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1. L'articolo 2 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
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"Art. 2 (Composizione
dell'Amministrazione degli
affari esteri). 1.
L'Amministrazione degli
affari esteri è costituita
dagli uffici centrali del
Ministero degli affari
esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti
italiani di cultura; da essa
dipendono gli istituti
scolastici ed educativi
all'estero". |
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1. All'articolo 16 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive
modificazioni, il sesto comma
è sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"Le funzioni di vice capo
di gabinetto, di vice capo
servizio e di vice direttore
dell'Istituto diplomatico
sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non
inferiore a consigliere
d'ambasciata. Per esigenze di
servizio possono essere
incaricati di svolgere
temporaneamente le funzioni
di vice capo servizio e di
vice direttore dell'Istituto
diplomatico anche consiglieri
di legazione". |
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1. All'articolo 26 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
Identico. |
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a) al primo comma
dopo la lettera e) sono
inserite le seguenti: "e-bis) dei capi servizio; |
|
e-ter) del
direttore dell'Istituto
diplomatico"; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale". |
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1. La rubrica del titolo
II della parte prima del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituita dalla
seguente: |
Identico. |
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"Titolo II - Rappresentanze
diplomatiche, uffici
consolari ed istituti
italiani di cultura; istituti
scolastici ed educativi
|
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1. All'articolo 30 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) il primo comma è
sostituito dal seguente: "Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura"; b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività ed |
|
il funzionamento. Per
quanto in questa non
espressamente previsto e
regolato si applicano le
norme del presente decreto,
se compatibili con la natura
e le finalità degli istituti
stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge". |
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1. Dopo l'articolo 30 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come modificato
dall'articolo 5 della
presente legge, è inserito il
seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 30-bis
(Sezioni distaccate delle
rappresentanze diplomatiche).
1. Per particolari
esigenze di servizio e di
razionalizzazione della rete
diplomatico-consolare possono
essere istituite, con decreto
del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sezioni
distaccate di rappresentanze
diplomatiche in Stati diversi
da quello dove queste ultime
hanno sede ma compresi nel
territorio di loro
competenza, ovvero in luogo
di rappresentanze
diplomatiche già esistenti.
Con le stesse modalità si
provvede alla loro
soppressione. |
"Art. 30-bis
(Sezioni distaccate delle
rappresentanze diplomatiche).
1. Per particolari
esigenze di servizio e di
razionalizzazione della rete
diplomatico-consolare possono
essere istituite, con decreto
del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, senza nuovi
o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato,
sezioni distaccate di
rappresentanze diplomatiche
in Stati diversi da quello
dove queste ultime hanno sede
ma compresi nel territorio di
loro competenza, ovvero in
luogo di rappresentanze
diplomatiche già esistenti.
Con le stesse modalità si
provvede alla loro
soppressione. |
|
2. L'incarico di
dirigere in loco una
sezione distaccata, la quale
dipende gerarchicamente e
funzionalmente dalla
rappresentanza diplomatica
competente per territorio,
individuata nel decreto di
cui al comma 1, è conferito
nell'ambito delle dotazioni
organiche esistenti ad un
funzionario diplomatico di
grado non superiore a
consigliere di ambasciata,
nominato dal Ministro degli
affari esteri ed accreditato
presso le autorità locali, ai
soli fini formali esterni,
con funzioni di incaricato
d'affari ad interim. Il
capo della Missione
diplomatica mantiene, in
conformità alle norme del
diritto internazionale,
l'accreditamento come capo
Missione anche nello Stato
ove viene istituita la
sezione distaccata. |
2. Identico. |
|
3. Il
funzionario incaricato della
direzione della sezione
occupa, in conformità a
quanto previsto dall'articolo
101, un posto di organico
istituito presso la
rappresentanza diplomatica da
cui la sezione dipende con
decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Con le
stesse modalità vengono
istituiti e soppressi presso
la rappresentanza
diplomatica, nell'ambito
delle risorse
disponibili,ˆâ4 posti di
organico per altro personale
non diplomatico dei ruoli
organici dell'Amministrazione
degli affari esteri destinato
a prestare servizio presso la
sezione. L'Amministrazione,
nei limiti del contingente di
cui all'articolo 152, può
autorizzare altresì
l'assunzione da parte della
rappresentanza diplomatica di
impiegati a contratto
reclutati nella sede dove è
istituita la sezione e a
quest'ultima assegnati. |
3. Identico. |
|
4. Il decreto
che istituisce la sezione
distaccata determina il
numero e la ripartizione dei
posti di organico della
rappresentanza diplomatica da
cui la sezione dipende, da
utilizzare per le necessità
di funzionamento di
quest'ultima. Nel decreto
vengono altresì determinati,
ai sensi dell'articolo 171, i
parametri relativi alla sede
dove viene istituita la
sezione, ai fini del calcolo
del trattamento economico
spettante al personale dei
ruoli organici destinato a
prestarvi servizio. Al
funzionario incaricato di
dirigere la sezione spetta un
assegno di rappresentanza
determinato ai sensi e con le
modalità del comma 3
dell'articolo 171-bis.
