XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2517 - 308 - 315 - 816 - 2088 - 2641 - 2663 - 2703-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,


              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2517,

              rilevato che il testo è volto a conferire alcune deleghe legislative al Governo per la definizione di una nuova disciplina in materia di giustizia minorile e in materia di separazione dei coniugi e di divorzio,

              rilevato che, in ragione della materia, è necessario utilizzare un linguaggio normativo chiaro e appropriato,

              considerato che la Circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile del 2001, al punto 2 lettera d) prevede, tra l'altro, che nelle disposizioni contenenti deleghe legislative i principi e i criteri direttivi devono essere distinti dall'oggetto della delega, stabilendo inoltre che "le disposizioni di delega sono contenute in un apposito articolo e che un articolo non può contenere più di una disposizione di delega".

              constatato che le nuove norme dovranno essere opportunamente coordinate con la normativa vigente e, in particolare, con talune disposizioni recate dal codice civile (ad esempio gli articoli 375 e 394),

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              con riferimento alle deleghe legislative conferite al Governo, di cui all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, si verifichi la adeguatezza dell'attuale formulazione, al fine di una migliore individuazione dell'oggetto delle deleghe e della precisazione dei principi e criteri direttivi, anche in relazione alla necessità di coordinare questi ultimi con le altre norme contenute nel testo che incidono direttamente sulla materia oggetto di delega (in particolare con riferimento all'articolo 1, relativamente all'operatività della riforma e alla soppressione dei tribunali per i minorenni, all'articolo 2,relativamente alla competenza delle sezioni specializzate, all'articolo 3, relativamente all'assegnazione dei magistrati).
          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 3, relativo alla soppressione del tribunale per i minorenni e alle procure della Repubblica costituite presso gli stessi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la previsione con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, dall'articolo 11, dall'articolo 13, al fine di individuare il termine certo di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1;

              sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

                all'articolo 12, comma 1, lettera l), che stabilisce la gratuità di tutti i giudizi che si svolgono dinanzi alla sezione specializzata per la famiglia, dovrebbe valutarsi se tale principio di delega sia correttamente collocato tra quelli dettati per l'esercizio della delega per disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, o se lo stesso non debba essere collocato in una autonoma partizione;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare la portata dell'inciso "con adeguata motivazione", nonché di precisare quali siano gli "altri affari" che possono essere attribuiti ai magistrati assegnati alle sezioni specializzate e agli uffici specializzati;

              all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire l'effettiva ampiezza delle competenze delle istituende sezioni specializzate, in particolare con riferimento a quelle "relative allo stato e alla capacità delle persone";

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se i corsi cui si fa riferimento sono gli stessi menzionati anche all'articolo 3, comma 2, lettera b);

              all'articolo 5, comma 2, si chiarisca quali sono i soggetti che possono comporre la sezione specializzata per i casi in cui la stessa decide in composizione monocratica;

              all'articolo 5, comma 1-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire la locuzione "privati cittadini" con altra più adeguata;

              all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 73, relativo alle attribuzioni generali del pubblico ministero, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare in cosa consista la "vigilanza sulle materie devolute alle sezioni specializzate";

              all'articolo 8, comma 1, relativo alla nomina a giudice onorario, dovrebbe precisarsi che la disciplina dettata è relativa esclusivamente alla nomina presso le sezioni specializzate; dovrebbe, altresì, valutarsi se la disposizione sia esaustiva, ovvero se la stessa debba essere corredata dalle opportune previsioni attuative, chiarendo in ogni caso la durata del periodo di tirocinio previsto;

              all'articolo 9, comma 2, in cui vengono individuati i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare gli stessi con la tradizionale locuzione che si fonda sull'articolo 76 Cost. in luogo di ricorrere ad una nuova formulazione ("concorrenti ed integrati criteri");

              all'articolo 9, comma 4, in cui si prevede la possibilità di adottare norme di coordinamento con la legislazione vigente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento non solo ai decreti legislativi emanati ai sensi della delega di cui al comma 2 dell'articolo 9 ma anche di quelli emanati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

              all'articolo 10, con riferimento ai compiti degli ausiliari, dovrebbe chiarirsi cosa si intenda con la locuzione " verifiche sui rapporti familiari", chiarendo in particolare su istanza di quale autorità o soggetto le stesse siano attivate;

              all'articolo 12, comma 1, relativo al conferimento di una delega legislativa, la locuzione "è tenuto ad adottare" dovrebbe essere sostituita dalla seguente "è delegato ad adottare"; al medesimo comma - inoltre - dovrebbe chiarirsi dinanzi a quale autorità giudiziaria si svolgano i procedimenti che si intende ridisciplinare;

              all'articolo 12, comma 1, con riferimento ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega dovrebbe valutarsi l'opportunità:

                alla lettera b), di chiarire in quale sede e dinanzi a quale soggetto possono essere presentante nuove domande ed eccezioni;

                alla lettera c), a quale autorità spetti la revoca o la modifica dei provvedimenti;

                alla lettera i), cosa si intenda per "sentenza non definitiva";

              all'articolo 14, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire tanto l'oggetto quanto i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
              rilevato che le disposizioni da esso recate siano riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare, ai fini di una maggiore chiarezza normativa, la disposizione da esso recata, che prevede la soppressione dei Tribunali per i minorenni e delle Procure della Repubblica costituite presso gli stessi, con la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, che prevede che le controversie pendenti presso detti tribunali o altro ufficio sono trasferite alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, recante misure in materia di diritto di famiglia e di minori, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              rilevato come la previsione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), secondo la quale è possibile procedere anche d'ufficio all'accertamento dei redditi e delle sostanze delle parti, potrebbe determinare conseguenze significative sui comportamenti dei coniugi in sede di procedimento di separazione o di divorzio,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              in riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera l), valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la previsione circa la gratuità dei giudizi dinanzi alla sezione specializzata si sostanzia nell'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              premesso che:

