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1. Nell'articolo 21 del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dopo il comma 2
è inserito il seguente: |
Identico. |
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"2-bis. Con
convenzione, fermi restando i
termini fissati dai commi 1 e
2, può essere stabilito
che: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di |
|
gestione l'importo
presuntivo delle somme che
verserà ai sensi del comma
1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme". 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale. |
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1. L'articolo 17 del
regolamento emanato con
decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
| "Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento) - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui |
|
all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, compresa quella
unificata, è effettuato entro
il 20 giugno dell'anno di
presentazione della
dichiarazione stessa. Il
versamento del saldo dovuto
in base alla dichiarazione
relativa all'imposta sul
reddito delle persone
giuridiche ed a quella
dell'imposta regionale sulle
attività produttive, compresa
quella unificata, è
effettuato entro il giorno 20
del sesto mese successivo a
quello di chiusura del
periodo d'imposta. I soggetti
che in base a disposizioni di
legge approvano il bilancio
oltre il termine di quattro
mesi dalla chiusura
dell'esercizio, versano il
saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa
all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a
quella dell'imposta regionale
sulle attività produttive,
compresa quella unificata,
entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di
approvazione del bilancio. Se
il bilancio non è approvato
nel termine stabilito, in
base alle disposizioni di
legge di cui al precedente
periodo, il versamento è
comunque effettuato entro il
giorno 20 del mese successivo
a quello di scadenza del
termine stesso. 2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. |
|
3. I versamenti
di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche
e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche
dovuti ai sensi della legge
23 marzo 1977, n. 97, e
successive modificazioni,
nonché quelli relativi
all'imposta regionale sulle
attività produttive, sono
effettuati in due rate salvo
che il versamento da
effettuare alla scadenza
della prima rata non superi
euro 103. Il quaranta per
cento dell'acconto dovuto è
versato alla scadenza della
prima rata e il residuo
importo alla scadenza della
seconda. Il versamento
dell'acconto è effettuato,
rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta". |
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1. Il prezzo di vendita
al pubblico dei medicinali di
cui alla lettera a)
dell'articolo 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, ivi compresi quelli
previsti dal decreto del
Ministro della salute 4
dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell'8 febbraio
2002, è ridotto del 5 per
cento al netto dell'IVA. |
1. Il prezzo di vendita
al pubblico dei medicinali di
cui alla lettera a)
dell'articolo 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, ivi compresi quelli
previsti dal decreto del
Ministro della salute 4
dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell'8 febbraio
2002, è ridotto, sino al
31 dicembre 2002, del 5
per cento al netto
dell'IVA. |
|
2. Sono esclusi dalla
riduzione del prezzo di cui
al comma 1 i medicinali
emoderivati estrattivi e da
DNA ricombinante. |
2. Identico. |
|
3. Alle imprese
farmaceutiche titolari
dell'autorizzazione
all'immissione in commercio
di medicinali, è consentito
di organizzare o contribuire
a realizzare mediante
finanziamenti anche indiretti
in Italia o all'estero per
l'anno 2002 congressi,
convegni o riunioni ai sensi
dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, nella misura massima
del 50 per cento di quelli
notificati al Ministero della
salute nell'anno 2001 o
autorizzati ai sensi del
comma 7 del citato articolo
12. |
3. Identico. |
|
4. La spesa delle
imprese farmaceutiche per la
organizzazione,
partecipazione e il
finanziamento anche indiretto
di convegni, congressi,
seminari o riunioni per
l'esercizio 2002 non potrà
eccedere il 50 per cento
delle spese sostenute e
documentate per il medesimo
fine nell'esercizio 2001. |
4. Identico. |
|
5. Per le imprese
farmaceutiche di nuova
costituzione le stesse spese
non potranno comunque
eccedere il 8 per cento del
fatturato annuo. |
5. Identico. |
|
6. Il rapporto
percentuale tra il fatturato
globale dell'anno 2002 e la
differenza tra la spesa
sostenuta dalla singola
impresa farmaceutica per la
organizzazione, la
partecipazione e il
finanziamento anche indiretto
di convegni, congressi,
seminari o riunioni per
l'anno 2002 e la stessa spesa
relativa all'anno 2001,
comporterà, a decorrere dal
1^ gennaio 2003, la riduzione
percentuale di pari entità
del prezzo di vendita al
pubblico dei medicinali di
cui al comma 1. |
6. Identico. |
|
7. Sono precluse la
organizzazione e la
partecipazione a congressi,
convegni o riunioni eccedenti
la percentuale di cui al
comma 3, fatti salvi quelli
già regolarmente notificati o
autorizzati dal Ministro
della salute alla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
7. Identico. |
|
8. Al fine di
adeguare progressivamente la
durata della copertura
brevettuale complementare a
quella prevista dalla
normativa comunitaria le
disposizioni di cui alla
legge 19 ottobre 1991, n.
349, ed al regolamento (CEE)
n.1768/1992 del Consiglio,
del 18 giugno 1992, trovano
attuazione attraverso una
riduzione della "protezione
complementare" pari ad un
anno nel 2002 e a due anni
per ogni anno solare, a
partire dal 1^ gennaio 2003,
fino al completo allineamento
alla normativa europea. Le
aziende che intendono
produrre specialità
farmaceutiche al di fuori
della copertura brevettuale
possono avviare la procedura
di registrazione del prodotto
contenente il principio
attivo in anticipo di un anno
rispetto alla scadenza della
copertura brevettuale
complementare del principio
attivo. |
8. Al fine di
adeguare progressivamente la
durata della copertura
brevettuale complementare a
quella prevista dalla
normativa comunitaria le
disposizioni di cui alla
legge 19 ottobre 1991, n.
349, ed al regolamento (CEE)
n.1768/1992 del Consiglio,
del 18 giugno 1992, trovano
attuazione attraverso una
riduzione della "protezione
complementare" pari ad un
anno nel 2002 e ad un
anno per ogni anno solare,
a partire dal 1^ gennaio
2003, fino al completo
allineamento alla normativa
europea. Le aziende che
intendono produrre specialità
farmaceutiche al di fuori
della copertura brevettuale
possono avviare la procedura
di registrazione del prodotto
contenente il principio
attivo in anticipo di un anno
rispetto alla scadenza della
copertura brevettuale
complementare del principio
attivo. |
|
8-bis. E'
consentito a soggetti terzi
che intendano produrre per
l'esportazione principi
attivi coperti dai
certificati complementari di
protezione di cui
all'articolo 4 della legge 19
ottobre 1991, n. 349, nonché
all'articolo 4-bis del
regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, introdotto
dall'articolo 1 della legge
19 ottobre 1991, n. 349, di
avviare con i titolari dei
certificati suddetti, presso
il Ministero delle attività
produttive, una procedura per
il rilascio di licenze
volontarie a titolo oneroso
nel rispetto della
legislazione vigente in
materia. 8-ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione. 8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento dalla procedura di cui al comma 8-bis. |
|
9. A partire dal 1^
gennaio 2003 le confezioni
dei farmaci debbono riportare
sulle confezioni e sulle
istruzioni, nonché nelle
forme consentite di
pubblicità, la sigla
classificativa internazionale
corrispondente alla
denominazione comune
internazionale cosiddetta
"anatomico-terapeutico-chimic
a" (ATC), seguita dal
corrispondente |
9. A partire dal 1^ gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione |
|
nome chimico del
prodotto. La denominazione
commerciale - se presente -
deve essere stampata al di
sotto di sigla e della
denominazione chimica in
corpo non superiore all'80
per cento di quello del nome
chimico; sino ad esaurimento
delle scorte è consentita la
vendita di confezioni che
riportino la sola
denominazione commerciale
solo se confezionate prima
del 1^ novembre 2002. |
comune internazionale
cosiddetta "anatomico-
terapeutico-chimica" (ATC),
seguita dal corrispondente
nome chimico del prodotto. La
denominazione commerciale -
se presente - deve essere
stampata al di sotto di sigla
e della denominazione chimica
in corpo non superiore all'80
per cento di quello del nome
chimico; sino ad esaurimento
delle scorte è consentita la
vendita di confezioni che
riportino la sola
denominazione commerciale
solo se confezionate prima
del 1^ novembre 2002. |
|
9-bis. Il
collegio sindacale delle
aziende sanitarie e delle
aziende ospedaliere segnala
periodicamente al direttore
generale dell'azienda, al
presidente della regione ed
al Ministero dell'economia e
delle finanze gli eventuali
scostamenti della spesa
effettuata rispetto ai
livelli programmati nei
documenti contabili vigenti
di finanza pubblica. Il
direttore generale
dell'azienda dà comunicazione
dei provvedimenti adottati
per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa
previsti. |
|
9-ter. Le
deliberazioni della
Commissione unica del farmaco
concernenti riclassificazione
dei farmaci ovvero nuove
ammissioni alla
rimborsabilità, con effetto
dal 1^ giugno 2002, sono
approvate con decreto del
Ministro della salute,
sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. Al decreto è
allegata una relazione
tecnica, verificata dal
Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale
dello Stato, avente ad
oggetto gli effetti
finanziari dello stesso. In
particolare la relazione
tecnica attesta che dalle
deliberazioni non derivano
oneri maggiori rispetto ai
livelli di spesa programmati
nei documenti contabili
vigenti di finanza pubblica
nonché, in particolare,
rispetto a quelli definiti
nell'accordo tra Governo,
regioni e province autonome
dell'8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001. I decreti di
approvazione sono trasmessi
alla Corte dei conti per la
relativa registrazione. |
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|
1. Le disposizioni di
cui all'articolo 40 della
legge 28 dicembre 2001, n.
448, concernenti taluni
obblighi a carico delle
regioni e delle province
autonome per l'anno 2001,
funzionali al rispetto degli
obiettivi di finanza
pubblica, sono estese anche
agli anni 2002, 2003 e 2004,
intendendosi quale livello di
finanziamento da
ripristinarsi nel caso di
inadempimento da parte delle
medesime, quello considerato
dall'accordo tra Governo,
regioni e province autonome
del 3 agosto 2000, come
integrato dall'articolo 85,
comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,
rivalutato per i predetti
anni, secondo le percentuali
stabilite dall'articolo 85,
comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388. |
Identico. |
|
(Finanziamento della 1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformità all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue: a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato; b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento. 2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio: a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129; |
|
b) l'importo di
euro 205.033.388,94 a titolo
di ripiano dei disavanzi
dell'azienda ospedaliera
Policlinico Umberto I, per
gli anni 2000 e 2001, in
conformità all'accordo di cui
al comma 1. 3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni: a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno; b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002. |
|
5. I presidenti
delle regioni Sicilia e
Sardegna comunicano ai
Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze
le quote del finanziamento
della spesa sanitaria posta a
proprio carico nonché la
completa utilizzazione di
dette quote. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato: a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l'anno 2000 è subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle giunte regionali dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1; b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo è erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore; |
|
c) ad erogare
alla regione Lazio l'intero
importo di cui al comma 2,
lettera b), indicato
nella colonna 7 della tabella
A allegata al presente
decreto, a titolo di ripiano
dei disavanzi dell'azienda
ospedaliera Policlinico
Umberto I per gli anni 2000 e
2001. 7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente decreto. 8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dai commi da 1 a 7, pari a complessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
9. I residui
crediti dei cessati enti
ospedalieri, accertati dalle
regioni e dalle province
autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, e
dell'articolo 11, comma 1,
del decreto-legge 19
settembre 1987, n. 382,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 456,
restano acquisiti ai bilanci
delle aziende sanitarie in
cui sono confluiti i predetti
enti ospedalieri, per essere
utilizzati per spese
d'investimento. Le somme
assegnate alle regioni e alle
province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi
dell'articolo 10, comma 2,
del citato decreto-legge n.
382 del 1987, rimaste
inutilizzate, sono dalle
medesime regioni e province
autonome destinate alle spese
d'investimento delle aziende
sanitarie. Le somme assegnate
alle unità sanitarie locali
ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25
gennaio 1985, n. 8,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
marzo 1985, n. 103, rimaste
inutilizzate, restano
acquisite alle gestioni
liquidatorie delle soppresse
unità sanitarie locali. 10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata |
|
e presieduta dal Ministro
della salute e composta da
quattordici esperti titolari
e da altrettanti supplenti,
di cui un titolare ed un
supplente designati dal
Ministro dell'economia e
delle finanze e sette
titolari e altrettanti
supplenti designati dalla
Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle
province autonome di Trento e
di Bolzano. La commissione,
che può articolarsi in
sottocommissioni, dura in
carica tre anni; i componenti
possono essere confermati una
sola volta. Su richiesta
della maggioranza dei
componenti, alle riunioni
della commissione possono
essere invitati, per fornire
le proprie valutazioni,
esperti esterni competenti
nelle specifiche materie di
volta in volta trattate. Alle
riunioni della commissione
partecipano il direttore
della competente direzione
generale del Ministero della
salute, presso la quale è
incardinata la segreteria
dell'organo collegiale, e il
direttore dell'Agenzia dei
servizi sanitari regionali.
Alle deliberazioni della
commissione viene data
attuazione con decreto di
natura non regolamentare del
Ministro della salute, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da trasmettere alla
Corte dei conti per la
relativa registrazione. |
|
|
|
| 1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che | 1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che |
|
l'Italia ha reso
disponibile in favore delle
banche, ed in attesa della
definizione dei ricorsi
promossi contro la medesima
decisione innanzi alle
autorità giudiziarie
dell'Unione europea, il
regime delle agevolazioni
rese disponibili in favore
delle banche in forza della
legge 23 dicembre 1998, n.
461, e, conseguentemente,
degli articoli 16, commi 3 e
5, 22, comma 1, 23, comma 1,
e 24, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, è sospeso a decorrere
dal periodo d'imposta per il
quale, alla data di entrata
in vigore del presente
decreto, è ancora aperto il
termine per la presentazione
della relativa dichiarazione
dei redditi. E' analogamente
sospeso il regime di
agevolazione reso disponibile
in forza dell'articolo 27,
comma 2, del citato decreto
legislativo n. 153 del 1999,
nella misura in cui la
duplice operazione costituita
dall'attribuzione delle quote
di partecipazione al capitale
della Banca d'Italia alla
società conferitaria e dal
successivo trasferimento alla
fondazione produca effetti
sul bilancio della società
conferitaria. I periodi
d'imposta per i quali operano
tali sospensioni, ivi incluso
il periodo di imposta 2001,
non sono computati ai fini
della consecutività di cui
all'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Resta fermo, in
ragione del loro speciale
regime giuridico, quanto
disposto in tema di
fondazioni dalla citata legge
n. 461 del 1998 e dal
medesimo decreto legislativo
n. 153 del 1999. |
l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla società conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. |
|
Resta fermo quanto
disposto dalla citata legge
n. 461 del 1998 e dal
medesimo decreto legislativo
n. 153 del 1999 in tema di
fondazioni, in ragione del
loro regime giuridico
privatistico, speciale
rispetto a quello delle altre
fondazioni, in quanto
ordinato per legge in
funzione: a) della loro
particolare operatività,
inclusa la possibilità di
partecipare al capitale della
Banca d'Italia; b)
della struttura
organizzativa, basata sulla
previsione di organi
obbligatori e su uno
specifico regime di requisiti
di professionalità, di
onorabilità e di
incompatibilità; c) dei
criteri obbligatori di
gestione del patrimonio e di
dismissione dei cespiti;
d) della facoltà di
emettere titoli di debito
convertibili o con opzioni di
acquisto; e) dei
vincoli di economicità della
gestione e di separazione
patrimoniale; f) dei
vincoli di destinazione del
reddito, delle riserve e
degli accantonamenti;
g) delle speciali norme
in materia di contabilità e
di vigilanza; h) del
criterio secondo cui le norme
del codice civile si
applicano alle fondazioni
bancarie solo in via
residuale e in quanto
compatibili. La
disposizione di cui al
precedente periodo
costituisce norma di
interpretazione autentica
della legge 23 dicembre 1998,
n. 461, e del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. La nozione di
prevalenza cui fanno
riferimento l'articolo 2,
comma 2, e l'articolo 4,
comma 1, lettera c),
del citato decreto
legislativo n. 153 del 1999,
come modificati dall'articolo
11 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si intende
riferita ad una misura
percentuale variabile fino ad
un massimo del 75 per
cento. |
|
2. Le somme
recuperate ai sensi del
presente articolo sono
versate in apposita
contabilità speciale di
tesoreria. Con successivo
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalità
contabili di acquisizione
delle relative somme. |
2. Identico. |
|
|
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|
1. L'articolo 12 della
legge 16 dicembre 1977, n.
904, si applica in ogni caso
alla quota degli utili netti
annuali destinati alla
riserva minima
obbligatoria. |
Identico. |
|
2. Le somme di cui
all'articolo 3, comma 2,
lettera b), della legge
3 aprile 2001, n. 142, e
all'articolo 12 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, destinate ad aumento
del capitale sociale, non
concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini
delle imposte sui redditi e
il valore della produzione
netta dei soci. Le stesse
somme, se imponibili al
momento della loro
attribuzione, sono soggette
ad imposta secondo la
disciplina dell'articolo 7,
comma 3, della legge 31
gennaio 1992, n. 59. Le
disposizioni del presente
comma si applicano a
decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre
2001. 3. La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. |
|
4. In attesa di un
più compiuto riordino del
trattamento tributario delle
società cooperative e loro
consorzi, in coerenza con la
generale riforma della
disciplina delle società
cooperative di cui al titolo
VI del libro V del codice
civile, per i due periodi
d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre
2001: a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile; b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento; c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile |
|
derivante
dall'indeducibilità
dell'imposta regionale sulle
attività produttive. 5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. |
|
|
|
|
1. Per la
valorizzazione, gestione ed
alienazione del patrimonio
dello Stato è istituita una
società per azioni, che
assume la denominazione di
"Patrimonio dello Stato
S.p.a.". |
1. Identico. |
|
2. Il capitale
sociale è stabilito in
1.000.000 euro. |
2. Identico. |
|
3. Le azioni sono
attribuite al Ministero
dell'economia e delle
finanze. Il Ministero può
trasferire a titolo gratuito
la totalità delle azioni, o
parte di esse, esclusivamente
alla Cassa depositi e
prestiti, alla società di cui
all'articolo 8, a società da
queste controllate, ovvero ad
altre società di cui il
Ministero comunque detenga,
direttamente o
indirettamente, l'intero
capitale sociale. |
3. Identico. |
|
4. La società opera
secondo gli indirizzi
strategici stabiliti dal
Ministero. |
4. Identico. |
|
5. L'approvazione
dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi
sociali previsti dallo
statuto stesso sono
effettuati dalla prima
assemblea, che il Ministro
dell'economia e delle finanze
convoca entro trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente
provvedimento. |
5. Identico. |
|
6. Il rapporto di
lavoro del personale
dipendente della società è
disciplinato dalle norme di
diritto privato e dalla
contrattazione collettiva. |
6. Identico. |
|
7. La pubblicazione
del presente decreto tiene
luogo degli adempimenti in
materia di costituzione di
società per azioni previsti
dalle vigenti disposizioni. |
7. Identico. |
|
8. Gli atti posti in
essere in attuazione del
presente articolo per la
costituzione della società
sono esclusi da ogni tributo
o diritto. |
8. Identico. |
|
9. All'onere
derivante dal presente
articolo, pari a 1.000.000 di
euro, si provvede per l'anno
2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, utilizzando per
1.000.000 di euro
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
9. Identico. |
| 10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito per legge a favore dello Stato. Modalità e valori di |
|
trasferimento e di
iscrizione dei beni nel
bilancio della società sono
definiti con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, anche in
deroga agli articoli 2254,
2342 e seguenti, del codice
civile. Il trasferimento può
essere operato con le
modalità e per gli effetti
previsti dall'articolo 3,
commi 1, 16, 17, 18 e 19, del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Il
trasferimento di beni di
particolare valore artistico
e storico è effettuato di
intesa con il Ministro per i
beni e le attività culturali.
Il trasferimento non modifica
il regime giuridico, previsto
dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali
trasferiti. Restano comunque
fermi i vincoli gravanti sui
beni trasferiti e, sino al
termine di scadenza prevista
nel titolo, i diritti di
godimento spettanti a
terzi. |
10. Identico. |
|
10-bis. Il comma 4
dell'articolo 24 della legge
23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: "4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi". |
|
11. La società può
effettuare operazioni di
cartolarizzazione, alle quali
si applicano le disposizioni
contenute nel decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. |
11. Identico. |
|
12. I beni della
Patrimonio dello Stato S.p.a
possono essere trasferiti
alla società di cui
all'articolo 8 con le
modalità previste al comma
10. |
12. Identico. |
|
|
|
|
1. La Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a
costituire, anche con atto
unilaterale, una società
finanziaria per azioni
denominata "Infrastrutture
S.p.a."; non si applicano le
disposizioni dell'articolo
2362 del codice civile. La
società ha sede a Roma e può
istituire sedi secondarie a
Milano e Napoli. Il capitale
iniziale è pari a euro 1
milione, da versare
interamente all'atto della
costituzione; i successivi
aumenti del capitale sono
determinati con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze. Le azioni
della società non possono
formare oggetto di diritti a
favore di terzi; ne è ammesso
il trasferimento con la
preventiva autorizzazione del
Ministro dell'economia e
delle finanze. |
1. La Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a
costituire, anche con atto
unilaterale, una società
finanziaria per azioni
denominata "Infrastrutture
S.p.a."; non si applicano le
disposizioni dell'articolo
2362 del codice civile. La
società ha sede a Roma e può
istituire sedi secondarie a
Milano e Napoli. Il capitale
iniziale è pari a euro 1
milione, da versare
interamente all'atto della
costituzione; i successivi
aumenti del capitale sono
determinati con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze e possono
essere sottoscritti dalla
Cassa depositi e prestiti,
anche a valere sulla
cartolarizzazione di una
parte dei propri crediti,
individuati tenendo conto dei
principi di convenienza
economica e di salvaguardia
delle finalità di interesse
pubblico della Cassa stessa.
Le azioni della società
non possono formare oggetto
di diritti a favore di terzi;
ne è ammesso il trasferimento
con la preventiva
autorizzazione del Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
| 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie di cui al comma 3. |
2. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze è disposta la
garanzia dello Stato per i
titoli e i finanziamenti di
cui al comma 5, per gli
strumenti derivati impiegati
dalla società, nonché per le
garanzie di cui al comma 3.
Tale garanzia è elencata
nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978,
n. 468. |
|
3. La società, in via
sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da
banche e altri intermediari
finanziari: a) finanzia
sotto qualsiasi forma le
infrastrutture e le grandi
opere pubbliche; b)
concede finanziamenti
sotto qualsiasi forma
finalizzati ad investimenti
per lo sviluppo economico.
Inoltre, la società concede
garanzie per le finalità di
cui alle lettere a) e
b). La società può
altresì assumere
partecipazioni, detenere
immobili e esercitare ogni
attività strumentale,
connessa o accessoria ai suoi
compiti istituzionali. E'
preclusa alla società la
raccolta di fondi a vista e
la negoziazione per conto
terzi di strumenti
finanziari. |
3. La società, in via
sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da
banche e altri intermediari
finanziari: a) finanzia
sotto qualsiasi forma le
infrastrutture e le grandi
opere pubbliche, purché
suscettibili di utilizzazione
economica; b) concede
finanziamenti sotto qualsiasi
forma finalizzati ad
investimenti per lo sviluppo
economico. Inoltre, la
società concede garanzie per
le finalità di cui alle
lettere a) e b).
La società può altresì
assumere partecipazioni,
che non dovranno essere di
maggioranza né comunque di
controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice
civile, detenere immobili
e esercitare ogni attività
strumentale, connessa o
accessoria ai suoi compiti
istituzionali. Per lo
svolgimento di tali attività
la società può altresì
acquisire quote azionarie di
società già partecipate dalla
Cassa depositi e prestiti
operanti nel settore delle
infrastrutture. E'
preclusa alla società la
raccolta di fondi a vista e
la negoziazione per conto
terzi di strumenti
finanziari. |
|
4. Con uno o più
decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze
sono formulate le linee
direttrici per l'operatività
della società. I
finanziamenti di cui al comma
3 possono essere concessi
anche per il tramite di
banche e altre istituzioni
finanziarie. I finanziamenti
sono a medio e lungo termine,
salva diversa e motivata
determinazione dell'organo
amministrativo della società.
La società può destinare i
propri beni e i diritti
relativi a una o più
operazioni di finanziamento
al soddisfacimento dei
diritti dei portatori dei
titoli e dei concedenti i
finanziamenti di cui al comma
5. I beni e i diritti così
destinati costituiscono
patrimonio separato a tutti
gli effetti da quello della
società e da quelli relativi
alle altre operazioni. Dalla
data dell'emissione dei
titoli da parte della società
o della concessione dei
finanziamenti da essa
assunti, su ciascun
patrimonio separato non sono
ammesse azioni da parte di
qualsiasi creditore diverso
dai portatori dei titoli
emessi ovvero dai concedenti
i finanziamenti. Delle
obbligazioni nei confronti
dei portatori dei titoli e
dei concedenti i
finanziamenti, nonché di ogni
altro creditore nell'ambito
di ciascuna operazione,
risponde esclusivamente il
patrimonio separato con i
beni e i diritti destinati.
Per ciascuna operazione può
essere nominato un
rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi e
in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri
stabiliti in sede di nomina e
approva le modificazioni
delle condizioni
dell'operazione. Le cessioni
di beni in favore della
società da parte dello Stato,
degli enti pubblici non
territoriali e di società
interamente controllate dallo
Stato sono operate con le
modalità di cui al comma 10
dell'articolo 7. Si applicano
ai finanziamenti di cui al
comma 3 le disposizioni di
cui all'articolo 42, commi 3
e 4, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con
decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385. |
4. Identico. |
|
5. La società
raccoglie la provvista
necessaria mediante
l'emissione di titoli e
l'assunzione di
finanziamenti. I titoli sono
strumenti finanziari e agli
stessi si applicano le
disposizioni del testo unico
delle disposizioni in materia
di intermediazione
finanziaria, approvato con
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
L'organo amministrativo
delibera sull'emissione e le
caratteristiche dei titoli.
Alla società si applicano il
comma 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e il
comma 2 dell'articolo 5 della
legge 30 aprile 1999, n. 130.
Con i decreti di cui al
primo periodo del comma 4 è
stabilito il rapporto massimo
tra le passività a breve
termine e quelle a medio e
lungo termine della
società. |
5. La società
raccoglie la provvista
necessaria mediante
l'emissione di titoli e
l'assunzione di
finanziamenti. I titoli sono
strumenti finanziari e agli
stessi si applicano le
disposizioni del testo unico
delle disposizioni in materia
di intermediazione
finanziaria, approvato con
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
L'organo amministrativo
delibera sull'emissione e le
caratteristiche dei titoli.
Alla società si applicano il
comma 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e il
comma 2 dell'articolo 5 della
legge 30 aprile 1999,
n. 130. |
|
6. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze sono regolati
la composizione del consiglio
di amministrazione e del
collegio sindacale della
società e la durata in carica
dei rispettivi membri. E'
ammessa la delega dei poteri
dell'organo amministrativo a
un comitato esecutivo o a uno
o più dei suoi membri. |
6. Identico. |
|
7. Lo statuto della
società è approvato con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
7. Identico. |
|
8. Il bilancio della
società è redatto secondo le
disposizioni applicabili
relative ai soggetti operanti
nel settore finanziario. |
8. Identico. |
|
9. Gli utili netti
della società sono destinati
a riserva se non altrimenti
determinato dall'organo
amministrativo della
società. |
9. Identico. |
|
10. Ai titoli e ai
finanziamenti di cui al comma
5 si applica lo stesso
trattamento previsto
nell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Le
cessioni a qualsiasi titolo
in favore della società, le
operazioni di provvista,
quelle di finanziamento,
nonché quelle relative a
strumenti finanziari
derivati, e tutti i
provvedimenti, atti,
contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalità
inerenti alle cessioni e
operazioni medesime, alla
loro esecuzione,
modificazione ed estinzione,
alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate e
alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni
anche parziali (ivi incluse
le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni,
anche parziali, dei crediti e
dei contratti ad esse
relativi), sono esenti
dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonché
ogni altro tributo o diritto.
Non si applica la ritenuta
prevista dai commi 2 e 3
dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della
Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi
e altri proventi dei conti
correnti bancari della
società. Ciascun patrimonio
separato di cui al comma 4
non è soggetto alle imposte
sui redditi né all'imposta
regionale sulle attività
produttive. Sono esclusi
dall'applicazione
dell'imposta sul valore
aggiunto i trasferimenti di
immobili alla società e le
locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato,
enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici. |
10. Identico. |
|
11. La società è
posta sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e
delle finanze, che può
adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti della
società al fine di assicurare
che i comportamenti operativi
della stessa siano conformi
alla legge, alle disposizioni
attuative, nonché allo
statuto, e siano coerenti con
le linee strategiche indicate
nei decreti di cui al primo
periodo del comma 4. |
11. Identico. |
|
12. La società non
può sciogliersi se non per
legge. |
12. Identico. |
|
|
|
|
1. Il termine previsto
dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, per la
privatizzazione,
trasformazione e fusione
degli enti pubblici indicati
nella tabella A del predetto
decreto legislativo, è
differito al 31 dicembre
2002, fatta salva, comunque,
la possibilità di applicare
anche ai predetti enti quanto
previsto dagli articoli 28 e
29 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. |
1. Identico. |
|
1-bis. Gli enti
pubblici di cui alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404, sono
definitivamente soppressi.
Conseguentemente: a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato; b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze; |
|
c) ferma
restando la titolarità, in
capo al Ministero
dell'economia e delle
finanze, dei rapporti
giuridici attivi e passivi,
la gestione della
liquidazione nonché del
contenzioso può essere da
questo affidata ad una
società, direttamente o
indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga
alle norme di contabilità
generale dello Stato. Restano
ferme le competenze
dell'Avvocatura dello Stato
in materia di rappresentanza
processuale. La società
esercita ogni potere finora
attribuito all'Ispettorato
generale per la liquidazione
degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. Sulla
base di criteri di efficacia
ed economicità e al fine di
eliminare il contenzioso
pendente, evitando
l'instaurazione di nuove
cause, la società può
compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse
transazioni relative a
rapporti concernenti
differenti procedure di
liquidazione, cessioni di
aziende, cessioni di crediti
in blocco pro soluto e
rinunce a domande giudiziali.
Sulle transazioni la società
può chiedere il parere
all'Avvocatura dello Stato.
La società può anche
rinunciare a crediti al di
fuori delle ipotesi previste
dal terzo comma dell'articolo
9 della citata legge n. 1404
del 1956. In base ad una
apposita convenzione, sono
disciplinati i rapporti con
il Ministero dell'economia e
delle finanze e, in
particolare, il compenso
spettante alla società, i
profili contabili del
rapporto, nonché le modalità
di rendicontazione e di
controllo. 1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato |
|
risponde delle passività
nei limiti dell'attivo della
singola liquidazione. Nelle
more della individuazione
della società di cui alla
lettera c) del comma
1-bis, l'Ispettorato
generale per la liquidazione
degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato prosegue
le procedure di liquidazione
con i poteri previsti dal
terzo, quarto e quinto
periodo della medesima
lettera c) del comma 1-bis. 1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati: a) il secondo comma dell'articolo 14; b) il primo periodo del primo comma dell'articolo 15; c) il secondo comma dell'articolo 15"; |
|
2. Al pagamento dei
creditori dell'EFIM in
liquidazione coatta
amministrativa e delle
società in liquidazione
coatta amministrativa
interamente controllate
dall'EFIM continua ad
applicarsi la garanzia dello
Stato prevista dall'articolo
5 del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni. |
2. Al pagamento dei
creditori dell'EFIM in
liquidazione coatta
amministrativa e delle
società in liquidazione
coatta amministrativa
interamente possedute,
direttamente o
indirettamente, dall'EFIM,
continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista
dall'articolo 5 del
decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, e
successive
modificazioni. |
|
3. Al fine di
favorire il processo di
ricapitalizzazione,
funzionale al raggiungimento
degli obiettivi previsti nel
piano biennale 2002-2003, il
Ministero dell'economia e
delle finanze è autorizzato a
sottoscrivere nell'anno 2002
un aumento di capitale della
società Alitalia S.p.a. nella
misura massima di 893,29
milioni di euro, in aggiunta
a quanto già previsto
dall'articolo 1, comma 4,
della legge 18 giugno 1998,
n. 194. |
3. Identico. |
|
4. All'onere
derivante dal comma 3 si
provvede per l'anno 2002,
quanto a 250 milioni di euro
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo
50, comma 1, lettera
c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448; quanto
a 550 milioni di euro
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e quanto a 93,290
milioni di euro mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, utilizzando per 40,822
milioni di euro
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo e per
52,468 milioni di euro
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
4. Identico. |
|
5. All'articolo 6 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, il
comma 3-bis è
sostituito dal seguente: |
5. Identico. |
|
"3-bis. Alle
cessioni ed ai conferimenti
ai fondi di investimento
immobiliare istituiti ai
sensi degli articoli 37 del
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e
14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, si
applica l'articolo 37-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Ai conferimenti
di beni ai medesimi fondi non
si applicano, in ogni caso,
le disposizioni del decreto
legislativo 8 ottobre 1997,
n. 358". |
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5-bis. All'articolo 3
del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono
apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità"; |
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b) dopo il comma
7, è inserito il seguente: "7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1". |
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1. Per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, le
maggiori entrate recate dal
presente decreto, ad
esclusione di quelle
provenienti dall'articolo 5,
pari a milioni di euro 210,1
per il 2002, 264,7 per il
2003 e 257,6 per il 2004,
sono destinate alle finalità
di cui all'articolo 1, comma
6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448. |
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