XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2504
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare.
Finalità).
1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza alimentare, di
seguito denominata "Agenzia".
2. Al fine di garantire il perseguimento di crescenti
livelli di sicurezza e di salubrità degli alimenti, nonché il
rispetto della normativa in materia di produzione
agro-alimentare, l'Agenzia:
a) è l'organismo nazionale di riferimento per
tutte le problematiche concernenti l'alimentazione;
b) è il centro di coordinamento ed il nodo
terminale della rete dei centri di ricerca pubblici e privati
che operano nel settore alimentare;
c) garantisce in via esclusiva l'attuazione della
normativa nazionale e comunitaria in materia di:
1) alimentazione e tutela della salute dei
cittadini;
2) salute e benessere degli animali destinati
all'alimentazione umana;
3) rischio ambientale, chimico, biochimico e fisico
relativamente alla valutazione degli effetti
sull'alimentazione;
d) esamina e controlla gli alimenti sia sotto il
profilo nutrizionale sia sotto il profilo degli eventuali
rischi per la salute umana;
e) per gli aspetti di sua competenza, vigila sulla
correttezza e sulla trasparenza dei comportamenti dei soggetti
che si occupano della produzione di beni destinati
all'alimentazione, dei relativi processi industriali cui sono
soggetti, dell' immagazzinamento, della distribuzione e della
vendita al dettaglio;
f) è l'organismo di cooperazione e il punto di
contatto nazionale con l'autorità europea per la sicurezza
alimentare di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Art. 2.
(Compiti dell'Agenzia).
1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1,
l'Agenzia esercita i seguenti compiti:
a) valutare il rischio alimentare, disponendo dei
più validi ed aggiornati pareri forniti dagli organismi
scientifici che hanno competenze e responsabilità nel
settore;
b) esercitare il controllo, secondo i criteri
operativi fissati a livello comunitario e nazionale, per
prevenire il rischio alimentare derivante dal mancato rispetto
delle leggi vigenti da parte dei soggetti interessati;
c) promuovere e favorire la collaborazione con le
regioni sia nello sviluppo che nella gestione dei sistemi di
controllo;
d) irrogare, con modalità stabilite con propri
regolamenti, sanzioni amministrative, anche di carattere
pecuniario, secondo quanto stabilito dall'Autorità europea per
la sicurezza alimentare e dalle leggi nazionali nel caso di
compimento di atti o di assunzione di comportamenti da parte
dei soggetti vigilati, in contrasto con le norme vigenti nel
settore alimentare;
e) fornire pareri scientifici e informazioni
all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Governo,
alle organizzazioni dei settori della tutela ambientale e
della salvaguardia della salute pubblica e agli operatori del
settore agricolo, alle industrie agro-alimentari di
trasformazione, alle catene di distribuzione, nonché ai
consumatori su tutte le questioni che attengono la sicurezza
alimentare;
f) collaborare con le agenzie regionali che si
occupano di ambiente e di alimentazione, recependo gli stimoli
derivanti dalle problematiche locali, e fornendo alle medesime
agenzie il necessario apporto tecnico e scientifico,
coordinandone l'attività secondo le modalità stabilite dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e dettando gli
indirizzi generali, nel rispetto della normativa europea;
g) commissionare studi scientifici, necessari
all'espletamento dei suoi compiti;
h) esercitare un ruolo propositivo nello sviluppo
e nel funzionamento di programmi di monitoraggio e di
sorveglianza della sicurezza alimentare, anche al fine di
evitare duplicazioni nelle procedure di controllo preventivo o
sanzionatorio, con riferimento ad ogni fase della produzione
di generi alimentari e della commercializzazione, garantendo
l'uniformità di azione del personale addetto alla
vigilanza;
i) richiedere informazioni, dati, atti e documenti
utili per svolgere un'efficace azione di vigilanza e di
controllo, secondo le modalità e i termini da essa stabiliti,
anche in aggiunta a quelli per i quali la legge o i
regolamenti prevedono l'obbligo di comunicazione;
l) effettuare, direttamente o per delega, le
ispezioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei propri
compiti;
m) promuovere e coordinare l'armonizzazione delle
metodiche di analisi e dei criteri di valutazione del rischio
nei settori di propria competenza;
n) vigilare sul rispetto degli obblighi dei
produttori e dei distributori circa la precisa e corretta
pubblicizzazione dell'origine dei loro prodotti, del lotto e
delle condizioni di produzione, nonché circa le modalità di
distribuzione, anche attraverso l'elaborazione di linee di
intervento per la disciplina dei metodi di etichettatura volti
alla massima chiarezza e completezza delle informazioni al
consumatore;
o) gestire il sistema nazionale di allarme, che
consenta l'identificazione e la notifica rapide di problemi
urgenti in materia di sicurezza alimentare;
p) nell'ambito del settore di competenza,
disciplinare e coordinare le procedure di rilascio delle
concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze a soggetti
pubblici o privati;
q) fornire ai cittadini ed alle parti interessate
informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei
settori di propria competenza per consentire agli stessi di
fare scelte consapevoli.
