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1. Le disposizioni
degli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, hanno
effetto a decorrere dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto. |
1. Le disposizioni
dell'articolo 11 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, hanno effetto a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
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2. All'articolo
152 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni,
dopo il comma 1-bis, è
inserito il seguente: "1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro". |
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3. L'articolo 12
del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, è
abrogato. |
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1. Al comma 2,
secondo periodo,
dell'articolo 173 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive
modificazioni, dopo le
parole: "viva voce", sono
inserite le seguenti: "o
dotati di auricolare". |
Identico. |
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1. Al comma 5
dell'articolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dal
decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, le
parole: "tasso alcolemico
superiore ai limiti stabiliti
dal regolamento" sono
sostituite dalle seguenti:
"tasso alcolemico superiore a
0,5 grammi per litro
(g/l)". |
1. Il comma 5
dell'articolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è sostituito dal
seguente: "5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2". |
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2. All'articolo 13,
comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, il
capoverso 5 è sostituito dal
seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2". 3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,". |
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1. Sulle autostrade,
sulle strade extraurbane
principali, nonché sulle
altre strade, individuate con
apposito decreto dal
prefetto, ai sensi del comma
2, gli organi di polizia
stradale, di cui al comma 1
dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, secondo le direttive
fornite dal Ministro
dell'interno, sentito il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, possono impiegare
od installare dispositivi o
mezzi tecnici di controllo
del traffico finalizzati al
rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di
comportamento stabilite
dall'articolo 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. |
1. Sulle autostrade e
sulle strade extraurbane
principali di cui
all'articolo 2, comma 2,
lettere A e B, del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo
12, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, secondo
le direttive fornite dal
Ministero dell'interno,
sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, possono utilizzare
o installare dispositivi o
mezzi tecnici di controllo
del traffico, di cui viene
data puntuale informazione
agli automobilisti,
finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni
alle norme di comportamento
di cui agli articoli 142 e
148 dello stesso decreto
legislativo, e successive
modificazioni. I predetti
dispositivi o mezzi tecnici
di controllo possono essere
altresì utilizzati o
installati sulle strade di
cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero
su singoli tratti di esse,
individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi
del comma 2. |
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2. Il prefetto,
sentiti gli organi locali di
polizia stradale, e su
conforme parere degli enti
proprietari, individua le
strade di cui al comma 1,
tenendo conto del tasso di
incidentalità, delle
condizioni strutturali e
plano-altimetriche, di
traffico o di altre cause per
le quali non è possibile il
fermo di un veicolo senza
recare pregiudizio alla
sicurezza della circolazione,
alla fluidità del traffico o
all'incolumità degli agenti
operanti e dei soggetti
controllati. |
2. Il prefetto,
sentiti gli organi di polizia
stradale competenti per
territorio e su conforme
parere degli enti
proprietari, individua le
strade, diverse dalle
autostrade o dalle strade
extraurbane principali, di
cui al comma 1, ovvero
singoli tratti di esse,
tenendo conto del tasso di
incidentalità, delle
condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di
traffico per le quali non è
possibile il fermo di un
veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza
della circolazione, alla
fluidità del traffico o
all'incolumità degli agenti
operanti e dei soggetti
controllati. 3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero del responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". |
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