XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2504




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare.
Finalità).

        1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza alimentare, di seguito denominata "Agenzia".
        2. Al fine di garantire il perseguimento di crescenti livelli di sicurezza e di salubrità degli alimenti, nonché il rispetto della normativa in materia di produzione agro-alimentare, l'Agenzia:

                a) è l'organismo nazionale di riferimento per tutte le problematiche concernenti l'alimentazione;

                b) è il centro di coordinamento ed il nodo terminale della rete dei centri di ricerca pubblici e privati che operano nel settore alimentare;

                c) garantisce in via esclusiva l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di:

                1) alimentazione e tutela della salute dei cittadini;

                2) salute e benessere degli animali destinati all'alimentazione umana;

                3) rischio ambientale, chimico, biochimico e fisico relativamente alla valutazione degli effetti sull'alimentazione;

                d) esamina e controlla gli alimenti sia sotto il profilo nutrizionale sia sotto il profilo degli eventuali rischi per la salute umana;

                e) per gli aspetti di sua competenza, vigila sulla correttezza e sulla trasparenza dei comportamenti dei soggetti che si occupano della produzione di beni destinati all'alimentazione, dei relativi processi industriali cui sono soggetti, dell' immagazzinamento, della distribuzione e della vendita al dettaglio;

                f) è l'organismo di cooperazione e il punto di contatto nazionale con l'autorità europea per la sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.


Art. 2.

(Compiti dell'Agenzia).

        1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia esercita i seguenti compiti:

                a) valutare il rischio alimentare, disponendo dei più validi ed aggiornati pareri forniti dagli organismi scientifici che hanno competenze e responsabilità nel settore;

                b) esercitare il controllo, secondo i criteri operativi fissati a livello comunitario e nazionale, per prevenire il rischio alimentare derivante dal mancato rispetto delle leggi vigenti da parte dei soggetti interessati;

                c) promuovere e favorire la collaborazione con le regioni sia nello sviluppo che nella gestione dei sistemi di controllo;

            d) irrogare, con modalità stabilite con propri regolamenti, sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, secondo quanto stabilito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalle leggi nazionali nel caso di compimento di atti o di assunzione di comportamenti da parte dei soggetti vigilati, in contrasto con le norme vigenti nel settore alimentare;

                e) fornire pareri scientifici e informazioni all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Governo, alle organizzazioni dei settori della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica e agli operatori del settore agricolo, alle industrie agro-alimentari di trasformazione, alle catene di distribuzione, nonché ai consumatori su tutte le questioni che attengono la sicurezza alimentare;

            f) collaborare con le agenzie regionali che si occupano di ambiente e di alimentazione, recependo gli stimoli derivanti dalle problematiche locali, e fornendo alle medesime agenzie il necessario apporto tecnico e scientifico, coordinandone l'attività secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dettando gli indirizzi generali, nel rispetto della normativa europea;

            g) commissionare studi scientifici, necessari all'espletamento dei suoi compiti;

            h) esercitare un ruolo propositivo nello sviluppo e nel funzionamento di programmi di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare, anche al fine di evitare duplicazioni nelle procedure di controllo preventivo o sanzionatorio, con riferimento ad ogni fase della produzione di generi alimentari e della commercializzazione, garantendo l'uniformità di azione del personale addetto alla vigilanza;

            i) richiedere informazioni, dati, atti e documenti utili per svolgere un'efficace azione di vigilanza e di controllo, secondo le modalità e i termini da essa stabiliti, anche in aggiunta a quelli per i quali la legge o i regolamenti prevedono l'obbligo di comunicazione;

            l) effettuare, direttamente o per delega, le ispezioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;

            m) promuovere e coordinare l'armonizzazione delle metodiche di analisi e dei criteri di valutazione del rischio nei settori di propria competenza;

            n) vigilare sul rispetto degli obblighi dei produttori e dei distributori circa la precisa e corretta pubblicizzazione dell'origine dei loro prodotti, del lotto e delle condizioni di produzione, nonché circa le modalità di distribuzione, anche attraverso l'elaborazione di linee di intervento per la disciplina dei metodi di etichettatura volti alla massima chiarezza e completezza delle informazioni al consumatore;

            o) gestire il sistema nazionale di allarme, che consenta l'identificazione e la notifica rapide di problemi urgenti in materia di sicurezza alimentare;

            p) nell'ambito del settore di competenza, disciplinare e coordinare le procedure di rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze a soggetti pubblici o privati;

            q) fornire ai cittadini ed alle parti interessate informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di propria competenza per consentire agli stessi di fare scelte consapevoli.

        2. L'Agenzia presenta, ogni anno, una relazione al Parlamento sui risultati degli studi scientifici effettuati e sulla raccolta dei dati nelle materie di propria competenza, contenente, in particolare, una verifica ed una valutazione della normativa presente in materia di sicurezza e salubrità dell'alimentazione.
        3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Agenzia opera con criteri di trasparenza e di pubblicità, salvo i casi specificamente finalizzati alla salvaguardia della salute e alla riservatezza dei dati personali.


Art. 3.

(Organi dell'Agenzia).

        1. Sono organi dell'Agenzia:

            a) il presidente, che ha la legale rappresentanza dell'ente;

            b) il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro della salute, di cui due indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente;

            c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro della salute e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 4.

(Organizzazione dell'Agenzia).

        1. L'Agenzia costituisce la struttura organizzativa delle risorse umane, tecniche, strumentali e strutturali di cui dispone lo Stato, finalizzate alla sicurezza alimentare.
        2. Il personale civile già in servizio presso le amministrazioni dello Stato, con compiti esclusivi o prevalenti di valutazione o di controllo del rischio alimentare, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, conservando il trattamento economico in godimento e lo stato giuridico proprio dell'amministrazione di provenienza.
        3. Oltre alle proprie strutture organizzative l'Agenzia si avvale, nella forma della dipendenza funzionale, delle professionalità, dei mezzi, delle dotazioni scientifiche e degli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, dei servizi sanitari e veterinari e dei corpi di polizia specializzati nei settori della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, quali il Corpo forestale dello Stato, i nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei corpi di polizia locale.
        4. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa. E' sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. E' posta sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
        5. La gestione dell'Agenzia è affidata al direttore, scelto tra persone di adeguata preparazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta.
        6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute, individua le amministrazioni dello Stato e le relative dotazioni organiche e strumentali da trasferire o da porre sotto il coordinamento dell'Agenzia ai sensi della presente legge. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Agenzia.
        7. Lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.


Art. 5.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) dipendenza funzionale del Corpo forestale dello Stato dall'Agenzia;

            b) riordino dei ruoli e degli organici del personale, con conferma della peculiarità dello status del personale preposto a funzioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e polizia giudiziaria;

            c) determinazione delle piante organiche complessive, delle piante organiche degli uffici centrali, nonché periferici a livello regionale, garantendo una equilibrata distribuzione territoriale del personale, anche in relazione alla presenza dei corpi forestali istituiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ed attivando procedure di trasferimento del personale nei ruoli dei corpi regionali;

            d) disciplina dei criteri e delle modalità, nonché delle procedure di trasferimento del personale nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

            e) riordinamento delle competenze, fermo restando il riconoscimento delle autonomie regionali e delle maggiori competenze delle regioni;

            f) revisione dei programmi e delle funzioni della scuola del Corpo forestale dello Stato al fine di assicurare l'accesso ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali e degli enti locali;

            g) trasferimento alle regioni o ad altri enti pubblici, compresa l'amministrazione statale, del personale appartenente alla dotazione organica della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali con la qualifica di operaio a tempo determinato.

        2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari entro i due mesi antecedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega ai sensi del medesimo comma 1.
        3. I competenti organi parlamentari esprimono il proprio parere entro un mese dalla data di trasmissione di cui al comma 2. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere adottato.


Art. 6.

(Organismo di coordinamento).

        1. Al fine di garantire il coordinamento tra l'Agenzia e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente il Governo provvede all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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