2. L'Agenzia presenta, ogni anno, una relazione al
Parlamento sui risultati degli studi scientifici effettuati e
sulla raccolta dei dati nelle materie di propria competenza,
contenente, in particolare, una verifica ed una valutazione
della normativa presente in materia di sicurezza e salubrità
dell'alimentazione.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Agenzia opera con
criteri di trasparenza e di pubblicità, salvo i casi
specificamente finalizzati alla salvaguardia della salute e
alla riservatezza dei dati personali.
Art. 3.
(Organi dell'Agenzia).
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente, che ha la legale rappresentanza
dell'ente;
b) il consiglio di amministrazione, composto da
cinque membri aventi comprovata competenza ed adeguata
esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con
il Ministro della salute, di cui due indicati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Il consiglio di amministrazione, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in
carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri, designati dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, dal Ministro della salute e dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 4.
(Organizzazione dell'Agenzia).
1. L'Agenzia costituisce la struttura organizzativa delle
risorse umane, tecniche, strumentali e strutturali di cui
dispone lo Stato, finalizzate alla sicurezza alimentare.
2. Il personale civile già in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, con compiti esclusivi o
prevalenti di valutazione o di controllo del rischio
alimentare, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia,
conservando il trattamento economico in godimento e lo stato
giuridico proprio dell'amministrazione di provenienza.
3. Oltre alle proprie strutture organizzative l'Agenzia si
avvale, nella forma della dipendenza funzionale, delle
professionalità, dei mezzi, delle dotazioni scientifiche e
degli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali, dei servizi
sanitari e veterinari e dei corpi di polizia specializzati nei
settori della tutela ambientale e della salvaguardia della
salute pubblica, quali il Corpo forestale dello Stato, i
nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di
Stato e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei corpi
di polizia locale.
4. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia
organizzativa, contabile ed amministrativa. E' sottoposta al
controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. E' posta sotto la vigilanza del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. La gestione dell'Agenzia è affidata al direttore,
scelto tra persone di adeguata preparazione scientifica,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato
per una sola volta.
6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e
forestali e della salute, individua le amministrazioni dello
Stato e le relative dotazioni organiche e strumentali da
trasferire o da porre sotto il coordinamento dell'Agenzia ai
sensi della presente legge. Con il medesimo regolamento sono
disciplinate le modalità organizzative e funzionali
dell'Agenzia.
7. Lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso
al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per
l'espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari, che si esprimono nei termini previsti dai
rispettivi regolamenti.
Art. 5.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme per la riorganizzazione del Corpo
forestale dello Stato, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) dipendenza funzionale del Corpo forestale dello
Stato dall'Agenzia;
b) riordino dei ruoli e degli organici del
personale, con conferma della peculiarità dello status
del personale preposto a funzioni di pubblica sicurezza,
ordine pubblico e polizia giudiziaria;
c) determinazione delle piante organiche
complessive, delle piante organiche degli uffici centrali,
nonché periferici a livello regionale, garantendo una
equilibrata distribuzione territoriale del personale, anche in
relazione alla presenza dei corpi forestali istituiti dalle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, ed attivando procedure di
trasferimento del personale nei ruoli dei corpi regionali;
d) disciplina dei criteri e delle modalità, nonché
delle procedure di trasferimento del personale nei ruoli delle
Forze di polizia ad ordinamento civile;
e) riordinamento delle competenze, fermo restando
il riconoscimento delle autonomie regionali e delle maggiori
competenze delle regioni;
f) revisione dei programmi e delle funzioni della
scuola del Corpo forestale dello Stato al fine di assicurare
l'accesso ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni,
comprese quelle regionali e degli enti locali;
g) trasferimento alle regioni o ad altri enti
pubblici, compresa l'amministrazione statale, del personale
appartenente alla dotazione organica della ex Azienda di Stato
per le foreste demaniali con la qualifica di operaio a tempo
determinato.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, è
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
dei competenti organi parlamentari entro i due mesi
antecedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della delega ai sensi del medesimo comma 1.
3. I competenti organi parlamentari esprimono il proprio
parere entro un mese dalla data di trasmissione di cui al
comma 2. Qualora il termine per l'espressione del parere
decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque
essere adottato.
Art. 6.
(Organismo di coordinamento).
1. Al fine di garantire il coordinamento tra l'Agenzia e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente il Governo
provvede all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, di un apposito organismo, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
legge, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.