XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2657-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2657;

              rilevato che il provvedimento, volto a introdurre misure idonee a controllare i saldi di finanza pubblica, reca anche nuove discipline di carattere ordinamentale;

              constatato che esso ha ad oggetto anche materie sulle quali il legislatore è recentemente intervenuto;

              rilevato, altresì, che il provvedimento non risulta corredato da una clausola di coordinamento normativo, così come richiesto dall'articolo 79 del regolamento;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 2, si chiariscano le finalità della disposizione e si riformuli la stessa in considerazione del fatto che alcune materie la cui disciplina è riservata al decreto ministeriale sono attualmente disciplinate con norme di rango primario e che, pertanto, ove si volesse procedere ad una delegificazione dovrebbe prevedersi l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; si proceda, altresì, a coordinare la previsione in questione con l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

              all'articolo 2, comma 1, anche in ottemperanza a quanto previsto dal punto 3, lettera e) della circolare n. 1 del 2001, si proceda a sopprimere la disposizione in quanto volta a novellare, con norma di rango legislativo, un regolamento;

              all'articolo 3, commi 1 e 2, si proceda ad un coordinamento delle disposizioni con quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che disciplina il meccanismo di adeguamento annuale del prezzo di alcuni farmaci e dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che disciplina, in via generale, la determinazione dei prezzi dei farmaci;

              all'articolo 7, si chiarisca il rapporto tra le previsioni in esso contenute e quanto stabilito dall'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede l'istituzione dell'Agenzia del demanio;
              all'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, si precisi se la disposizione è volta a prefigurare una nuova tipologia di beni demaniali che, pur mantenendo la natura e il regime giuridico di tale categoria di beni, appartengono ad un soggetto di diritto privato;

              all'articolo 8, si proceda al coordinamento delle disposizioni relative alla società Infrastrutture s.p.a. con quanto già disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; con riferimento all'istituenda società - anche in considerazione della sua collocazione nel sistema di contabilità pubblica - dovrebbe chiarirsi se essa possa essere annoverata nel complesso delle pubbliche amministrazioni ovvero se essa ne sia esclusa;

              all'articolo 9, comma 1, si chiarisca a quale dei due termini contenuti nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è riferito il differimento in questione;

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 5, comma 1, anche al fine di non ingenerare incertezze interpretative, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio individuare le disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la cui applicazione si intende sospendere;

              all'articolo 7, dovrebbe chiarirsi se i proventi delle dismissioni disposte ai sensi del medesimo articolo confluiscano o meno nel fondo di ammortamento titoli di Stato, di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432; con riferimento allo stesso articolo, dovrebbe, altresì, valutarsi l'opportunità di meglio precisare il rapporto con le procedure di dismissione previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              all'articolo 3, la disposizione recata dal comma 9, non sembra riconducibile al contenuto dell'articolo, così come indicato nella rubrica (razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici), in quanto volta a disciplinare le denominazioni da riportare sulle confezioni dei farmaci;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3, comma 8, si proceda ad una riscrittura della disposizione, facendo riferimento non genericamente alla "normativa comunitaria" ma all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992 e coordinando la previsione con la normativa vigente in materia;
              all'articolo 5, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di precisare che le somme di cui trattasi non sono "recuperate", in senso tecnico, ma discendono da un recupero di gettito;

              all'articolo 6, la rubrica non sembra rispondente al contenuto dell'articolo, in quanto in quest'ultimo non si rinviene alcun riferimento a normative o decisioni comunitarie cui è necessario adeguarsi, come invece affermato nella rubrica;

              all'articolo 8, comma 2, dovrebbe chiarirsi se il decreto ministeriale ivi previsto ha la funzione di determinare le condizioni della garanzia che deve essere necessariamente prestata ovvero se tale decreto possa discrezionalmente accordarla;

              all'articolo 9, comma 2, dovrebbe chiarirsi se la garanzia di cui trattasi è da intendersi riferita alle società "di cui l'EFIM è l'unico azionista".

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              al fine di evitare che per una stessa materia si possano ritenere contemporaneamente vigenti normative che definiscono discipline diverse, si provveda a indicare chiaramente il rapporto tra la normativa vigente e quella che si intende introdurre (ad esempio: facendo ricorso alla tecnica della novellazione, procedendo ad abrogazioni espresse, specificando le eventuali deroghe, evidenziando chiaramente le nuove fattispecie specificamente disciplinate), alla luce della necessità di non rimettere all'interprete l'individuazione della disciplina applicabile tra una pluralità di "opzioni" potenzialmente possibili.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione n. 2657,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge n. 63 del 2002 incidono su materie che l'articolo 117 della Costituzione demanda da un lato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali quelle riguardanti il sistema tributario e contabile dello Stato, i rapporti dello Stato con l'Unione europea e l'organizzazione amministrativa dello Stato, e da un altro alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni quali la tutela della salute, il coordinamento della finanza pubblica, le grandi reti di trasporto e il sostegno all'innovazione,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2657, di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2657, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture";

              ritenuta particolarmente significativa, con riferimento all'articolo 8 del decreto-legge in esame, la costituzione di una società per azioni destinata al finanziamento delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, denominata "Infrastrutture S.p.a.", che opererebbe all'interno della ormai consolidata struttura della Cassa depositi e prestiti;

              rilevato come l'articolo 7 preveda, a sua volta, l'istituzione di una società per azioni destinata alla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato, i cui compiti appaiono strettamente connessi a quelli della società per azioni di cui al citato articolo 8;

              considerato che le predette strutture organizzative potrebbero porre una serie di condizioni favorevoli per l'ulteriore rilancio finanziario ed operativo di una concreta politica delle opere pubbliche, già ampiamente avviata dall'inizio della XIV legislatura, con il rafforzamento del ricorso a strumenti diretti a favorire, in particolare, la finanza di progetto;

              osservato che, a tal fine, andrebbero individuati alcuni correttivi alle disposizioni di cui al citato articolo 8, tali da rendere lo strumento normativo più adeguato agli obiettivi da perseguire, anche in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 47 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);

              sottolineata, in questo contesto, l'opportunità di garantire che la società per azioni di cui all'articolo 8, per lo svolgimento dei propri compiti di sostegno alle iniziative infrastrutturali, possa basarsi su una solida struttura finanziaria che preveda, per un verso, un sostanziale aumento, già in partenza, del proprio capitale sociale e che consenta, per altro verso, di dare margini di certezza alle eventuali garanzie prestate dallo Stato;

              rilevato infine che non appare coerente con il disegno complessivo, e soprattutto con la specificità del ruolo attribuito alla società per azioni "Infrastrutture S.p.a.", la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), relativa alla possibilità di concedere "finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico";

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

              a) sia riformulata la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), nel senso di limitare il raggio di azione della società per azioni "Infrastrutture S.p.a." al solo finanziamento delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, dando in tal modo impulso prioritario alla realizzazione di iniziative infrastrutturali di carattere strategico;

              b) al medesimo articolo 8, comma 3, sia previsto, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 47 della legge finanziaria 2002, che le nuove partecipazioni che possono essere assunte dalla "Infrastrutture S.p.a." non abbiano carattere maggioritario né di controllo, anche al fine di favorire un ricorso quanto più ampio possibile a forme di finanziamento delle opere pubbliche da parte di soggetti privati;

              c) al fine di accelerare la realizzazione del programma di infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, sia stabilito al medesimo articolo 8 che, nelle more della piena operatività della istituenda società per azioni, la Cassa depositi e prestiti possa prestare la propria attività di supporto per la valutazione dei progetti infrastrutturali da finanziare;

          e con le seguenti osservazioni:

              1. all'articolo 8, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere esplicitamente, visti gli importanti ed impegnativi scopi sociali della "Infrastrutture S.p.a.", una modalità di aumento del capitale sociale della società stessa, stabilendo eventualmente che tale aumento avvenga tramite la cartolarizzazione di parte dei crediti vantati dalla Cassa depositi e prestiti, anche al fine di non determinare conseguenze negative derivanti dalla garanzia disposta dallo Stato sui titoli e i finanziamenti di cui al comma 5 dello stesso articolo 8;

              2. al medesimo articolo 8, comma 1, andrebbe valutata la possibilità di limitare l'eventuale cessione di quote della società per azioni a soli soggetti pubblici, in modo da non vanificare le finalità di interesse generale poste alla base del progetto e il sistema di garanzie statali previsto dal comma 2 dello stesso articolo 8;

              3. al comma 4 del citato articolo 8, valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di escludere esplicitamente la realizzazione da parte della società per azioni di operazioni finanziarie a breve termine, che, in relazione alla natura della stessa società ed al suo ambito di intervento, rischierebbero di indebolirne il consolidamento, di vanificarne le finalità istituzionali e di abbassare il rating delle future emissioni obbligazionarie della società.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (C. 2657);

              ritenuto che il trasferimento alla "Patrimonio dello Stato S.p.A." ed alla "Infrastrutture S.p.A." di beni demaniali - ivi inclusi i porti e le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli aerodromi di proprietà dello Stato - non sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema nazionale dei trasporti, in quanto l'articolo 7, comma 10, fa espressamente salvi, per tali beni, l'applicazione dello speciale regime di cui agli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, nonché gli eventuali vincoli gravanti sui beni medesimi e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi;

              rilevato, altresì, che l'eventuale conferimento dei suddetti beni demaniali ai "patrimoni separati" di cui all'articolo 8, comma 4, comprometterebbe l'applicazione del regime speciale loro proprio, in quanto, destinandoli al soddisfacimento dei diritti dei finanziatori della "Infrastrutture S.p.A.", li priverebbe, tra l'altro, degli essenziali requisiti di inalienabilità ed impignorabilità, con possibile pregiudizio anche per il corretto funzionamento del sistema nazionale dei trasporti;

              condivisa l'opportunità di autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze alla partecipazione all'aumento del capitale della Alitalia S.p.A, al fine di dotare tale società di una struttura finanziaria più solida e flessibile, in linea con quella delle più dirette concorrenti ed in grado di assicurare l'accesso al mercato dei capitali a condizioni favorevoli;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) con riferimento all'articolo 8, comma 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia volta ad escludere espressamente che i beni demaniali possano essere conferiti ai patrimoni separati ivi disciplinati o comunque destinati al soddisfacimento esclusivo dei diritti dei finanziatori della "Infrastrutture S.p.A.";

              b) in relazione alla medesima disposizione, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di precisare espressamente che restano ferme le competenze in materia di gestione dei beni demaniali già attribuite dalla normativa vigente a regioni, comuni e ad altri soggetti non statali.



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2657, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti;

              rilevato che il provvedimento reca un insieme di misure volte principalmente a controllare la dinamica dei saldi di finanza pubblica ed a valorizzare il patrimonio dello Stato;

              esaminate, in particolare, le disposizioni degli articoli 3, 6 e 9, che presentano profili di più diretto interesse della Commissione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

                a) appare opportuno prevedere un limite temporale - che potrebbe essere stabilito nella data del 31 dicembre 2002 - alla riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, di cui all'articolo 3, comma 1, nelle more dell'introduzione di misure strutturali da concertare anche con le industrie del settore;

                b) con riferimento alle limitazioni poste alle imprese farmaceutiche ai fini della organizzazione di congressi, convegni o riunioni, di cui all'articolo 3, commi da 4 a 7, appare opportuno prevedere che tali limiti non si applichino alle spese finalizzate all'organizzazione, partecipazione e finanziamento delle attività di formazione medica continua;

                c) con riferimento alle disposizioni in materia di copertura brevettuale complementare dei farmaci, di cui all'articolo 3, comma 8, appare opportuno prevedere una diversa scansione dei tempi per la durata brevettuale, con un procedimento di allineamento più graduale della relativa durata alla normativa europea, al fine di ridurre l'impatto negativo che le disposizioni avrebbero in particolare sulle piccole e medie imprese farmaceutiche che hanno programmato i propri piani industriali su una più ampia scadenza della tutela;

                d) con riferimento alle disposizioni in materia di confezionamento dei farmaci, di cui all'articolo 3, comma 9, appare opportuno che ad una puntuale identificazione scientifica dei farmaci si accompagnino informazioni facilmente comprensibili da parte dei pazienti; al riguardo, valutino le Commissioni la possibilità di prevedere che nome commerciale e nome ATC abbiano uguale evidenza sulle confezioni dei farmaci e nelle diverse forme di comunicazione.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 2657 di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia tributaria e di finanza pubblica;

              esaminate, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 relativi a materie di competenza della Commissione medesima;

              premesso che, in merito alla politica di riduzione della spesa farmaceutica convenzionata, recenti provvedimenti normativi hanno avviato il riordino dei settore farmaceutico;

              considerato che, per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 3, comma 9, il settore dei farmaci da banco (cd. OTC) rappresenta i farmaci non soggetti a prescrizione medica e non rientrano nell'ambito di quelli oggetto di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale;

              valutato che l'abbattimento del 50 per cento dell'attività congressuale a cura delle imprese farmaceutiche comporta gravi difficoltà alle associazioni scientifiche e mediche che avevano già programmato le loro iniziative di aggiornamento per l'anno in corso, contando sul determinante contributo delle aziende di settore;

              ritenuto necessario eliminare la difformità della normativa italiana rispetto a quella europea in materia di copertura brevettuale dei farmaci;

              valutato positivamente l'obbligo di riportare la denominazione ATC insieme al nome chimico sulle confezioni dei prodotti, pur considerando utile che le confezioni forniscano tutte le indicazioni necessarie per una più puntuale identificazione scientifica dei farmaci e osservando tuttavia che il marchio del prodotto è da considerarsi come "nome dei medicinale" ed è comprensivo di informazioni di più facile accesso ai pazienti;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni:

              all'articolo 3, comma 1, (Riduzione prezzo dei prodotti farmaceutici) siano aggiunte, in fine, le parole "sino al 31 dicembre 2002";

              all'articolo 3, comma 9, (Sigla ATC sulle confezioni dei farmaci), dopo la parola "farmaci" aggiungere le seguenti: ", con l'esclusione di quelli senza obbligo di prescrizione,";

              e con le seguenti osservazioni:

              all'articolo 3, commi da 3 a 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di far decorrere l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1^ gennaio 2003, escludendo in ogni caso i corsi ECM (Educazione continua del medico);

              all'articolo 3, comma 8, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ridurre, a partire dal 1^ gennaio 2004, un anno di protezione complementare per ogni anno solare;

              all'articolo 3, comma 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il marchio sia posizionato prima della denominazione ATC e del nome chimico e che sia mantenuto sulle confezioni e nelle varie forme di comunicazione il medesimo corpo di stampa anche per il marchio.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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