XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2657-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2657;
rilevato che il provvedimento, volto a introdurre
misure idonee a controllare i saldi di finanza pubblica, reca
anche nuove discipline di carattere ordinamentale;
constatato che esso ha ad oggetto anche materie sulle
quali il legislatore è recentemente intervenuto;
rilevato, altresì, che il provvedimento non risulta
corredato da una clausola di coordinamento normativo, così
come richiesto dall'articolo 79 del regolamento;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 2, si chiariscano le finalità
della disposizione e si riformuli la stessa in considerazione
del fatto che alcune materie la cui disciplina è riservata al
decreto ministeriale sono attualmente disciplinate con norme
di rango primario e che, pertanto, ove si volesse procedere ad
una delegificazione dovrebbe prevedersi l'emanazione di un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400; si proceda, altresì, a coordinare la
previsione in questione con l'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
all'articolo 2, comma 1, anche in ottemperanza a quanto
previsto dal punto 3, lettera e) della circolare n. 1
del 2001, si proceda a sopprimere la disposizione in quanto
volta a novellare, con norma di rango legislativo, un
regolamento;
all'articolo 3, commi 1 e 2, si proceda ad un
coordinamento delle disposizioni con quanto previsto
dall'articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, che disciplina il meccanismo di adeguamento annuale del
prezzo di alcuni farmaci e dall'articolo 1, comma 41, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che disciplina, in via
generale, la determinazione dei prezzi dei farmaci;
all'articolo 7, si chiarisca il rapporto tra le
previsioni in esso contenute e quanto stabilito dall'articolo
65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede
l'istituzione dell'Agenzia del demanio;
all'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, si precisi se
la disposizione è volta a prefigurare una nuova tipologia di
beni demaniali che, pur mantenendo la natura e il regime
giuridico di tale categoria di beni, appartengono ad un
soggetto di diritto privato;
all'articolo 8, si proceda al coordinamento delle
disposizioni relative alla società Infrastrutture s.p.a. con
quanto già disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre
2001, n. 448; con riferimento all'istituenda società - anche
in considerazione della sua collocazione nel sistema di
contabilità pubblica - dovrebbe chiarirsi se essa possa essere
annoverata nel complesso delle pubbliche amministrazioni
ovvero se essa ne sia esclusa;
all'articolo 9, comma 1, si chiarisca a quale dei due
termini contenuti nell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è riferito il
differimento in questione;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 5, comma 1, anche al fine di non
ingenerare incertezze interpretative, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di meglio individuare le disposizioni della
legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, la cui applicazione si intende
sospendere;
all'articolo 7, dovrebbe chiarirsi se i proventi delle
dismissioni disposte ai sensi del medesimo articolo
confluiscano o meno nel fondo di ammortamento titoli di Stato,
di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432; con
riferimento allo stesso articolo, dovrebbe, altresì, valutarsi
l'opportunità di meglio precisare il rapporto con le procedure
di dismissione previste dal decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410;
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
all'articolo 3, la disposizione recata dal comma 9, non
sembra riconducibile al contenuto dell'articolo, così come
indicato nella rubrica (razionalizzazione del sistema dei
costi dei prodotti farmaceutici), in quanto volta a
disciplinare le denominazioni da riportare sulle confezioni
dei farmaci;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 3, comma 8, si proceda ad una riscrittura
della disposizione, facendo riferimento non genericamente alla
"normativa comunitaria" ma all'articolo 13 del regolamento
(CEE) n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992 e
coordinando la previsione con la normativa vigente in
materia;
all'articolo 5, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di
precisare che le somme di cui trattasi non sono "recuperate",
in senso tecnico, ma discendono da un recupero di gettito;
all'articolo 6, la rubrica non sembra rispondente al
contenuto dell'articolo, in quanto in quest'ultimo non si
rinviene alcun riferimento a normative o decisioni comunitarie
cui è necessario adeguarsi, come invece affermato nella
rubrica;
all'articolo 8, comma 2, dovrebbe chiarirsi se il
decreto ministeriale ivi previsto ha la funzione di
determinare le condizioni della garanzia che deve essere
necessariamente prestata ovvero se tale decreto possa
discrezionalmente accordarla;
all'articolo 9, comma 2, dovrebbe chiarirsi se la
garanzia di cui trattasi è da intendersi riferita alle società
"di cui l'EFIM è l'unico azionista".
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
al fine di evitare che per una stessa materia si
possano ritenere contemporaneamente vigenti normative che
definiscono discipline diverse, si provveda a indicare
chiaramente il rapporto tra la normativa vigente e quella che
si intende introdurre (ad esempio: facendo ricorso alla
tecnica della novellazione, procedendo ad abrogazioni
espresse, specificando le eventuali deroghe, evidenziando
chiaramente le nuove fattispecie specificamente disciplinate),
alla luce della necessità di non rimettere all'interprete
l'individuazione della disciplina applicabile tra una
pluralità di "opzioni" potenzialmente possibili.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione n.
2657,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge
n. 63 del 2002 incidono su materie che l'articolo 117 della
Costituzione demanda da un lato alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, quali quelle riguardanti il sistema
tributario e contabile dello Stato, i rapporti dello Stato con
l'Unione europea e l'organizzazione amministrativa
dello Stato, e da un altro alla competenza legislativa
concorrente tra Stato e regioni quali la tutela della salute,
il coordinamento della finanza pubblica, le grandi reti di
trasporto e il sostegno all'innovazione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2657, di conversione
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2657, recante
"Conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia
di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture";
ritenuta particolarmente significativa, con riferimento
all'articolo 8 del decreto-legge in esame, la costituzione di
una società per azioni destinata al finanziamento delle
infrastrutture e delle grandi
opere pubbliche, denominata "Infrastrutture S.p.a.", che
opererebbe all'interno della ormai consolidata struttura della
Cassa depositi e prestiti;
rilevato come l'articolo 7 preveda, a sua volta,
l'istituzione di una società per azioni destinata alla
valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello
Stato, i cui compiti appaiono strettamente connessi a quelli
della società per azioni di cui al citato articolo 8;
considerato che le predette strutture organizzative
potrebbero porre una serie di condizioni favorevoli per
l'ulteriore rilancio finanziario ed operativo di una concreta
politica delle opere pubbliche, già ampiamente avviata
dall'inizio della XIV legislatura, con il rafforzamento del
ricorso a strumenti diretti a favorire, in particolare, la
finanza di progetto;
osservato che, a tal fine, andrebbero individuati
alcuni correttivi alle disposizioni di cui al citato articolo
8, tali da rendere lo strumento normativo più adeguato agli
obiettivi da perseguire, anche in coerenza con quanto già
previsto dall'articolo 47 della legge n. 448 del 2001 (legge
finanziaria 2002);
sottolineata, in questo contesto, l'opportunità di
garantire che la società per azioni di cui all'articolo 8, per
lo svolgimento dei propri compiti di sostegno alle iniziative
infrastrutturali, possa basarsi su una solida struttura
finanziaria che preveda, per un verso, un sostanziale aumento,
già in partenza, del proprio capitale sociale e che consenta,
per altro verso, di dare margini di certezza alle eventuali
garanzie prestate dallo Stato;
rilevato infine che non appare coerente con il disegno
complessivo, e soprattutto con la specificità del ruolo
attribuito alla società per azioni "Infrastrutture S.p.a.", la
previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b),
relativa alla possibilità di concedere "finanziamenti sotto
qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo
economico";
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) sia riformulata la previsione di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera b), nel senso di
limitare il raggio di azione della società per azioni
"Infrastrutture S.p.a." al solo finanziamento delle
infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, dando in tal
modo impulso prioritario alla realizzazione di iniziative
infrastrutturali di carattere strategico;
b) al medesimo articolo 8, comma 3, sia previsto,
in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 47 della legge
finanziaria 2002, che le nuove partecipazioni che possono
essere assunte dalla "Infrastrutture S.p.a." non abbiano
carattere maggioritario né di controllo,
anche al fine di favorire un ricorso quanto più ampio
possibile a forme di finanziamento delle opere pubbliche da
parte di soggetti privati;
c) al fine di accelerare la realizzazione del
programma di infrastrutture strategiche di cui alla delibera
CIPE del 21 dicembre 2001, sia stabilito al medesimo articolo
8 che, nelle more della piena operatività della istituenda
società per azioni, la Cassa depositi e prestiti possa
prestare la propria attività di supporto per la valutazione
dei progetti infrastrutturali da finanziare;
e con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 8, comma 1, valutino le Commissioni di
merito l'opportunità di prevedere esplicitamente, visti gli
importanti ed impegnativi scopi sociali della "Infrastrutture
S.p.a.", una modalità di aumento del capitale sociale della
società stessa, stabilendo eventualmente che tale aumento
avvenga tramite la cartolarizzazione di parte dei crediti
vantati dalla Cassa depositi e prestiti, anche al fine di non
determinare conseguenze negative derivanti dalla garanzia
disposta dallo Stato sui titoli e i finanziamenti di cui al
comma 5 dello stesso articolo 8;
2. al medesimo articolo 8, comma 1, andrebbe valutata
la possibilità di limitare l'eventuale cessione di quote della
società per azioni a soli soggetti pubblici, in modo da non
vanificare le finalità di interesse generale poste alla base
del progetto e il sistema di garanzie statali previsto dal
comma 2 dello stesso articolo 8;
3. al comma 4 del citato articolo 8, valutino infine le
Commissioni di merito l'opportunità di escludere
esplicitamente la realizzazione da parte della società per
azioni di operazioni finanziarie a breve termine, che, in
relazione alla natura della stessa società ed al suo ambito di
intervento, rischierebbero di indebolirne il consolidamento,
di vanificarne le finalità istituzionali e di abbassare il
rating delle future emissioni obbligazionarie della
società.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni
finanziarie e
fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione
del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture (C. 2657);
ritenuto che il trasferimento alla "Patrimonio dello
Stato S.p.A." ed alla "Infrastrutture S.p.A." di beni
demaniali - ivi inclusi i porti e le strade, le autostrade, le
strade ferrate e gli aerodromi di proprietà dello Stato - non
sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla corretta
funzionalità del sistema nazionale dei trasporti, in quanto
l'articolo 7, comma 10, fa espressamente salvi, per tali beni,
l'applicazione dello speciale regime di cui agli articoli 823
e 829, primo comma, del codice civile, nonché gli eventuali
vincoli gravanti sui beni medesimi e, sino al termine di
scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti
a terzi;
rilevato, altresì, che l'eventuale conferimento dei
suddetti beni demaniali ai "patrimoni separati" di cui
all'articolo 8, comma 4, comprometterebbe l'applicazione del
regime speciale loro proprio, in quanto, destinandoli al
soddisfacimento dei diritti dei finanziatori della
"Infrastrutture S.p.A.", li priverebbe, tra l'altro, degli
essenziali requisiti di inalienabilità ed impignorabilità, con
possibile pregiudizio anche per il corretto funzionamento del
sistema nazionale dei trasporti;
condivisa l'opportunità di autorizzare il Ministero
dell'economia e delle finanze alla partecipazione all'aumento
del capitale della Alitalia S.p.A, al fine di dotare tale
società di una struttura finanziaria più solida e flessibile,
in linea con quella delle più dirette concorrenti ed in grado
di assicurare l'accesso al mercato dei capitali a condizioni
favorevoli;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 8, comma 4,
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere
una clausola di salvaguardia volta ad escludere espressamente
che i beni demaniali possano essere conferiti ai patrimoni
separati ivi disciplinati o comunque destinati al
soddisfacimento esclusivo dei diritti dei finanziatori della
"Infrastrutture S.p.A.";
b) in relazione alla medesima disposizione,
valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di
precisare espressamente che restano ferme le competenze in
materia di gestione dei beni demaniali già attribuite dalla
normativa vigente a regioni, comuni e ad altri soggetti non
statali.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2657, di conversione
del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti;
rilevato che il provvedimento reca un insieme di misure
volte principalmente a controllare la dinamica dei saldi di
finanza pubblica ed a valorizzare il patrimonio dello
Stato;
esaminate, in particolare, le disposizioni degli
articoli 3, 6 e 9, che presentano profili di più diretto
