XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2725 - 3105 - 4148-A
TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi,
nonché ai loro superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20
ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di fine rapporto a chiunque subisce
un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in
conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi, nonché alle
vedove ed agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24
maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della
misura della pensione e ai relativi benefìci sulla base dei
criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono
stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior
favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di
lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità
permanente inferiore all'80 per cento della capacità
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi, è
riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti
contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione,
nonché il trattamento di fine rapporto.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Art. 4.
1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o
superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata
da atti di terrorismo e dalle stragi sono equiparati, ad ogni
effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità
permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità
lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi, è
riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta,
calcolata in base all'ultima retribuzione percepita
dall'avente diritto, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica per la
determinazione della misura della pensione di reversibilità o
indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della
vittima del terrorismo e delle stragi; tali pensioni non sono
decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si
applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e
6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di
esenzione dall'IRPEF.
Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è
corrisposta nella misura massima di 516.456 euro in
proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in
ragione di 19.625 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore
della presente legge, considerando nel computo anche la
rivalutazione di cui all'articolo 6.
3. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni,
causate da atti di terrorismo e dalle stragi, un'invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità
lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i
figli maggiorenni, è concesso, oltre all'elargizione di cui al
comma 1, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro,
soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai
superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono
attribuite due annualità, comprensive della tredicesima
mensilità, del suddetto trattamento pensionistico
limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli
maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se
conviventi e a carico.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 20 ottobre 1990, n. 302 è corrisposta nella misura di
516.456 euro
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e
indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della
normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale
intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno
biologico e morale.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi e ai
loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico
dello Stato.
Art. 7.
1. Ai pensionati vittime del terrorismo e delle stragi ed
ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della
misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei
lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni
economiche e con pari anzianità.
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione
dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti
dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni
imposta diretta o indiretta.
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime del terrorismo e delle stragi e i
familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai genitori,
sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di
prestazione sanitaria.
2. Per la concessione di benefìci alle vittime del
terrorismo e delle stragi si applicano, qualora più
favorevoli, le norme vigenti per i dipendenti civili e
militari dello Stato invalidi per cause di servizio e per le
vittime di incidenti sul territorio italiano che hanno
coinvolto unità delle forze armate operanti nell'ambito della
NATO.
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e
contabili il patrocinio delle vittime del terrorismo e delle
stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato.
2. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo e per le
stragi possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere
esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, anche qualora sia
già decorso il termine di prescrizione.
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria,
amministrativa o contabile siano già state accertate con atti
definitivi la dipendenza dell'invalidità ed il suo grado
ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi, ivi
comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche
o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od
ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza
di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un procedimento
amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti. Tale
procedimento deve essere concluso con deliberazione soggetta
alle impugnazioni di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12.
1. Competente per le procedure di natura civile ed, in
particolare, in caso di inottemperanza dei relativi
provvedimenti da parte della Corte dei conti, è il tribunale
in composizione monocratica competente in base alla residenza
anagrafica della vittima o dei superstiti, che fissa una o al
massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non
superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale,
esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le
prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a
sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili
esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione
di legge, ivi compresa la motivazione di manifesta
illogicità.
Art. 13.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima
dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio
o su richiesta di parte, può offrire alla vittima del
terrorismo e delle stragi o agli eredi una somma a titolo di
definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è
preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto
transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere
effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa
deliberazione.
Art. 14.
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo
dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle
pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi
entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della
domanda da parte dell'avente diritto all'ufficio territoriale
del Governo competente in base alla residenza anagrafica del
medesimo soggetto.
Art. 15.
1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli
eventi verificatisi a decorrere dal 1^ gennaio 1961.
Art. 16.
1. Per le finalità di cui alla presente legge la spesa
prevista è valutata in 400 milioni di euro per l'anno 2004 e
2,30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
Art. 17.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo al fine di raccogliere in un testo unico le
disposizioni legislative vigenti recanti norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi e della criminalità
organizzata, apportandovi le sole modifiche necessarie ad
assicurarne il coordinamento formale, nonché a semplificare le
procedure.