XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2788-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
Identico.

"Art. 2 (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. L'Amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero".


Art. 2.
Art. 2.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il sesto comma è sostituito dal seguente:
Identico.

"Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione".


Art. 3.
Art. 3.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.

a) al primo comma dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale".


Art. 4.
Art. 4.

1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:
Identico.

"Titolo II - Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi
all'estero".


Art. 5.
Art. 5.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura";

b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

"Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività ed
il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge".


Art. 6.
Art. 6.

1. Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
1. Identico:

"Art. 30-bis (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche). 1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.
"Art. 30-bis (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche). 1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.
2. L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri ed accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.
2. Identico.
3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili,ˆâ4 posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.
3. Identico.
4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità del comma 3 dell'articolo 171-bis. Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.
4. Identico.
5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo 39.
5. Identico.
6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri o della Commissione europea 6. Identico.
eventualmente disponibili in loco. La convenzione allo scopo stipulata prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione ed il rimborso diretto da parte dei predetti Stati membri o da parte della Commissione europea per il funzionamento della sezione.
7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
7. Identico".


Art. 7.
Art. 7.

1. All'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "di un ufficio all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari".
Identico.


Art. 8.
Art. 8.

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il primo capoverso: "proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;" è inserito il seguente:
Identico:

"assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;".
"assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;".


Art. 9.
Art. 9.

1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:
Identico.

"Capo V - Scuole e istituti
educativi
all'estero".


Art. 10.
Art. 10.

1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
Identico.

"Art. 58 (Rinvio). 1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano
le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento".


Art. 11.
Art. 11.

1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
Identico.

"Art. 93 (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali così come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura".


Art. 12.
Art. 12.

1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: "annessa al presente decreto" è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purché sia assicurata l'invarianza della spesa relativa alle dotazioni dei gradi anzidetti complessivamente considerata".
1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: "annessa al presente decreto" è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purché sia assicurata l'invarianza delle dotazioni complessive dei gradi anzidetti e dei corrispondenti stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente".


Art. 13.
Art. 13.

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
Identico.

"L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad
assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente".


Art. 14.
Art. 14.

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera b) del primo comma è sostituita dalla seguente:
Identico.

"b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;".


Art. 15.
Art. 15.

1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:
Identico.

"c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più
delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro".


Art. 16.
Art. 16.

1. All'articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:
Identico.

"Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado".


Art. 17.
Art. 17.

1. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'Amministrazione dispone che i trasferimenti, ad eccezione di quelli dei capi di rappresentanza diplomatica, abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri".

Art. 18.
Art. 18.

1. All'articolo 110-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica".
Identico.


Art. 19.
Art. 19.

1. La rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:
Identico.

"Capo II - Personale
dell'area
funzionale C"


Art. 20.
Art. 20.

1. L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
1. Identico:

"Art. 114 (Funzioni consolari). 1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.
"Art. 114 (Funzioni consolari). 1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.
2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare".
2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".


Art. 21.

1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita dalle
seguenti: "cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni";

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata".


Art. 21.
Soppresso.

1. Dopo l'articolo 144
del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, è inserito il
seguente:

"Art. 144-bis.
(Indennità per le lingue
estere di difficile
apprendimento). 1. Al
personale della carriera
diplomatica di grado non
superiore a consigliere di
ambasciata, a quello
dirigenziale di seconda
fascia e a quello
appartenente alle aree
funzionali
dell'Amministrazione degli
affari esteri di cui al comma
1 dell'articolo 93, quando
sono in servizio all'estero,
è concessa una indennità
mensile non pensionabile per
la conoscenza di lingue
estere di difficile
apprendimento che siano di
rilevante interesse per il
servizio, fino ad un massimo
di due lingue con esclusione
di quelle, anche facoltative,
nelle quali il personale
stesso abbia conseguito
l'idoneità nel concorso di
ammissione. Le lingue per cui
è concessa l'indennità sono
stabilite con decreto del
Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze.

2. L'indennità è
concessa:

a) nella misura
di un settimo, un nono e un
dodicesimo dello stipendio
tabellare mensile lordo di segretario di legazione, rispettivamente per il personale diplomatico e per il personale dirigenziale, per il personale dell'area funzionale C, per il personale delle aree funzionli B e A, che abbia ottima conoscenza delle lingue;

b) nella misura pari alla metà dell'indennità di cui alla lettera a) nel caso di buona conoscenza delle lingue.

3. Le misure di cui al comma 2 sono raddoppiate nel periodo in cui il dipendente presta servizio nel Paese nel quale si parla la lingua in questione.
4. Il grado di ottima e buona conoscenza delle lingue è accertato in relazione alla categoria di appartenenza con apposite prove previste dal decreto di cui al comma 1. L'accertamento deve essere ripetuto ogni cinque anni, con esito positivo. Qualora per ragioni di servizio o per la distanza della sede del personale, l'accertamento stesso abbia luogo oltre la scadenza del quinquennio e sempre che dia esito positivo, la indennità è ripristinata dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
5. Per il personale che presta servizio in Italia appartenente ai gradi, alle qualifiche e alle aree funzionali indicati nel comma 1 si provvede all'attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo, attraverso i procedimenti negoziali di settore previsti dalla normativa vigente".


Art. 22.
Art. 22.

1. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:
Identico.

"Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero".


Art. 23.
Art. 23.

1. All'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 ed in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale";

b) il quarto comma è abrogato.


Art. 24.
Art. 24.

1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
Identico.

"Art. 211-bis. (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1. Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione di cui al regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali, e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità funzionali, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso".


Art. 25.

1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".


Art. 25.
Art. 26.

1. La tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Identico.


Art. 26.
Art. 27.

1. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le parole: "Nei primi sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Nei primi dieci anni successivi".
Identico.


Art. 27.
Art. 28.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
Identico.

a) parte prima: articolo 4; capo VI del titolo II;

b) parte seconda: capi III, IV e V del titolo II; titolo III; titolo V.

Art. 28.
Art. 29.



Tabella A

(v. articolo 25)


"TABELLA A

(v. articolo 171, comma 2)

INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI.


QUADRO A

Posto funzione Indennità base
                mensile lorda

Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) 1.888,68

Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) 1.817,41

Ministro presso rappresentanza diplomatica 1.534,91

Capo di consolato generale di prima classe 1.446,08

Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica 1.399,60

Capo di consolato generale 1.378,94

Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe 1.262,74

Consigliere o console presso consolato generale di prima classe 1.163,06

Capo di consolato di prima classe (1) 1.163,06

Capo di consolato 983,33

Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe 963,19

Capo di vice consolato 929,62

Secondo segretario o vice console 929,62

Capo di agenzia consolare 921,88


        (1) Limitatamente a venti consolati da determinare condecreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze.

Tabella A

(v. articolo 26)


Identica.

QUADRO B

... (omissis) ...

QUADRO C

... (omissis) ...

QUADRO D

... (omissis) ...



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