interesse della Commissione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno prevedere un limite temporale
- che potrebbe essere stabilito nella data del 31 dicembre
2002 - alla riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei
medicinali, di cui all'articolo 3, comma 1, nelle more
dell'introduzione di misure strutturali da concertare anche
con le industrie del settore;
b) con riferimento alle limitazioni poste alle
imprese farmaceutiche ai fini della organizzazione di
congressi, convegni o riunioni, di cui all'articolo 3, commi
da 4 a 7, appare opportuno prevedere che tali limiti non si
applichino alle spese finalizzate all'organizzazione,
partecipazione e finanziamento delle attività di formazione
medica continua;
c) con riferimento alle disposizioni in materia
di copertura brevettuale complementare dei farmaci, di cui
all'articolo 3, comma 8, appare opportuno prevedere una
diversa scansione dei tempi per la durata brevettuale, con un
procedimento di allineamento più graduale della relativa
durata alla normativa europea, al fine di ridurre l'impatto
negativo che le disposizioni avrebbero in particolare sulle
piccole e medie imprese farmaceutiche che hanno programmato i
propri piani industriali su una più ampia scadenza della
tutela;
d) con riferimento alle disposizioni in materia
di confezionamento dei farmaci, di cui all'articolo 3, comma
9, appare opportuno che ad una puntuale identificazione
scientifica dei farmaci si accompagnino informazioni
facilmente comprensibili da parte dei pazienti; al riguardo,
valutino le Commissioni la possibilità di prevedere che nome
commerciale e nome ATC abbiano uguale evidenza sulle
confezioni dei farmaci e nelle diverse forme di
comunicazione.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2657 di
conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002 recante
disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia
tributaria e di finanza pubblica;
esaminate, in particolare, le disposizioni contenute
negli articoli 3 e 4 relativi a materie di competenza della
Commissione medesima;
premesso che, in merito alla politica di riduzione
della spesa farmaceutica convenzionata, recenti provvedimenti
normativi hanno avviato il riordino dei settore
farmaceutico;
considerato che, per quanto riguarda le norme di cui
all'articolo 3, comma 9, il settore dei farmaci da banco (cd.
OTC) rappresenta i farmaci non soggetti a prescrizione medica
e non rientrano nell'ambito di quelli oggetto di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale;
valutato che l'abbattimento del 50 per cento
dell'attività congressuale a cura delle imprese farmaceutiche
comporta gravi difficoltà alle associazioni scientifiche e
mediche che avevano già programmato le loro iniziative di
aggiornamento per l'anno in corso, contando sul determinante
contributo delle aziende di settore;
ritenuto necessario eliminare la difformità della
normativa italiana rispetto a quella europea in materia di
copertura brevettuale dei farmaci;
valutato positivamente l'obbligo di riportare la
denominazione ATC insieme al nome chimico sulle confezioni dei
prodotti, pur considerando utile che le confezioni forniscano
tutte le indicazioni necessarie per una più puntuale
identificazione scientifica dei farmaci
e osservando tuttavia che il marchio del prodotto è da
considerarsi come "nome dei medicinale" ed è comprensivo di
informazioni di più facile accesso ai pazienti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, comma 1, (Riduzione prezzo dei prodotti
farmaceutici) siano aggiunte, in fine, le parole "sino al 31
dicembre 2002";
all'articolo 3, comma 9, (Sigla ATC sulle confezioni
dei farmaci), dopo la parola "farmaci" aggiungere le seguenti:
", con l'esclusione di quelli senza obbligo di
prescrizione,";
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 3, commi da 3 a 7, valutino le Commissioni
di merito l'opportunità di far decorrere l'efficacia di tale
disposizione a partire dal 1^ gennaio 2003, escludendo in ogni
caso i corsi ECM (Educazione continua del medico);
all'articolo 3, comma 8, valutino le Commissioni di
merito l'opportunità di ridurre, a partire dal 1^ gennaio
2004, un anno di protezione complementare per ogni anno
solare;
all'articolo 3, comma 9, valutino le Commissioni di
merito l'opportunità di prevedere che il marchio sia
posizionato prima della denominazione ATC e del nome chimico e
che sia mantenuto sulle confezioni e nelle varie forme di
comunicazione il medesimo corpo di stampa anche per il
marchio.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE