XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2675-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 2675
recante disposizioni in materia di corrispondenza dei
detenuti;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di
legge appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione e
norme processuali" che la lettera l) dell'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione demanda alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che l'articolo 15 della Costituzione
sancisce il diritto inviolabile alla libertà e segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione,
salvo le limitazioni che possono avvenire con atto motivato
dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge;
rilevato che il comma 8-bis, del nuovo articolo
18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto
dall'articolo 1 del provvedimento in esame prevede la presenza
del detenuto all'apertura delle buste che racchiudono la
corrispondenza nelle ipotesi di cui alla lettera c),
comma 1, del medesimo articolo 18-ter;
ritenuto che le disposizioni in esame appaiono
rispondere alle osservazioni contenute nella giurisprudenza
costituzionale e alle diverse pronunce della Corte europea dei
diritti dell'uomo, che hanno ritenuto costituzionalmente
carente la vigente disciplina per quanto riguarda i
presupposti normativi per applicare i controlli della
corrispondenza nonché in tema di tutela giurisdizionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE