XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2892-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge C. 2892;

              rilevato che la tecnica della novellazione non è utilizzata in modo conforme rispetto a quanto previsto dal punto 9) della circolare dell'aprile del 2001 del Presidente del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera, secondo la quale l'unità minima di novellazione è rappresentata dal comma;

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 4, comma 1, si chiarisca a quali strade si fa riferimento con l'espressione "altre strade", eventualmente rinviando alle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, alla luce di possibili diverse interpretazioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, si chiarisca quali siano le conseguenze che discendono dall'anticipata entrata in vigore del citato articolo 12;

              all'articolo 4, comma 2, si chiarisca il significato dell'espressione "conforme parere", specificando in particolare se la conformità debba essere riferita al parere reso dagli organi di polizia, ovvero se il parere degli enti proprietari debba ritenersi vincolante per il prefetto, nonchè quale disciplina si applichi nel caso in cui il parere di cui trattasi non sia conforme;

              sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              all'articolo 3, si proceda alla soppressione della relativa disposizione in quanto priva del requisito dell'immediata applicabilità, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La disposizione recata dall'articolo è, infatti, volta a novellare l'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non nel testo attualmente vigente ma nel testo come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che entrerà in vigore il 1^ gennaio 2003. Peraltro, ove si ritenesse opportuno procedere alla modifica della disposizione, apparirebbe più corretto procedervi attraverso l'esercizio della delega correttiva in materia, prevista dall'articolo 6 della legge 22 marzo 2001, n. 85, "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada". Diversamente, ove si intendesse rendere immediatamente applicabile l'articolo 186, come modificato dal citato decreto legislativo n. 9 del 2002, ed eventualmente ulteriormente modificato, la disposizione dovrebbe essere riformulata.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              nei casi in cui il Governo sia stato delegato alla adozione di decreti legislativi, e contestualmente di decreti legislativi correttivi, qualora si ritenga necessario introdurre modifiche alla disciplina già dettata nell'esercizio della delega, dovrebbe procedersi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati, attraverso l'esercizio della delega correttiva".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


            La I Commissione,

              rilevato che il decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, incide su una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2892,

              considerato che il provvedimento in esame, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, è diretto a introdurre nell'ordinamento disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale in vista dell'aumento del flusso veicolare sulle strade, che si registra ogni anno in occasione del periodo feriale estivo;

              rilevato che l'urgenza di prevedere misure finalizzate a tutelare la sicurezza sulle strade ha comportato la necessità di prevedere, all'articolo 1 del decreto-legge, l'immediata entrata in vigore delle modifiche apportate dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 9 del 2002 agli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione per motocicli, ciclomotori (articolo 11) ed autoveicoli (articolo 12), la cui entrata in vigore, secondo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 9 del 2002, decorrere dal 1^ gennaio 2003;

              rilevato che l'articolo 1 rinvia all'articolo 12 del decreto-legge, che modifica l'articolo 153 del codice della strada, stabilendo per la guida in autostrada l'obbligo per i conducenti dei veicoli a motore di tenere accesi i proiettori anabbaglianti alle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, cioè da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, per cui tale obbligo non ha, come invece sembrerebbe dovere avere secondo l'intenzione del Governo, una efficacia di portata generale;

              ritenuto, altresì, che dagli articoli 152 e 153 del codice della strada non si evincono con sufficiente determinatezza i casi in cui sussiste l'obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizioni per motocicli, ciclomotori ed autoveicoli;

              osservato che l'articolo 3 reca una modifica al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 - in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, riducendo il tasso alcolemico massimo - attualmente previsto da un regolamento ministeriale - a 0,5 grammi per litro;

              rilevato che dalla formulazione dell'articolo 3 risulta evidente che esso non è immediatamente efficace, nonostante che si tratti di una norma di un decreto legge, poiché modifica una norma la cui efficacia decorre dal 1^ gennaio 2003, senza prevederne, come all'articolo 1, l'immediata entrata in vigore;

          
esprime


PARERE FAVOREVOLE


con la seguente condizione:

          all'articolo 3, sia prevista una disposizione che chiarisca che la modifica dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è efficace a partire dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;

e la seguente osservazione:

          all'articolo 1, in relazione agli articoli 152 e 153 del codice della strada modificati rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 9 del 2002, appare opportuno, al fine di prevenire dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma, individuare espressamente i casi in cui sussiste l'obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizioni per motocicli, ciclomotori ed autoveicoli.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 121/2002 in materia di sicurezza nella circolazione stradale (A.C. 2892);

              premesso che dalla relazione illustrativa del disegno di legge si evince che scopo del decreto-legge è quello di consentire l'immediata adozione di alcune misure, tra le quali la riduzione del limite relativo al tasso alcolemico determinante ai fini della verifica dello stato di ebbrezza del conducente;

              rilevato che la formulazione dell'articolo 3 del decreto-legge, che riguarda tale riduzione, limitandosi a modificare il contenuto dell'articolo 186, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, non consente l'immediata entrata in vigore della riduzione del limite relativo al tasso alcolemico, in quanto l'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 è fissata, ai sensi dell'articolo 19 di tale ultimo decreto-legislativo, al 1^ gennaio 2003;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la decorrenza dell'entrata in vigore della disposizione sulla riduzione del limite relativo al tasso alcolemico.



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