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1. Dopo l'articolo
18-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, è
inserito il seguente: |
1. Identico: |
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"Art. 18-ter.-
(Limitazioni e controlli
della corrispondenza). -
1. Nei confronti dei
singoli detenuti o internati
possono essere disposti, con
decreto motivato, per un
periodo non superiore a sei
mesi, successivamente
prorogabile, i provvedimenti
consistenti nella limitazione
alla corrispondenza
epistolare e telegrafica e
alla ricezione della stampa;
nel visto di controllo della
corrispondenza; nel controllo
del contenuto delle buste che
racchiudono la
corrispondenza, qualora: |
"Art. 18-ter.-
(Limitazioni e controlli
della corrispondenza). -
1. Per esigenze
investigative o di
prevenzione dei reati, ovvero
per ragioni di sicurezza o di
ordine dell'istituto, possono
essere disposti, nei
confronti dei singoli
detenuti o internati, per un
periodo non superiore a sei
mesi, prorogabile per periodi
non superiori a tre
mesi: |
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a) limitazioni
nella corrispondenza
epistolare e telegrafica e
nella ricezione della
stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima". |
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a) vi sia la
necessità di impedire che
reati vengano portati a
conseguenze ulteriori ovvero
ricorrano esigenze
investigative o connesse ad
un procedimento penale in
corso; |
(v. comma 1,
alinea). |
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b) sussistano
ragioni di sicurezza o di
ordine dell'istituto. |
(v. comma 1,
alinea). |
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2. Ciascuna delle
proroghe di cui al comma 1
può essere autorizzata per un
tempo non superiore a tre
mesi. |
(v. comma 1,
alinea). |
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3. Le disposizioni dei
commi 1 e 2 non si applicano
qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica sia
indirizzata ai soggetti
indicati nel comma 5
dell'articolo 103 del codice
di procedura penale,
all'autorità giudiziaria,
alle autorità indicate
nell'articolo 35 della
presente legge ed agli
organismi internazionali
amministrativi o giudiziari
preposti alla tutela dei
diritti dell'uomo di cui
l'Italia fa parte. |
2. Le
disposizioni del comma 1
non si applicano qualora
la corrispondenza epistolare
o telegrafica sia indirizzata
ai soggetti indicati nel
comma 5 dell'articolo 103 del
codice di procedura penale,
all'autorità giudiziaria,
alle autorità indicate
nell'articolo 35 della
presente legge ed agli
organismi internazionali
amministrativi o giudiziari
preposti alla tutela dei
diritti dell'uomo di cui
l'Italia fa parte. |
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4. Nei casi indicati
alla lettera a) del
comma 1 provvede l'autorità
giudiziaria che procede. |
3. I provvedimenti
previsti dal comma 1 sono
adottati con decreto
motivato, su richiesta
del pubblico ministero o su
proposta del direttore
dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. |
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5. Nei casi indicati alla
lettera b) del comma 1
provvede il magistrato di
sorveglianza, su richiesta
del direttore
dell'istituto. |
(v. comma 3). |
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6. Le autorità
giudiziarie di cui ai commi 4
e 5, nel disporre la
sottoposizione della
corrispondenza a visto di
controllo, se non ritengono
di provvedere direttamente,
possono delegare il controllo
al direttore o ad un
appartenente
all'amministrazione
penitenziaria designato dallo
stesso direttore. |
4. Le autorità
giudiziarie di cui al
comma 3, nel disporre la
sottoposizione della
corrispondenza a visto di
controllo, se non ritengono
di provvedere direttamente,
possono delegare il controllo
al direttore o ad un
appartenente
all'amministrazione
penitenziaria designato dallo
stesso direttore. |
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7. Contro i
provvedimenti di cui al comma
4 può essere proposta
richiesta di riesame a norma
degli articoli 324 e 325 del
codice di procedura
penale. |
5. Contro i
provvedimenti previsti dal
comma 1 può essere proposto
reclamo, secondo la procedura
prevista dall'articolo
14-ter, al tribunale di
sorveglianza, se il
provvedimento è emesso dal
magistrato di sorveglianza,
negli altri casi, al
tribunale nel cui circondario
ha sede il giudice che ha
emesso il provvedimento. Del
collegio non può far parte il
giudice che ha emesso il
provvedimento. |
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8. Nei casi previsti
dal comma 5 si applicano le
disposizioni dell'articolo
14-ter". |
(v. comma 5). |
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6. Nel caso
previsto dalla lettera
c) del comma 1,
l'apertura delle buste che
racchiudono la corrispondenza
avviene alla presenza del
detenuto o
dell'internato". |
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1. Le disposizioni
dell'articolo 18-ter
della legge 26 luglio 1975,
n. 354, introdotto
dall'articolo 1 della
presente legge, si applicano
anche ai provvedimenti in
corso di esecuzione alla data
di entrata in vigore della
medesima legge; avverso tali
provvedimenti l'interessato,
nel termine di venti giorni,
può proporre impugnazione
secondo le modalità indicate
ai commi 7 e 8 del medesimo
articolo 18-ter. |
1. Le disposizioni
dell'articolo 18-ter
della legge 26 luglio 1975,
n. 354, introdotto
dall'articolo 1 della
presente legge, si applicano
anche ai provvedimenti in
corso di esecuzione alla data
di entrata in vigore della
medesima legge; avverso tali
provvedimenti l'interessato,
nel termine di venti giorni,
può proporre impugnazione
secondo le modalità indicate
al comma 5 del medesimo
articolo 18-ter. |
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1. Il comma 2
dell'articolo 14-quater
della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
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"2. Per quanto
concerne la corrispondenza
dei detenuti, si applicano le
disposizioni dell'articolo
18-ter". |
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2. Il settimo e il nono
comma dell'articolo 18 della
legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni,
sono abrogati. 3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza" sono soppresse. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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