XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2517 - 308 - 315 - 816 - 2088 - 2641 - 2663 - 2703-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2517,
rilevato che il testo è volto a conferire alcune
deleghe legislative al Governo per la definizione di una nuova
disciplina in materia di giustizia minorile e in materia di
separazione dei coniugi e di divorzio,
rilevato che, in ragione della materia, è necessario
utilizzare un linguaggio normativo chiaro e appropriato,
considerato che la Circolare sulle regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi dell'aprile del 2001, al punto 2 lettera d)
prevede, tra l'altro, che nelle disposizioni contenenti
deleghe legislative i principi e i criteri direttivi devono
essere distinti dall'oggetto della delega, stabilendo inoltre
che "le disposizioni di delega sono contenute in un apposito
articolo e che un articolo non può contenere più di una
disposizione di delega".
constatato che le nuove norme dovranno essere
opportunamente coordinate con la normativa vigente e, in
particolare, con talune disposizioni recate dal codice civile
(ad esempio gli articoli 375 e 394),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere
rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
con riferimento alle deleghe legislative conferite al
Governo, di cui all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, si verifichi
la adeguatezza dell'attuale formulazione, al fine di una
migliore individuazione dell'oggetto delle deleghe e della
precisazione dei principi e criteri direttivi, anche in
relazione alla necessità di coordinare questi ultimi con le
altre norme contenute nel testo che incidono direttamente
sulla materia oggetto di delega (in particolare con
riferimento all'articolo 1, relativamente all'operatività
della riforma e alla soppressione dei tribunali per i
minorenni, all'articolo 2,relativamente alla competenza delle
sezioni specializzate, all'articolo 3, relativamente
all'assegnazione dei magistrati).
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 3, relativo alla soppressione del
tribunale per i minorenni e alle procure della Repubblica
costituite presso gli stessi, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di coordinare la previsione con quanto disposto dall'articolo
9, comma 4, dall'articolo 11, dall'articolo 13, al fine di
individuare il termine certo di entrata in vigore della
disposizione di cui all'articolo 1;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
all'articolo 12, comma 1, lettera l), che
stabilisce la gratuità di tutti i giudizi che si svolgono
dinanzi alla sezione specializzata per la famiglia, dovrebbe
valutarsi se tale principio di delega sia correttamente
collocato tra quelli dettati per l'esercizio della delega per
disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei
coniugi e di divorzio, o se lo stesso non debba essere
collocato in una autonoma partizione;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 2, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di specificare la portata dell'inciso
"con adeguata motivazione", nonché di precisare quali siano
gli "altri affari" che possono essere attribuiti ai magistrati
assegnati alle sezioni specializzate e agli uffici
specializzati;
all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di meglio chiarire l'effettiva ampiezza delle
competenze delle istituende sezioni specializzate, in
particolare con riferimento a quelle "relative allo stato e
alla capacità delle persone";
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire se i corsi cui si fa riferimento
sono gli stessi menzionati anche all'articolo 3, comma 2,
lettera b);
all'articolo 5, comma 2, si chiarisca quali sono i
soggetti che possono comporre la sezione specializzata per i
casi in cui la stessa decide in composizione monocratica;
all'articolo 5, comma 1-bis, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sostituire la locuzione "privati cittadini"
con altra più adeguata;
all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 73, relativo
alle attribuzioni generali del pubblico ministero, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di precisare in cosa consista la
"vigilanza sulle materie devolute alle sezioni
specializzate";
all'articolo 8, comma 1, relativo alla nomina a giudice
onorario, dovrebbe precisarsi che la disciplina dettata è
relativa esclusivamente alla nomina presso le sezioni
specializzate; dovrebbe, altresì, valutarsi se la disposizione
sia esaustiva, ovvero se la stessa debba essere corredata
dalle opportune previsioni attuative, chiarendo in ogni caso
la durata del periodo di tirocinio previsto;
all'articolo 9, comma 2, in cui vengono individuati i
principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega
conferita, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare gli
stessi con la tradizionale locuzione che si fonda
sull'articolo 76 Cost. in luogo di ricorrere ad una nuova
formulazione ("concorrenti ed integrati criteri");
all'articolo 9, comma 4, in cui si prevede la
possibilità di adottare norme di coordinamento con la
legislazione vigente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare
riferimento non solo ai decreti legislativi emanati ai sensi
della delega di cui al comma 2 dell'articolo 9 ma anche di
quelli emanati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
all'articolo 10, con riferimento ai compiti degli
ausiliari, dovrebbe chiarirsi cosa si intenda con la locuzione
" verifiche sui rapporti familiari", chiarendo in particolare
su istanza di quale autorità o soggetto le stesse siano
attivate;
all'articolo 12, comma 1, relativo al conferimento di
una delega legislativa, la locuzione "è tenuto ad adottare"
dovrebbe essere sostituita dalla seguente "è delegato ad
adottare"; al medesimo comma - inoltre - dovrebbe chiarirsi
dinanzi a quale autorità giudiziaria si svolgano i
procedimenti che si intende ridisciplinare;
all'articolo 12, comma 1, con riferimento ai principi e
criteri direttivi per l'esercizio della delega dovrebbe
valutarsi l'opportunità:
alla lettera b), di chiarire in quale sede e
dinanzi a quale soggetto possono essere presentante nuove
domande ed eccezioni;
alla lettera c), a quale autorità spetti la
revoca o la modifica dei provvedimenti;
alla lettera i), cosa si intenda per "sentenza
non definitiva";
all'articolo 14, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di meglio chiarire tanto l'oggetto quanto i
principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega
conferita.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517,
come risultante dagli emendamenti approvati nel corso
dell'esame in sede referente;
rilevato che le disposizioni da esso recate siano
riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali,
ordinamento civile e penale" che l'articolo 117, secondo
comma, lettera l), demanda alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione
l'opportunità di coordinare, ai fini di una maggiore chiarezza
normativa, la disposizione da esso recata, che prevede la
soppressione dei Tribunali per i minorenni e delle Procure
della Repubblica costituite presso gli stessi, con la
disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, che prevede che
le controversie pendenti presso detti tribunali o altro
ufficio sono trasferite alle sezioni specializzate per la
famiglia e i minori entro il termine di 180 giorni dalla data
di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 9, commi
6 e 7.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517,
recante misure in materia di diritto di famiglia e di minori,
come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione
di merito;
rilevato come la previsione di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera d), secondo la quale è possibile procedere
anche d'ufficio all'accertamento dei redditi e delle sostanze
delle parti, potrebbe determinare conseguenze significative
sui comportamenti dei coniugi in sede di procedimento di
separazione o di divorzio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera
l), valuti la Commissione di merito l'opportunità di
specificare che la previsione circa la gratuità dei giudizi
dinanzi alla sezione specializzata si sostanzia nell'esenzione
dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
premesso che:
appare effettivamente opportuna una revisione
organica, anche ordinamentale, della giustizia minorile;
costituisce un obiettivo condivisibile quello di
avvicinare quanto più possibile ai cittadini l'amministrazione
e quindi le articolazioni operative della giustizia;
tali principi valgono precipuamente per tutti i
versanti della giustizia che concernono i minori, con ogni
conseguente riforma dell'attuale sistema, mentre, per la
verità, sono già praticamente attuati e vigenti per tutta la
materia coniugale, della famiglia e della persona;
appare sicuramente preziosa una sempre più
approfondita e sensibile preparazione dei magistrati in
settori tanto delicati come quello che si occupa dei minori di
età;
risulta, oggigiorno, invece fortemente ripensata la
spinta verso la iperspecializzazione ed assoluta esclusività
delle competenze, sia sul piano della formazione del personale
magistratuale e coadiuvante, sia sul piano dell'ottimale
produttività e distribuzione dello stesso;
i fini di riforma ordinamentale, al riguardo, possono
essere perseguiti con lo strumento delle Sezioni specializzate
ovvero con altre formule organizzative, anche in ragione dei
mezzi umani e strumentali disponibili;
sarebbe stato organizzativamente incongruo,
