XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2517 - 308 - 315 - 816 - 2088 - 2641 - 2663 - 2703-A




TESTO
del disegno di legge n.
2517
TESTO
della Commissione


Misure urgenti e delega
al Governo
in materia di diritto di
famiglia
e dei minori
Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei
coniugi e di divorzio


Art. 1.
Art. 1.

1. Sono istituite, presso i tribunali e le corti di appello, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'articolo 2.
1. Sono istituite, presso le corti di appello e i tribunali individuati ai sensi dall'articolo 9, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'articolo 2.
2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.
2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti, con adeguata motivazione, anche altri affari civili in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.
3. Sono soppressi i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica costituite presso gli stessi tribunali.


Art. 2.
Art. 2.

1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.
1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, penale e amministrativa, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori e quelle relative allo stato e alla capacità delle persone.
2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi per oggetto:
Soppresso.

a) la formazione e la rettificazione degli atti di stato civile;
b) i procedimenti di interdizione e di inabilitazione;

c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza e di morte presunta;

d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria.


Art. 3.
Art. 3.

1. I magistrati ordinari sono assegnati, a domanda, alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, e agli uffici specializzati per la famiglia e per i minori, di cui all'articolo 6, dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del consiglio giudiziario.
1. Nella determinazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:
2. Nell'assegnazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate e gli uffici specializzati deve essere data precedenza ai magistrati che:

a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di giudice del tribunale per i minorenni;
a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni , ovvero funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia ovvero funzioni di giudice tutelare;

b) abbiano partecipato a corsi, incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza nella materia.
b) possano far valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza in materia, o abbiano partecipato a corsi in materia familiare o minorile.


Art. 4.

1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze previste per l'assegnazione alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, e uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati e i giudici onorari assegnati agli uffici giudiziari competenti per la famiglia e per i minori.

Art. 4.
Art. 5.

1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici.
1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici, in deroga all'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138.
2. La sezione specializzata è composta da giudici specializzati nelle materie di competenza previste dalla presente legge nonché da privati cittadini aventi la qualifica di giudice onorario.
2. La sezione specializzata giudica in composizione collegiale, con tre magistrati togati, di cui uno con funzioni di presidente.
3. La sezione specializzata decide in composizione monocratica in tutte le materie attribuite dalla legge alla competenza del giudice tutelare e nelle materie di cui agli articoli 90, 145, 166, 194, secondo comma, 247, secondo comma, 248, 264, 273, 321, 347, 375, secondo comma, 394, terzo comma, primo periodo, e 424 del codice civile; in ogni altra materia civile decide in composizione collegiale con tre magistrati togati di cui il più anziano di ruolo con funzioni di presidente. In materia penale, la sezione specializzata giudica con tre magistrati di cui due togati, uno con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, e un giudice onorario. In funzione di giudice dell'udienza preliminare la sezione è composta da un magistrato e da un giudice onorario. In caso di parità di voto prevale il voto del magistrato.


Art. 5.
Art. 6.

1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni di cui all'articolo 1, comma 1.
1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura generale presso le corti d'appello e presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai magistrati di cui al comma 1 può essere devoluta anche altra attività giudiziaria,
2. Ai magistrati di cui al comma 1 possono essere devoluti, con adeguata
purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.
motivazione, anche altri affari penali in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.


Art. 6.
Art. 7.

1. L'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
Identico.

"Art. 73. - (Attribuzioni generali del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi".


Art. 8.

1. Possono essere nominati giudici onorari presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, pedagogisti, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l'età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni specializzate.
2. Il giudice onorario ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di
adozione. Nelle controversie in materia penale compone il collegio e partecipa alla camera di consiglio.


Art. 7.
Art. 9.

1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, di cui all'articolo 1, sono istituite presso tutte le corti di appello e presso tutti i tribunali individuati secondo i criteri indicati al comma 2 e sono, in ogni caso, rese operative in tutti i restanti tribunali attualmente esistenti, secondo i criteri indicati al comma 3.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati criteri:
2. Identico:

a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti di appello;
a) identica;

b) istituzione delle sezioni specializzate in tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione delle sezioni distaccate, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere c) e d);
b) istituzione delle sezioni specializzate nelle sedi di tribunale rispondenti ai requisiti di un adeguato organico e a quelli di cui alle lettere c) e d);

c) equa distribuzione del carico di lavoro;
c) identica;

d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso.
d) identica.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per rideterminare l'organico dei tribunali per i minorenni, tenuto conto del residuo carico di lavoro in materia penale.
Soppresso.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi al fine di assicurare l'operatività della sezione specializzata e del relativo ufficio della procura della Repubblica presso tutti i tribunali in cui la sezione non è istituita, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dello svolgimento di tutte le attività monocratiche e collegiali di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori da parte dei magistrati specializzati assegnati alla sezione istituita più vicina nell'ambito del distretto di corte d'appello, secondo previsione tabellare ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sentiti i relativi consigli dell'ordine degli avvocati e la conseguente fissazione del calendario delle udienze;

b) utilizzazione delle cancellerie e delle segreterie dei tribunali e delle procure della Repubblica costituite presso gli stessi.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3 con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere motivato, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
5. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di
6. Identico.
e degli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 5, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 6, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la procedura di cui al comma 4.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, con la procedura di cui al comma 5.


Art. 8.
Art. 10.

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.
1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile e quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.
2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di:
2. Identico.

a) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;

b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori;

c) verifiche sui rapporti familiari.

3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.
3. Identico.
Art. 11.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i servizi sociali di cui all'articolo 10 della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzati da continuità di contatto con l'autorità giudiziaria;

b) specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle materie relative alle problematiche minorili e familiari in genere.


Art. 9.
Art. 12.

1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.
1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7.
2. Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, un ricorso in riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata una istanza per la prosecuzione del processo; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.
3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti.
3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti, entro sessanta giorni dal trasferimento all'ufficio della controversia.
Art. 13.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una fase sommaria davanti al presidente del tribunale e al giudice da questi designato diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo obbligatorio di conciliazione da concludere con provvedimenti cautelari e urgenti volti ad assicurare la decisione di merito e sottoposti a reclamo secondo le norme del rito cautelare uniformi che conservano la loro efficacia anche nel caso di estinzione del processo;

b) prevedere un raccordo tra la fase sommaria e la fase di merito con la possibilità per le parti di presentare nuove domande ed eccezioni;

c) prevedere che i provvedimenti cautelari emessi dal giudice designato o dal collegio in sede di reclamo siano modifi-cabili o revocabili sia in presenza di nuove circostanze di fatto sia a seguito degli accertamenti compiuti nel corso del giudizio, con provvedimento anch'esso sottoposto a reclamo;

d) prevedere poteri istruttori anche d'ufficio per l'accertamento dei redditi e del patrimonio delle parti;

e) prevedere che in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, il giudice possa pronunciare ordini di pagamento anche nei confronti di terzi comunque obbligati verso il coniuge debitore;

f) prevedere in qualsiasi momento, in presenza di accordo dei coniugi sulle condizioni della separazione, la possibilità di trasformare il procedimento di separazione giudiziale in consensuale;

g) prevedere procedimenti unitari in materia di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio e i giudizi collegati ispirati a criteri di massima celerità;
h) prevedere la giurisdizione del giudice ordinario per i procedimenti per l'attribuzione delle quote di pensione;

i) prevedere nel procedimento di separazione e di divorzio che il tribunale su istanza di uno dei coniugi pronunci sentenza non definitiva;

l) prevedere la totale gratuità di tutti i giudizi che si svolgono davanti alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori.


Art. 10.
Soppresso.

