XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2725 - 3105 - 4148-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge n.
2725 e n. 3105;
rilevato che il testo in esame prevede una delega
legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico delle
disposizioni vigenti recanti "norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi e della criminalità
organizzata";
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del
Regolamento, osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1 dovrebbe valutarsi l'opportunità di
definire in modo univoco l'ambito soggettivo di applicazione
del provvedimento in esame, chiarendo se si intenda riferirsi
esclusivamente alle "vittime di atti di terrorismo e delle
stragi" e quindi se le disposizioni in esame abbiano una
portata applicativa parzialmente differente dalle norme
richiamate nel comma 2 (legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 23
novembre 1998, n. 407, articolo 82 della legge 23 dicembre
2000, n. 388), che recano invece norme a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata; tale
chiarimento appare tanto più opportuno in quanto all'articolo
17 si prevede una delega al Governo concernente la raccolta in
un testo unico del complesso delle disposizioni legislative
recanti "norme in favore delle vittime del terrorismo e delle
stragi e della criminalità organizzata";
analogamente, all'articolo 5, comma 1, che aumenta la
misura dell'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1
della legge n. 302 del 1990 - dovrebbe valutarsi l'opportunità
di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione,
tenuto conto del fatto che la disposizione richiamata riguarda
le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
mentre nel presente testo essa avrebbe una portata applicativa
parzialmente diversa;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di una riformulazione al fine di chiarirne
l'ambito di applicazione, in particolare precisando se esso
ricomprenda tutte le vittime delle stragi e del terrorismo
ovvero solo quelle che rivestano la qualifica di "dipendenti
privati o pubblici, lavoratori autonomi o liberi
professionisti" quando siano vittime degli atti di terrorismo
e delle stragi;
all'articolo 2, comma 1, nel definire l'ambito
soggettivo di applicazione della disposizione, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di richiamare i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, piuttosto che, genericamente,
"chiunque subisce un'invalidità permanente";
all'articolo 3, comma 2, dovrebbe chiarirsi se la
previsione secondo cui "la pensione maturata ai sensi del
comma 1" è esente ai fini IRPEF, riguardi il solo aumento o
l'intero importo della pensione, dal momento che il comma 1 si
riferisce ad un aumento figurativo da cui consegue anche un
aumento della misura della pensione;
all'articolo 10, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sostituire l'espressione "medesima legge" con
l'espressione "presente legge";
all'articolo 13, commi 1 e 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di verificare se ci si intenda riferire alla
"liquidazione" o piuttosto all'effettivo pagamento; alla
medesima disposizione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
specificare se il termine di quattro mesi decorra dalla
accettazione del beneficiario ovvero dalla offerta da parte
dell'Amministrazione competente;
all'articolo 14, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riformulare in modo più congruo l'espressione
"ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo
e delle stragi";
all'articolo 16, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sostituire l'espressione "per le finalità di
cui al presente decreto" con l'espressione "per le finalità di
cui alla presente legge".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto,
osservato che il testo unificato non prevede una
nozione generale di "vittime dei reati di terrorismo", per
cui, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi,
sembra opportuno che tale definizione venga inserita nel
provvedimento in oggetto;
osservato che l'articolo 10 del testo unificato
stabilisce che nei procedimenti di natura penale, civile,
amministrativa e contabile il patrocinio delle vittime del
terrorismo e delle stragi è a totale carico dello Stato;
rilevato che la formulazione della norma di cui sopra
appare generica, per cui è opportuno specificarne l'ambito di
applicazione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità di
chiarire la nozione di vittima dei reati di terrorismo e di
strage richiamata dal provvedimento in esame;
b) all'articolo 10, valuti la Commissione
l'opportunità di specificare i procedimenti rispetto ai quali
è riconosciuto il patrocinio legale gratuito alle vittime dei
reati di terrorismo e di strage.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
legge C. 2725 Bornacin ed abbinate, recante "Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione
l'opportunità di esplicitare il rinvio ivi previsto alle norme
vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato
invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti
sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze
armate operanti nell'ambito della NATO.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato pareri della V Commissione,
considerato che:
la relazione tecnica predisposta dal Ministero
dell'interno, non verificata positivamente dal Ministero
dell'economia e delle finanze, evidenzia numerosi profili
problematici che riguardano sia l'ammontare degli oneri
derivanti dal provvedimento sia la relativa copertura
finanziaria;
la spesa prevista dall'articolo 16, comma 1, non
corrisponde agli oneri quantificati dalla relazione tecnica,
in quanto risulta superiore per l'anno 2004 e sensibilmente
inferiore a decorrere dall'anno 2005;
nel corso dell'esame del provvedimento è emerso che
alcuni oneri non sono stati considerati dalla relazione
tecnica, come per altro rilevato anche dal Ministero
dell'economia e delle finanze in sede di verifica della
relazione medesima;
come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione
di cui all'articolo 9, comma 2, potrebbe dar luogo a
incertezze in sede interpretativa e, conseguentemente,
potrebbe determinare un sensibile incremento degli oneri
rispetto a quelli quantificati dalla relazione medesima;
la relazione tecnica non provvede a fornire i dati e
le ipotesi posti a base delle stime in essa contenute con
riferimento ad alcuni oneri;
l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura
finanziaria non risultano riformulate con riferimento al nuovo
triennio 2004-2006;
l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente
del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzato per la
copertura finanziaria del provvedimento, non presenta, per gli
anni 2004 e 2005, la necessaria disponibilità per far fronte
agli oneri indicati dall'articolo 16, comma 1, ovvero a quelli
indicati dalla relazione tecnica;
la clausola di salvaguardia finanziaria prevista
dall'articolo 16, comma 2, non appare utilizzabile in
relazione alle minori entrate derivanti dal provvedimento;
preso atto dell'avviso contrario espresso dal
rappresentante del Governo in merito all'ulteriore corso del
provvedimento nella sua attuale formulazione;
esprime:
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione
di merito:
PARERE CONTRARIO
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la
materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge
C. 2725 ed abbinate, recante nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 3, comma 2,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la
formulazione della disposizione, in quanto l'esenzione
dall'IRPEF prevista dal medesimo comma 2 si riferisce alla
sola pensione maturata ai sensi del comma 1, laddove tale
ultima disposizione prevede un aumento figurativo dei
versamenti contributivi che incide sia sulla misura della
pensione sia sul trattamento di fine rapporto;
b) con riferimento all'articolo 4, comma 4,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il
riferimento al comma 4 con quello al comma 2 dell'articolo 4,
nonché di sostituire il richiamo all'articolo 2, commi 5 e 6,
della legge n. 407 del 1998 con una esplicita previsione
secondo cui i trattamenti pensionistici contemplati dai commi
3 e 4 del medesimo articolo 4 non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini IRPEF;
c) in riferimento all'articolo 8, comma 1, il
quale stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo per i
documenti e gli atti richiesti per le procedure di
liquidazione dell'indennità prevista dal provvedimento, valuti
la Commissione di merito l'opportunità di ricorrere
univocamente al termine elargizione, uniformando la
terminologia contenuta nel provvedimento con quella utilizzata
dalla normativa in vigore in materia;
d) ancora con riferimento all'esenzione
dall'imposta di bollo di cui al comma 1 dell'articolo 8,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere
l'esenzione anche ai documenti ed agli atti relativi alle
procedure di liquidazione dei trattamenti pensionistici
previsti dal provvedimento ed ai procedimenti giudiziari o
amministrativo-contabili instaurati per far valere il diritto
ai benefici stabiliti dalla normativa in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi;
e) sempre con riferimento all'articolo 8, valuti
la Commissione dì merito l'opportunità di rivedere la
formulazione del comma 2, onde precisare che l'esenzione
fiscale ivi prevista si riferisce all'imposta sul reddito e
riguarda non l'erogazione dell'indennità ma l'indennità in
sé;
f) valuti altresì la Commissione di merito
l'opportunità di estendere l'esenzione dall'imposta sul
reddito anche all'assegno vitalizio aggiuntivo contemplato dal
comma 3 dell'articolo 5 ed alle due annualità di pensione
riconosciute dal comma 4 del medesimo articolo ai superstiti
aventi diritto alla reversibilità.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 3, parrebbe opportuno far riferimento
anche all' indennità di buonuscita, istituto tipico dei
dipendenti pubblici;
pare opportuno precisare che l'assistenza psicologica
prevista dall'articolo 6, comma 2, e il patrocinio legale
delle vittime del terrorismo, di cui all'articolo 10, pur
essendo a carico dello Stato, non fanno venir meno il diritto
di scelta di un professionista di fiducia da parte del
beneficiario;
sembrerebbe inoltre opportuno chiarire, anche per
evitare il sorgere di un possibile contenzioso, se i
trattamenti previsti hanno natura risarcitoria o
assistenziale, nel primo caso potendo cumularsi con altri
trattamenti previdenziali, nel secondo caso assorbendo i
trattamenti meno favorevoli, o restando assorbiti dai
trattamenti più favorevoli.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI
REGIONALI
PARERE FAVOREVOLE