                appare effettivamente opportuna una revisione organica, anche ordinamentale, della giustizia minorile;

                costituisce un obiettivo condivisibile quello di avvicinare quanto più possibile ai cittadini l'amministrazione e quindi le articolazioni operative della giustizia;

                tali principi valgono precipuamente per tutti i versanti della giustizia che concernono i minori, con ogni conseguente riforma dell'attuale sistema, mentre, per la verità, sono già praticamente attuati e vigenti per tutta la materia coniugale, della famiglia e della persona;

                appare sicuramente preziosa una sempre più approfondita e sensibile preparazione dei magistrati in settori tanto delicati come quello che si occupa dei minori di età;

                risulta, oggigiorno, invece fortemente ripensata la spinta verso la iperspecializzazione ed assoluta esclusività delle competenze, sia sul piano della formazione del personale magistratuale e coadiuvante, sia sul piano dell'ottimale produttività e distribuzione dello stesso;

                i fini di riforma ordinamentale, al riguardo, possono essere perseguiti con lo strumento delle Sezioni specializzate ovvero con altre formule organizzative, anche in ragione dei mezzi umani e strumentali disponibili;

                sarebbe stato organizzativamente incongruo, costituzionalmente censurabile, socialmente contraddittorio, controproducente sul piano funzionale, stabilire che la trattazione delle materie de quibus avvenisse soltanto presso alcune sedi di tribunale e non in altre, non potendo sussistere legittimamente alcuna distinzione o graduazione di attribuzioni fra organi di pari livello giudiziario;

                al fine pratico della istituzione di organi o Sezioni specializzate di primo grado presso tutti i tribunali indistintamente, ben avrebbe potuto e potrebbe soccorrere la normativa sulle "Tabelle infradistrettuali" dei magistrati di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, con un meccanismo ineccepibile dal punto di vista ordinamentale ed ottimale dal punto di vista organizzativo e della migliore utilizzazione dei magistrati stessi;

                sebbene in linea subordinata, può risultare compatibile ed efficace rispetto ai fini sopra ricordati, purché rigorosamente attuata, la normativa prevista che impone al Governo di assicurare, contestualmente all'istituzione delle Sezioni specializzate laddove l'organico lo consenta, la permanente operatività delle Sezioni, per tutte le attività di competenza, nessuna esclusa, presso le sedi circondariali di tribunale nelle quali l'istituzione non sia stata possibile;

                è di grande importanza, ai fini del positivo esito della riforma, l'insieme delle norme sulla formazione dei magistrati, sul ruolo dei magistrati onorari, sull'organico del personale ausiliario, aspetti che devono trovare negli emanandi decreti soluzioni di assoluta coerenza sistematica ed organizzativa;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              rivaluti la Commissione di merito l'opportunità e la possibilità, in linea principale, che la legge stabilisca l'istituzione delle Sezioni specializzate di primo grado presso tutti i tribunali indistintamente mediante la formazione delle stesse con la normativa ed il meccanismo delle "Tabelle infradistrettuali" di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, posto che la stessa detta:

          e con le seguenti condizioni:

              all'articolo 9, l'espressione "rese operative" sia precisata espressamente dicendosi "rese operative in via permanente";

              al medesimo articolo 9, comma 3, lettera b), sia corretto l'evidente errore materiale, dicendosi: "l'utilizzazione delle cancellerie di tribunale e delle segreterie di procura della Repubblica ivi costituite.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517,

              premesso che,

                durante l'esame in sede consultiva del provvedimento, la XII Commissione ha valutato in senso positivo il complesso del provvedimento nella formulazione approvata dalla Commissione di merito, esprimendo però alcune considerazioni correlate al fine di rendere più rispondente a profili di carattere sociale le disposizioni che saranno recate dalla nuova legge. In particolare sono state sottolineate, proponendone il recepimento nel testo finale del disegno di legge, le seguenti questioni:
                a) l'esigenza di recuperare la funzione dei giudici onorari al fine di salvaguardare un approccio integrato nella valutazione delle problematiche che riguardano il mondo dell'infanzia, in tal senso prevedendo che sia assicurata la presenza del medesimo giudice onorario in materie civili, oltre che penali, nel momento del giudizio;

                b) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'istituto della messa in prova affinché con la nuova legge si possa assecondare al meglio la logica della prevenzione, del recupero e del reinserimento, in luogo della repressione, soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disagio;

                c) perseguire la soppressione definitiva, nel tempo, della possibilità di distacco momentaneo di uno dei magistrati del collegio, in vista di una piena e definitiva esclusività delle funzioni;

                d) la necessità di potenziare gli organismi ausiliari delle sezioni specializzate, in considerazione della già insufficiente funzionalità dei servizi sociali, destinata ad accrescersi quando entrerà in vigore la nuova legge. In tali circostanze si evidenzia altresì la necessità di prevedere nuove norme volte a disciplinare le modalità di intervento degli stessi servizi sociali, nonché l'esigenza di reprimere con continuità e decisione i fenomeni della violenza familiare e della conflittualità tra coniugi separati;

                e) l'esigenza di prevedere interventi integrati di prevenzione, che coinvolgano, tra l'altro, la famiglia, la scuola e l'associazionismo, ridando centralità alle politiche giovanili, allo scopo organizzandole e finanziandole in maniera adeguata,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità e la possibilità di tenere in considerazione le questioni enunciate in premessa, se del caso prevedendone un pertinente recepimento nel testo definitivo del disegno di legge



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