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1. Al fine di consentire
l'applicazione del
regolamento (CE) n. 2792/1999
del Consiglio, del 17
dicembre 1999, relativamente
al rinnovo della flotta e
all'ammodernamento delle navi
da pesca, come modificato dal
regolamento (CE) n. 179/2002
del Consiglio, del 28 gennaio
2002, i termini di cui al
comma 1, secondo periodo,
dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
123, sono ridotti a quindici
giorni. |
1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni. Al fine di consentire alle imprese di |
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presentare le domande
nei termini prescritti, le
richieste potranno essere
autocertificate dal
richiedente ed entro i
sessanta giorni successivi
debitamente corredate con la
documentazione
prescritta. 1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al Fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del Fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, anche relativamente alle annualità successive, anticipate sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute. |
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1. E' istituita nel
limite di 3,5 milioni di euro
per l'anno 2002 una misura di
riconversione in favore dei
proprietari e degli equipaggi
di unità abilitate all'uso di
reti da posta derivanti di
cui all'articolo 11, comma
10, del decreto del Ministro
delle risorse agricole,
alimentari e forestali in
data 26 luglio 1995,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 31
agosto 1995, in conseguenza
delle limitazioni
all'utilizzo di tale
strumento da pesca disposte
dal regolamento (CE) n.
894/1997 del Consiglio, del
29 aprile 1997, come
modificato dal regolamento
(CE) n. 1239/1998 del
Consiglio, dell'8 giugno
1998. |
1. E' istituita nel
limite di 5 milioni di
euro per l'anno 2002 una
misura di riconversione in
favore dei proprietari e
degli equipaggi di unità
abilitate all'uso di reti da
posta derivanti di cui
all'articolo 11, comma 10,
del decreto del Ministro
delle risorse agricole,
alimentari e forestali in
data 26 luglio 1995,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 31
agosto 1995, in conseguenza
delle limitazioni
all'utilizzo di tale
strumento da pesca disposte
dal regolamento (CE) n.
894/1997 del Consiglio, del
29 aprile 1997, come
modificato dal regolamento
(CE) n. 1239/1998 del
Consiglio, dell'8 giugno
1998. |
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2. Con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, sono fissate le
disposizioni di attuazione
della misura di cui al comma
1. |
2. Con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, sentita la
Commissione consultiva
centrale di cui all'articolo
5 della legge 14 luglio 1965,
n. 963, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, sono fissate le
disposizioni di attuazione
della misura di cui al comma
1. |
| 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3,5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche | 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle |
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agricole e forestali, e,
quanto a l milione di euro,
mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa
prevista per l'anno 2002
dall'articolo 52, comma 81,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. |
politiche agricole e
forestali, e, quanto a 2,5
milioni di euro, mediante
riduzione dell'autorizzazione
di spesa prevista
dall'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 26 settembre
2000, n. 265, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 343. |
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4. La misura di cui al
presente articolo è
riconosciuta nel rispetto
delle condizioni procedurali
previste al paragrafo 3
dell'articolo 88 del Trattato
istitutivo della Comunità
europea. |
4. Identico. |
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5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare
con propri decreti le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
5. Identico. |
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