ogni Paese dell'Unione europea è tenuto a dotarsi di una struttura che dovrà interloquire con l'Agenzia europea per quanto riguarda i controlli e la commercializzazione degli alimenti e che dovrà collaborare con essa nella definizione degli standard di salubrità dei prodotti alimentari offerti dal mercato. Anche il nostro Paese si dovrà, quindi, dotare di una Agenzia nazionale che, operando in continuità con quella europea, coordini tutti gli enti, gli organismi ed i soggetti che attualmente si occupano di sicurezza degli alimenti nei vari stadi della filiera agroalimentare.
        Spetterà all'Agenzia dare continuità alle azioni di controllo, in modo che coprano tutta la filiera agroalimentare utilizzando al meglio le risorse di persone, di strutture e di attrezzature, di cui già fin d'ora lo Stato e le regioni dispongono.
        Saranno così meglio tutelati gli interessi dei consumatori e i diritti degli operatori, e si potranno semplificare i controlli con notevoli snellimenti burocratici e con univocità di comportamenti e di indirizzo del personale addetto.
        Stante il nuovo quadro costituzionale, derivante dalla modifica del titolo V della parte seconda, operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, è indispensabile un coinvolgimento pieno e responsabile delle regioni nella gestione dell'Agenzia.
        Di questo si tiene debito conto nella presente proposta di legge.
        L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare e ne definisce le finalità. L'articolo 2 stabilisce con precisione i compiti dell'Agenzia che vanno dalla valutazione del rischio alimentare, alle funzioni di controllo e di sanzionamento, alla collaborazione con l'Autorità europea e con le eventuali agenzie regionali, alla gestione del sistema nazionale di allarme rapido, eccetera.
        L'articolo 3 definisce gli organi dell'Agenzia costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei revisori dei conti che vedono la partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della salute e delle regioni tramite la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l'articolo 4 definisce l'organizzazione dell'Agenzia che riunisce le risorse umane, tecniche, strumentali e strutturali di cui dispone lo Stato e già finalizzate ad assicurare la sicurezza alimentare. Lo stesso articolo prevede che l'Agenzia si avvalga, nella forma della dipendenza funzionale, degli organismi che operano nell'ambito della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica.
        L'articolo 5 delega il Governo, nel quadro dei nuovi sistemi di controllo, ad adottare un decreto legislativo di riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato sulla base di specifici ed oggettivi princìpi e criteri direttivi.
        L'articolo 6 prevede che il Governo d'intesa con le regioni definisca gli strumenti di coordinamento tra l'Agenzia e l'Agenzia nazionale per la protezione dell' ambiente.
        L'articolo 7 reca la copertura finanziaria.




Frontespizio Testo articoli