XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2788-A




PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 30-bis", comma 1, primo periodo, dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze", siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,";

              all'articolo 12, comma 1, le parole da: " purché" fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: "purché sia assicurata l'invarianza delle dotazioni complessive dei gradi anzidetti e dei corrispondenti stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente";

              all'articolo 20, comma 1, capoverso "Art. 114", comma 1, dopo la parola: "conferite" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,";

              all'alinea "ART. 114", comma 2, dell'articolo 20, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.";

              all'articolo 20-bis, comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente:

                b) gli esperti che l'Amministrazione degli Affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata.;

              sia soppresso l'articolo 21;

              all'articolo 24-bis, comma 1, capoverso, dopo la parola: "precedente" siano aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse disponibili";

              l'articolo 28 sia sostituito dal seguente:

          1. Per le finalità di cui all'articolo 20-bis è autorizzata la spesa massima di euro 1.299.878 a decorrere dall'anno 2003.
          2. Per le finalità di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in euro 104.324 a decorrere dall'anno 2003.
          3. Per le finalità di cui all'articolo 24-bis è autorizzata la spesa massima di euro 541.110 a decorrere dall'anno 2003.
          4. Per le finalità di cui all'articolo 25 la spesa prevista è determinata in euro 145.812 a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
          5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 2.091.124 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


            La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2788, recante l'ordinamento del Ministero degli affari esteri, come modificato dalle commissioni di merito,

              valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b) che contempla esplicitamente, tra gli esperti di cui può servirsi l'Amministrazione degli affari esteri, anche personale del Corpo della Guardia di finanza, armonizzando in tal modo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con quelle del decreto legislativo n. 68 del 2001, recante norme in materia di ordinamento della Guardia di finanza;

              valutata altresì positivamente la disposizione di cui all'articolo 24, laddove si prevede uno specifico intervento di verifica, da parte del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sull'uso degli immobili concessi ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di carattere culturale o sociale, al fine di assicurare la migliore gestione degli immobili stessi;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2788, concernente l'ordinamento del Ministero degli affari esteri;

              sottolineata l'esigenza di potenziare il ruolo degli Istituti di cultura nella promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche individuando forme di coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali ed eventualmente di altre istituzioni interessate;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 2788, recante "Ordinamento del Ministero degli affari esteri";

              valutate positivamente le modifiche ed integrazioni all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri previste dal provvedimento, che si limita ad introdurre alcuni necessari aggiustamenti, senza anticipare gli orientamenti già annunciati in tema di rafforzamento e valorizzazione del ruolo del Ministero;

              rilevata l'esigenza di un potenziamento delle strutture diplomatiche preposte alla concessione dei visti turistici al fine di evitare penalizzazioni per un importante settore dell'economia nazionale;
              rilevato altresì che le future iniziative di riordino dell'amministrazione degli affari esteri non dovrebbero prescindere da un rafforzamento del ruolo di supporto che le strutture diplomatiche possono fornire alla proiezione internazionale delle imprese italiane e ad una piena valorizzazione delle potenzialità turistiche del Paese;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'unione europea)


PARERE FAVOREVOLE



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