XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2725 - 3105 - 4148-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 2725 e n. 3105;

            rilevato che il testo in esame prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni vigenti recanti "norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi e della criminalità organizzata";

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1 dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire in modo univoco l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento in esame, chiarendo se si intenda riferirsi esclusivamente alle "vittime di atti di terrorismo e delle stragi" e quindi se le disposizioni in esame abbiano una portata applicativa parzialmente differente dalle norme richiamate nel comma 2 (legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407, articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), che recano invece norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; tale chiarimento appare tanto più opportuno in quanto all'articolo 17 si prevede una delega al Governo concernente la raccolta in un testo unico del complesso delle disposizioni legislative recanti "norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi e della criminalità organizzata";

            analogamente, all'articolo 5, comma 1, che aumenta la misura dell'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 302 del 1990 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione, tenuto conto del fatto che la disposizione richiamata riguarda le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre nel presente testo essa avrebbe una portata applicativa parzialmente diversa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una riformulazione al fine di chiarirne l'ambito di applicazione, in particolare precisando se esso ricomprenda tutte le vittime delle stragi e del terrorismo ovvero solo quelle che rivestano la qualifica di "dipendenti privati o pubblici, lavoratori autonomi o liberi professionisti" quando siano vittime degli atti di terrorismo e delle stragi;

            all'articolo 2, comma 1, nel definire l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, piuttosto che, genericamente, "chiunque subisce un'invalidità permanente";

            all'articolo 3, comma 2, dovrebbe chiarirsi se la previsione secondo cui "la pensione maturata ai sensi del comma 1" è esente ai fini IRPEF, riguardi il solo aumento o l'intero importo della pensione, dal momento che il comma 1 si riferisce ad un aumento figurativo da cui consegue anche un aumento della misura della pensione;

            all'articolo 10, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione "medesima legge" con l'espressione "presente legge";

            all'articolo 13, commi 1 e 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se ci si intenda riferire alla "liquidazione" o piuttosto all'effettivo pagamento; alla medesima disposizione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se il termine di quattro mesi decorra dalla accettazione del beneficiario ovvero dalla offerta da parte dell'Amministrazione competente;

            all'articolo 14, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare in modo più congruo l'espressione "ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi";

            all'articolo 16, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione "per le finalità di cui al presente decreto" con l'espressione "per le finalità di cui alla presente legge".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il testo unificato in oggetto,

              osservato che il testo unificato non prevede una nozione generale di "vittime dei reati di terrorismo", per cui, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, sembra opportuno che tale definizione venga inserita nel provvedimento in oggetto;

              osservato che l'articolo 10 del testo unificato stabilisce che nei procedimenti di natura penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio delle vittime del terrorismo e delle stragi è a totale carico dello Stato;

              rilevato che la formulazione della norma di cui sopra appare generica, per cui è opportuno specificarne l'ambito di applicazione;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
              con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la nozione di vittima dei reati di terrorismo e di strage richiamata dal provvedimento in esame;

              b) all'articolo 10, valuti la Commissione l'opportunità di specificare i procedimenti rispetto ai quali è riconosciuto il patrocinio legale gratuito alle vittime dei reati di terrorismo e di strage.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione,

              esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2725 Bornacin ed abbinate, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo";

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di esplicitare il rinvio ivi previsto alle norme vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato pareri della V Commissione,

            considerato che:

                la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, non verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia numerosi profili problematici che riguardano sia l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento sia la relativa copertura finanziaria;
                la spesa prevista dall'articolo 16, comma 1, non corrisponde agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, in quanto risulta superiore per l'anno 2004 e sensibilmente inferiore a decorrere dall'anno 2005;

                nel corso dell'esame del provvedimento è emerso che alcuni oneri non sono stati considerati dalla relazione tecnica, come per altro rilevato anche dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di verifica della relazione medesima;

                come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, potrebbe dar luogo a incertezze in sede interpretativa e, conseguentemente, potrebbe determinare un sensibile incremento degli oneri rispetto a quelli quantificati dalla relazione medesima;

                la relazione tecnica non provvede a fornire i dati e le ipotesi posti a base delle stime in essa contenute con riferimento ad alcuni oneri;

                l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria non risultano riformulate con riferimento al nuovo triennio 2004-2006;

                l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzato per la copertura finanziaria del provvedimento, non presenta, per gli anni 2004 e 2005, la necessaria disponibilità per far fronte agli oneri indicati dall'articolo 16, comma 1, ovvero a quelli indicati dalla relazione tecnica;

                la clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall'articolo 16, comma 2, non appare utilizzabile in relazione alle minori entrate derivanti dal provvedimento;

                preso atto dell'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo in merito all'ulteriore corso del provvedimento nella sua attuale formulazione;

esprime:

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE CONTRARIO
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2725 ed abbinate, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) con riferimento all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, in quanto l'esenzione dall'IRPEF prevista dal medesimo comma 2 si riferisce alla sola pensione maturata ai sensi del comma 1, laddove tale ultima disposizione prevede un aumento figurativo dei versamenti contributivi che incide sia sulla misura della pensione sia sul trattamento di fine rapporto;

              b) con riferimento all'articolo 4, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento al comma 4 con quello al comma 2 dell'articolo 4, nonché di sostituire il richiamo all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407 del 1998 con una esplicita previsione secondo cui i trattamenti pensionistici contemplati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF;

              c) in riferimento all'articolo 8, comma 1, il quale stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo per i documenti e gli atti richiesti per le procedure di liquidazione dell'indennità prevista dal provvedimento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricorrere univocamente al termine elargizione, uniformando la terminologia contenuta nel provvedimento con quella utilizzata dalla normativa in vigore in materia;

              d) ancora con riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo di cui al comma 1 dell'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'esenzione anche ai documenti ed agli atti relativi alle procedure di liquidazione dei trattamenti pensionistici previsti dal provvedimento ed ai procedimenti giudiziari o amministrativo-contabili instaurati per far valere il diritto ai benefici stabiliti dalla normativa in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi;

              e) sempre con riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione dì merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 2, onde precisare che l'esenzione fiscale ivi prevista si riferisce all'imposta sul reddito e riguarda non l'erogazione dell'indennità ma l'indennità in sé;

              f) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'esenzione dall'imposta sul reddito anche all'assegno vitalizio aggiuntivo contemplato dal comma 3 dell'articolo 5 ed alle due annualità di pensione riconosciute dal comma 4 del medesimo articolo ai superstiti aventi diritto alla reversibilità.



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              all'articolo 3, parrebbe opportuno far riferimento anche all' indennità di buonuscita, istituto tipico dei dipendenti pubblici;

              pare opportuno precisare che l'assistenza psicologica prevista dall'articolo 6, comma 2, e il patrocinio legale delle vittime del terrorismo, di cui all'articolo 10, pur essendo a carico dello Stato, non fanno venir meno il diritto di scelta di un professionista di fiducia da parte del beneficiario;

              sembrerebbe inoltre opportuno chiarire, anche per evitare il sorgere di un possibile contenzioso, se i trattamenti previsti hanno natura risarcitoria o assistenziale, nel primo caso potendo cumularsi con altri trattamenti previdenziali, nel secondo caso assorbendo i trattamenti meno favorevoli, o restando assorbiti dai trattamenti più favorevoli.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI
REGIONALI


PARERE FAVOREVOLE




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