XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2725 - 3105 - 4148-A




TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE


Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi


Art. 1.

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi, nonché ai loro superstiti.
        2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Art. 2.

        1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto a chiunque subisce un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi, nonché alle vedove ed agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
        2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefìci sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.


Art. 3.

        1. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto.
        2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).


Art. 4.

        1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
        2. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita dall'avente diritto, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
        3. Il criterio di cui al comma 2 si applica per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima del terrorismo e delle stragi; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
        4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.


Art. 5.

        1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 516.456 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 19.625 euro per ogni punto percentuale.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6.
        3. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, oltre all'elargizione di cui al comma 1, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
        4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.
        5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 è corrisposta nella misura di 516.456 euro


Art. 6.

        1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.
        2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.


Art. 7.

        1. Ai pensionati vittime del terrorismo e delle stragi ed ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.


Art. 8.

        1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
        2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.


Art. 9.

        1. Gli invalidi vittime del terrorismo e delle stragi e i familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria.
        2. Per la concessione di benefìci alle vittime del terrorismo e delle stragi si applicano, qualora più favorevoli, le norme vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle forze armate operanti nell'ambito della NATO.


Art. 10.

        1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime del terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato.
        2. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo e per le stragi possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora sia già decorso il termine di prescrizione.

Art. 11.

        1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità ed il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti. Tale procedimento deve essere concluso con deliberazione soggetta alle impugnazioni di cui all'articolo 12, comma 2.


Art. 12.

        1. Competente per le procedure di natura civile ed, in particolare, in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, è il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti, che fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
        2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la motivazione di manifesta illogicità.


Art. 13.

        1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima del terrorismo e delle stragi o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
        2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.


Art. 14.

        1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto all'ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.


Art. 15.

        1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1^ gennaio 1961.


Art. 16.

        1. Per le finalità di cui alla presente legge la spesa prevista è valutata in 400 milioni di euro per l'anno 2004 e 2,30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.


Art. 17.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di raccogliere in un testo unico le disposizioni legislative vigenti recanti norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi e della criminalità organizzata, apportandovi le sole modifiche necessarie ad assicurarne il coordinamento formale, nonché a semplificare le procedure.



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