XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2892-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2892;
rilevato che la tecnica della novellazione non è
utilizzata in modo conforme rispetto a quanto previsto dal
punto 9) della circolare dell'aprile del 2001 del Presidente
del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera,
secondo la quale l'unità minima di novellazione è
rappresentata dal comma;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 4, comma 1, si chiarisca a quali strade si
fa riferimento con l'espressione "altre strade", eventualmente
rinviando alle categorie previste dall'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, alla luce di possibili diverse
interpretazioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, si chiarisca quali siano le conseguenze
che discendono dall'anticipata entrata in vigore del citato
articolo 12;
all'articolo 4, comma 2, si chiarisca il significato
dell'espressione "conforme parere", specificando in
particolare se la conformità debba essere riferita al parere
reso dagli organi di polizia, ovvero se il parere degli enti
proprietari debba ritenersi vincolante per il prefetto, nonchè
quale disciplina si applichi nel caso in cui il parere di cui
trattasi non sia conforme;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 3, si proceda alla soppressione della
relativa disposizione in quanto priva del requisito
dell'immediata applicabilità, previsto dall'articolo 15, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La disposizione recata
dall'articolo è, infatti, volta a novellare l'articolo 186 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non nel testo
attualmente vigente ma nel testo come modificato dall'articolo
13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che entrerà
in vigore il 1^ gennaio 2003. Peraltro, ove si ritenesse
opportuno procedere alla modifica della disposizione,
apparirebbe più corretto procedervi attraverso l'esercizio
della delega correttiva in materia, prevista dall'articolo 6
della legge 22 marzo 2001, n. 85, "Delega al Governo per la
revisione del nuovo codice della strada". Diversamente, ove si
intendesse rendere immediatamente applicabile l'articolo 186,
come modificato dal citato decreto legislativo n. 9 del 2002,
ed eventualmente ulteriormente modificato, la disposizione
dovrebbe essere riformulata.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
nei casi in cui il Governo sia stato delegato alla
adozione di decreti legislativi, e contestualmente di decreti
legislativi correttivi, qualora si ritenga necessario
introdurre modifiche alla disciplina già dettata
nell'esercizio della delega, dovrebbe procedersi, nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi fissati, attraverso
l'esercizio della delega correttiva".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
rilevato che il decreto legge 20 giugno 2002, n. 121,
incide su una materia rientrante nella potestà legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera h), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2892,
considerato che il provvedimento in esame, attraverso
lo strumento della decretazione d'urgenza, è diretto a
introdurre nell'ordinamento disposizioni urgenti per garantire
la sicurezza della circolazione stradale in vista dell'aumento
del flusso veicolare sulle strade, che si registra ogni anno
in occasione del periodo feriale estivo;
rilevato che l'urgenza di prevedere misure finalizzate
a tutelare la sicurezza sulle strade ha comportato la
necessità di prevedere, all'articolo 1 del decreto-legge,
l'immediata entrata in vigore delle modifiche apportate dagli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 9 del 2002 agli
articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e
delle luci di posizione per motocicli, ciclomotori (articolo
11) ed autoveicoli (articolo 12), la cui entrata in vigore,
secondo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 9 del 2002,
decorrere dal 1^ gennaio 2003;
rilevato che l'articolo 1 rinvia all'articolo 12 del
decreto-legge, che modifica l'articolo 153 del codice della
strada, stabilendo per la guida in autostrada l'obbligo per i
conducenti dei veicoli a motore di tenere accesi i proiettori
anabbaglianti alle ore e nei casi indicati nell'articolo 152,
comma 1, cioè da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora
prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in
caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni
altro caso di scarsa visibilità, per cui tale obbligo non ha,
come invece sembrerebbe dovere avere secondo l'intenzione del
Governo, una efficacia di portata generale;
ritenuto, altresì, che dagli articoli 152 e 153 del
codice della strada non si evincono con sufficiente
determinatezza i casi in cui sussiste l'obbligo dell'uso dei
proiettori anabbaglianti e delle luci di posizioni per
motocicli, ciclomotori ed autoveicoli;
osservato che l'articolo 3 reca una modifica al comma 5
dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 -
come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
- in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, riducendo
il tasso alcolemico massimo - attualmente previsto da un
regolamento ministeriale - a 0,5 grammi per litro;
rilevato che dalla formulazione dell'articolo 3 risulta
evidente che esso non è immediatamente efficace, nonostante
che si tratti di una norma di un decreto legge, poiché
modifica una norma la cui efficacia decorre dal 1^ gennaio
2003, senza prevederne, come all'articolo 1, l'immediata
entrata in vigore;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 3, sia prevista una disposizione che
chiarisca che la modifica dell'articolo 186 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 è efficace a partire dalla entrata
in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
e la seguente osservazione:
all'articolo 1, in relazione agli articoli 152 e 153 del
codice della strada modificati rispettivamente dagli articoli
11 e 12 del decreto legislativo n. 9 del 2002, appare
opportuno, al fine di prevenire dubbi interpretativi in sede
di applicazione della norma, individuare espressamente i casi
in cui sussiste l'obbligo dell'uso dei proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizioni per motocicli,
ciclomotori ed autoveicoli.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge di conversione in legge del decreto-legge n. 121/2002 in
materia di sicurezza nella circolazione stradale (A.C.
2892);
premesso che dalla relazione illustrativa del disegno
di legge si evince che scopo del decreto-legge è quello di
consentire l'immediata adozione di alcune misure, tra le quali
la riduzione del limite relativo al tasso alcolemico
determinante ai fini della verifica dello stato di ebbrezza
del conducente;
rilevato che la formulazione dell'articolo 3 del
decreto-legge, che riguarda tale riduzione, limitandosi a
modificare il contenuto dell'articolo 186, comma 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, non consente l'immediata entrata in vigore della riduzione
del limite relativo al tasso alcolemico, in quanto l'entrata
in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9 è fissata, ai sensi dell'articolo 19 di tale ultimo
decreto-legislativo, al 1^ gennaio 2003;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
chiarire la decorrenza dell'entrata in vigore della
disposizione sulla riduzione del limite relativo al tasso
alcolemico.