costituzionalmente censurabile, socialmente contraddittorio,
controproducente sul piano funzionale, stabilire che la
trattazione delle materie de quibus avvenisse soltanto
presso alcune sedi di tribunale e non in altre, non potendo
sussistere legittimamente alcuna distinzione o graduazione di
attribuzioni fra organi di pari livello giudiziario;
al fine pratico della istituzione di organi o Sezioni
specializzate di primo grado presso tutti i tribunali
indistintamente, ben avrebbe potuto e potrebbe soccorrere la
normativa sulle "Tabelle infradistrettuali" dei magistrati di
cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, con un meccanismo
ineccepibile dal punto di vista ordinamentale ed ottimale dal
punto di vista organizzativo e della migliore utilizzazione
dei magistrati stessi;
sebbene in linea subordinata, può risultare
compatibile ed efficace rispetto ai fini sopra ricordati,
purché rigorosamente attuata, la normativa prevista che impone
al Governo di assicurare, contestualmente all'istituzione
delle Sezioni specializzate laddove l'organico lo consenta, la
permanente operatività delle Sezioni, per tutte le attività di
competenza, nessuna esclusa, presso le sedi circondariali di
tribunale nelle quali l'istituzione non sia stata
possibile;
è di grande importanza, ai fini del positivo esito
della riforma, l'insieme delle norme sulla formazione dei
magistrati, sul ruolo dei magistrati onorari, sull'organico
del personale ausiliario, aspetti che devono trovare negli
emanandi decreti soluzioni di assoluta coerenza sistematica ed
organizzativa;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
rivaluti la Commissione di merito l'opportunità e la
possibilità, in linea principale, che la legge stabilisca
l'istituzione delle Sezioni specializzate di primo grado
presso tutti i tribunali indistintamente mediante la
formazione delle stesse con la normativa ed il meccanismo
delle "Tabelle infradistrettuali" di cui alla legge 4 maggio
1998, n. 133, posto che la stessa detta:
e con le seguenti condizioni:
all'articolo 9, l'espressione "rese operative" sia
precisata espressamente dicendosi "rese operative in via
permanente";
al medesimo articolo 9, comma 3, lettera b), sia
corretto l'evidente errore materiale, dicendosi:
"l'utilizzazione delle cancellerie di tribunale e delle
segreterie di procura della Repubblica ivi costituite.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2517,
premesso che,
durante l'esame in sede consultiva del provvedimento,
la XII Commissione ha valutato in senso positivo il complesso
del provvedimento nella formulazione approvata dalla
Commissione di merito, esprimendo però alcune considerazioni
correlate al fine di rendere più rispondente a profili di
carattere sociale le disposizioni che saranno recate dalla
nuova legge. In particolare sono state sottolineate,
proponendone il recepimento nel testo finale del disegno di
legge, le seguenti questioni:
a) l'esigenza di recuperare la funzione dei
giudici onorari al fine di salvaguardare un approccio
integrato nella valutazione delle problematiche che riguardano
il mondo dell'infanzia, in tal senso prevedendo che sia
assicurata la presenza del medesimo giudice onorario in
materie civili, oltre che penali, nel momento del giudizio;
b) migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'istituto della messa in prova affinché con la nuova legge
si possa assecondare al meglio la logica della prevenzione,
del recupero e del reinserimento, in luogo della repressione,
soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disagio;
c) perseguire la soppressione definitiva, nel
tempo, della possibilità di distacco momentaneo di uno dei
magistrati del collegio, in vista di una piena e definitiva
esclusività delle funzioni;
d) la necessità di potenziare gli organismi
ausiliari delle sezioni specializzate, in considerazione della
già insufficiente funzionalità dei servizi sociali, destinata
ad accrescersi quando entrerà in vigore la nuova legge. In
tali circostanze si evidenzia altresì la necessità di
prevedere nuove norme volte a disciplinare le modalità di
intervento degli stessi servizi sociali, nonché l'esigenza di
reprimere con continuità e decisione i fenomeni della violenza
familiare e della conflittualità tra coniugi separati;
e) l'esigenza di prevedere interventi
integrati di prevenzione, che coinvolgano, tra l'altro, la
famiglia, la scuola e l'associazionismo, ridando centralità
alle politiche giovanili, allo scopo organizzandole e
finanziandole in maniera adeguata,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità e la
possibilità di tenere in considerazione le questioni enunciate
in premessa, se del caso prevedendone un pertinente
recepimento nel testo definitivo del disegno di legge