XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2675-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 2675 recante disposizioni in materia di corrispondenza dei detenuti;

              rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali" che la lettera l) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              considerato che l'articolo 15 della Costituzione sancisce il diritto inviolabile alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, salvo le limitazioni che possono avvenire con atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge;

              rilevato che il comma 8-bis, del nuovo articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame prevede la presenza del detenuto all'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza nelle ipotesi di cui alla lettera c), comma 1, del medesimo articolo 18-ter;

              ritenuto che le disposizioni in esame appaiono rispondere alle osservazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale e alle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno ritenuto costituzionalmente carente la vigente disciplina per quanto riguarda i presupposti normativi per applicare i controlli della corrispondenza nonché in tema di tutela giurisdizionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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