Lo stesso decreto dovrà
contestualmente indicare le
eventuali misure compensative
idonee per il conseguimento
di corrispondenti risparmi,
ai fini dell'invarianza della
spesa. |
4. Identico. |
|
5. La sezione
distaccata, nei limiti delle
direttive che le vengono
impartite dalla Missione
diplomatica da cui dipende,
assicura le funzioni di cui
all'articolo 37. Essa svolge
altresì le funzioni consolari
di cui all'articolo 39. |
5. Identico. |
| 6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri o della Commissione europea |
6. Identico. |
|
eventualmente
disponibili in loco. La
convenzione allo scopo
stipulata prevede l'eventuale
corresponsione di un canone
di locazione ed il rimborso
diretto da parte dei predetti
Stati membri o da parte della
Commissione europea per il
funzionamento della
sezione. |
|
7. Le altre
modalità di funzionamento
delle sezioni, le dotazioni e
le attrezzature di cui esse
devono disporre, sono
determinate con decreto del
Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze". |
7. Identico". |
|
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|
1. All'articolo 31,
secondo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, le parole: "di un ufficio
all'estero" sono sostituite
dalle seguenti: "delle
rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari". |
Identico. |
|
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|
1. All'articolo 45,
primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, dopo il
primo capoverso: "proteggere
gli interessi nazionali e
tutelare i cittadini e i loro
interessi;" è inserito il
seguente: |
Identico: |
|
"assicurare l'esercizio
del diritto di voto da parte
dei cittadini italiani
residenti all'estero;". |
"assicurare gli
adempimenti idonei
all'esercizio del diritto
di voto da parte dei
cittadini italiani residenti
all'estero;". |
|
|
|
|
1. La rubrica del capo
V del titolo II della parte
prima del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, è
sostituita dalla seguente: |
Identico. |
|
"Capo V - Scuole e istituti
|
|
|
|
|
1. L'articolo 58 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
| "Art. 58 (Rinvio). 1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano |
|
le specifiche
disposizioni normative che ne
disciplinano l'organizzazione
e il funzionamento". |
|
|
|
|
1. L'articolo 93 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
|
"Art. 93 (Personale
dell'Amministrazione degli
affari esteri). 1. Il
personale
dell'Amministrazione degli
affari esteri è costituito
dalla carriera diplomatica,
disciplinata dal proprio
ordinamento di settore, dalla
dirigenza e dal personale
delle aree funzionali così
come definiti e disciplinati
dalla normativa vigente,
nonché dagli impiegati a
contratto in servizio presso
le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici
consolari e gli istituti
italiani di cultura". |
|
|
|
|
1. All'articolo 101,
ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "annessa al
presente decreto" è aggiunto
il seguente periodo: "Al fine
di corrispondere alle
variabili e contingenti
esigenze funzionali e di
servizio dell'Amministrazione
degli affari esteri, la
tabella stessa può essere
modificata, per quanto
concerne i gradi di
consigliere di ambasciata,
consigliere di legazione e
segretario di legazione, con
regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, purché
sia assicurata l'invarianza
della spesa relativa alle
dotazioni dei gradi anzidetti
complessivamente
considerata". |
1. All'articolo 101,
ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "annessa al
presente decreto" è aggiunto
il seguente periodo: "Al fine
di corrispondere alle
variabili e contingenti
esigenze funzionali e di
servizio dell'Amministrazione
degli affari esteri, la
tabella stessa può essere
modificata, per quanto
concerne i gradi di
consigliere di ambasciata,
consigliere di legazione e
segretario di legazione, con
regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, purché
sia assicurata l'invarianza
delle dotazioni
complessive dei gradi
anzidetti e dei
corrispondenti stanziamenti
di bilancio previsti a
legislazione vigente". |
|
|
|
|
1. All'articolo 102 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive
modificazioni, dopo il quinto
comma è aggiunto il
seguente: |
Identico. |
| "L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad |
|
assentarsi dal servizio
per la durata massima di un
anno per seguire, in Italia o
all'estero, studi in materie
di interesse per
l'Amministrazione stessa.
Durante tale periodo ai
funzionari diplomatici così
autorizzati non viene
corrisposto alcun trattamento
economico. Il predetto
periodo viene considerato
utile ai fini dell'anzianità
di servizio, del collocamento
a riposo e del relativo
trattamento di quiescenza. Il
funzionario è tenuto a
versare all'Amministrazione
l'importo dei contributi e
delle ritenute a suo carico,
quali previsti dalla legge,
sul trattamento economico
spettantegli. Possono essere
autorizzati ad assentarsi a
tale titolo dal servizio non
più di dieci funzionari
contemporaneamente". |
|
|
|
|
1. All'articolo 107 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive
modificazioni, la lettera
b) del primo comma è
sostituita dalla seguente: |
Identico. |
|
"b) abbiano
prestato servizio, fatta
eccezione per i funzionari
indicati nella lettera c),
per almeno quattro anni
negli uffici all'estero o
nelle delegazioni
diplomatiche speciali o,
previa autorizzazione
dell'Amministrazione, in
organizzazioni internazionali
o presso Stati esteri, di cui
almeno due nell'esercizio di
funzioni consolari o
commerciali per i funzionari
non specializzati e
nell'esercizio di funzioni
della specializzazione per
quelli specializzati;". |
|
|
|
|
1. All'articolo 109 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive
modificazioni, la lettera
c) del primo comma è
sostituita dalla seguente: |
Identico. |
| "c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più |
|
delle seguenti funzioni:
vice direttore generale, vice
capo servizio, vice direttore
dell'Istituto diplomatico,
capo ufficio presso
l'Amministrazione centrale o
altre Amministrazioni
pubbliche, capo di consolato
generale, ministro
consigliere o primo
consigliere presso una
rappresentanza diplomatica,
capo di rappresentanza
diplomatica ai sensi del
sesto comma dell'articolo
101. Ai fini del calcolo del
biennio, i periodi svolti
nelle predette funzioni sono
cumulabili fra loro". |
|
|
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|
1. All'articolo
109-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, il primo
comma è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
|
"Le nomine al grado di
ambasciatore sono effettuate
fra i ministri
plenipotenziari che abbiano
compiuto sei anni di
effettivo servizio nel loro
grado". |
|
|
|
|
1. All'articolo 110 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) il terzo comma è
sostituito dal seguente: "L'Amministrazione dispone che i trasferimenti, ad eccezione di quelli dei capi di rappresentanza diplomatica, abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno"; b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri". |
|
|
|
|
1. All'articolo
110-bis, primo comma,
primo periodo, del decreto
del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, dopo le parole: "dei
posti all'estero che devono
essere ricoperti nel corso
dello stesso anno" sono
aggiunte le seguenti: ", ad
eccezione di quelli di capo
di rappresentanza
diplomatica". |
Identico. |
|
|
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|
1. La rubrica del capo II
del titolo II della parte
seconda del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, è
sostituita dalla seguente: |
Identico. |
|
"Capo II - Personale
|
|
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|
1. L'articolo 114 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal
seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 114 (Funzioni
consolari). 1. Per
esigenze di servizio, sulle
quali il Ministro richiede il
parere del Consiglio di
amministrazione, al personale
dell'area funzionale C,
posizioni economiche C3 e C2,
possono essere conferite
funzioni consolari di
direzione di consolato o di
vice consolato, ovvero
funzioni consolari di
collaborazione presso un
consolato generale. |
"Art. 114 (Funzioni
consolari). 1. Per
esigenze di servizio, sulle
quali il Ministro richiede il
parere del Consiglio di
amministrazione, al personale
dell'area funzionale C,
posizioni economiche C3 e C2,
possono essere conferite,
senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello
Stato, funzioni consolari
di direzione di consolato o
di vice consolato, ovvero
funzioni consolari di
collaborazione presso un
consolato generale. |
|
2. Il personale
dell'area funzionale C,
posizione economica C1, può
essere destinato ad occupare
posti di agente
consolare". |
2. Il personale
dell'area funzionale C,
posizione economica C1, può
essere destinato ad occupare
posti di agente consolare
senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello
Stato". |
|
1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al settimo comma, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita dalle |
|
seguenti:
"cinquantuno, comprese le
quattro unità fissate
dall'articolo 58, comma 2,
della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, e successive
modificazioni"; b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata". |
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|
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|
|
tabellare mensile
lordo di segretario di
legazione, rispettivamente
per il personale diplomatico
e per il personale
dirigenziale, per il
personale dell'area
funzionale C, per il
personale delle aree
funzionli B e A, che abbia
ottima conoscenza delle
lingue; b) nella misura pari alla metà dell'indennità di cui alla lettera a) nel caso di buona conoscenza delle lingue. 3. Le misure di cui al comma 2 sono raddoppiate nel periodo in cui il dipendente presta servizio nel Paese nel quale si parla la lingua in questione. 4. Il grado di ottima e buona conoscenza delle lingue è accertato in relazione alla categoria di appartenenza con apposite prove previste dal decreto di cui al comma 1. L'accertamento deve essere ripetuto ogni cinque anni, con esito positivo. Qualora per ragioni di servizio o per la distanza della sede del personale, l'accertamento stesso abbia luogo oltre la scadenza del quinquennio e sempre che dia esito positivo, la indennità è ripristinata dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del quinquennio stesso. 5. Per il personale che presta servizio in Italia appartenente ai gradi, alle qualifiche e alle aree funzionali indicati nel comma 1 si provvede all'attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo, attraverso i procedimenti negoziali di settore previsti dalla normativa vigente". |
|
|
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|
1. All'articolo 152 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive
modificazioni, il primo comma
è sostituito dal seguente: |
Identico. |
| "Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le |
|
mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto
conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici
all'estero". |
|
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1. All'articolo 180 del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) il primo comma
è sostituito dal seguente: "Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 ed in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale"; b) il quarto comma è abrogato. |
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|
1. Dopo l'articolo 211
del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, è inserito il
seguente: |
Identico. |
| "Art. 211-bis. (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1. Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione di cui al regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali, e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità funzionali, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, |
|
della legge 11 luglio
1986, n. 390, e successive
modificazioni. Nella
ridefinizione del predetto
titolo si provvede altresì a
determinare le condizioni
occorrenti per assicurare il
vincolo di autosufficienza
della gestione delle
consistenze concesse in
uso". |
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|
1. All'articolo 274
del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive
modificazioni, il secondo
comma è sostituito dal
seguente: "I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni". |
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1. La tabella A di cui
all'articolo 171, comma 2,
del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come sostituita
dalla tabella A allegata al
decreto legislativo 27
febbraio 1998, n. 62, è
sostituita dalla tabella A
allegata alla presente
legge. |
Identico. |
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1. All'articolo 17, comma
8, del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, le parole:
"Nei primi sei anni
successivi" sono sostituite
dalle seguenti: "Nei primi
dieci anni successivi". |
Identico. |
|
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|
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18: |
Identico. |
|
a) parte prima:
articolo 4; capo VI del
titolo II; b) parte seconda: capi III, IV e V del titolo II; titolo III; titolo V. |
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Frontespizio |
Pareri |