XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2718-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2718,

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se la riduzione dei termini prevista dalla disposizione sia stabilita o meno in via permanente: nel primo caso sarebbe necessario novellare adeguatamente il richiamato articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che contiene la disciplina generale relativa alla procedura per l'erogazione degli aiuti; nel secondo caso - invece - sarebbe opportuno precisare che la riduzione dei termini è disposta solo con riferimento all'anno 2002;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 4, dovrebbe chiarirsi la portata del richiamo all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea e, in particolare, se l'erogazione della misura prevista dal comma 1 del medesimo articolo è subordinata ad un preventivo assenso della Commissione europea.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il disegno di legge di conversione n. 2718,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge n. 85 del 2002 incidono sulla materia attinente ai rapporti tra lo Stato e l'Unione europea che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto altresì che le disposizioni del decreto-legge n. 85 del 2002 prevedendo aiuti di Stato che traggono origine da divieti imposti a livello comunitario ad una specifica tipologia di pesca incidano per alcuni aspetti sulla materia della "tutela della concorrenza" che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2718;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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