1. L'articolo 706 del
codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:

"Art. 706 - (Forma
della domanda). - La
domanda di separazione
personale si propone con
ricorso alla sezione
specializzata per la famiglia
e per i minori istituita
presso il tribunale del luogo
in cui il coniuge convenuto
ha residenza o domicilio.
Ove il coniuge
convenuto abbia residenza o
domicilio nel circondario di
un tribunale in cui non sia
istituita la sezione
specializzata di cui al primo
comma, la domanda va proposta
alla sezione specializzata
istituita presso il tribunale
che ha sede nel capoluogo
della provincia.
La domanda di cui al
primo comma deve contenere a
pena di nullità:

1) il nome, il cognome,
la residenza o il domicilio,
il codice fiscale, la data di
nascita del ricorrente e del
coniuge convenuto;

2) il nome, il cognome,
la data di nascita dei figli
minori o maggiorenni
conviventi non
autosufficienti
economicamente;

3) l'oggetto della
domanda;

4) l'esposizione dei
fatti e degli elementi di
diritto sui quali si fonda la
domanda;

5) l'indicazione
specifica dei mezzi di
prova;
6) un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all'educazione scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive;

7) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi della mancata presentazione".


Art. 11.
Soppresso.

1. All'articolo 707
del codice di procedura
civile, il primo comma è
sostituito dal seguente:

"I coniugi devono
comparire personalmente
davanti al presidente della
sezione specializzata per la
famiglia e per i minori,
senza l'assistenza dei
difensori".


Art. 12.
Soppresso.

1. L'articolo 708 del
codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:

"Art. 708 -
(Provvedimenti del
presidente) - All'udienza
di comparizione il
presidente, verificata la
regolarità del ricorso
introduttivo, procede a
sentire i coniugi prima
separatamente e poi
congiuntamente, procurando di
conciliarli.
Se i coniugi si
conciliano, il presidente fa
redigere processo verbale
della conciliazione.
Se il coniuge
convenuto non compare, o la
conciliazione non riesce, il
presidente verifica la
regolarità del ricorso
introduttivo e della sua
notificazione e, se ne rileva
la nullità, ne dispone la
rinnovazione entro il termine
perentorio di venti giorni.
La rinnovazione sana i vizi.
Gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si
producono sin dal momento del
deposito del ricorso.
Il presidente chiede
alle parti se intendono
raggiungere un accordo
consensuale o discutere la
causa.
Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente concede un termine per perfezionare l'accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione.
Le parti hanno facoltà di presentarsi all'udienza con le condizioni già predisposte e con l'istanza di omologazione.
Il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.
Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a dieci giorni prima entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva.
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del terzo comma dell'articolo 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce ogni decadenza.
Il giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del decimo comma, fissa al convenuto un termine perentorio di dieci giorni per rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali dell'atto.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 177".


Art. 13.
Soppresso.

1. L'articolo 709 del
codice di procedura civile è
abrogato.

Art. 14.
Soppresso.

1. Dopo l'articolo 709
del codice di procedura
civile, sono inseriti i
seguenti:

"Art. 709-bis -
(Trattazione della causa) -
Il giudice istruttore
ascolta le parti e decide
sull'ammissibilità dei mezzi
di prova, fissando l'udienza
per l'audizione dei testi e
per l'assunzione degli
ulteriori mezzi di prova.
Al termine
dell'istruzione, il giudice
rimette la causa al collegio
per la decisione, invitando
le parti alla immediata
precisazione delle
conclusioni, ovvero entro un
termine non superiore a venti
giorni, a mezzo di atto
depositato in cancelleria.
In caso di mancato
deposito, si intendono
proposte le conclusioni di
cui ai rispettivi atti
introduttivi; le comparse
conclusionali devono essere
depositate entro il termine,
prorogabile una sola volta su
istanza delle parti
costituite, di sessanta
giorni dalla rimessione della
causa al collegio e le
memorie di replica entro i
venti giorni successivi.
Il giudice istruttore
concede altresì, su richiesta
delle parti, l'integrazione
delle prove in presenza di
fatti, conosciuti o
sopravvenuti, degni di
rilievo.

Art. 709-ter -
(Udienza di discussione) -
Nell'udienza di
discussione il giudice
istruttore fa la relazione
della causa.
Dopo la discussione,
il collegio, al termine della
camera di consiglio, legge in
udienza il dispositivo della
sentenza. La motivazione è
depositata in cancelleria
entro i successivi trenta
giorni".


Art. 15.
Art. 14.

1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano a trovare applicazione le norme vigenti.
1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano ad esercitare le proprie funzioni i tribunali per i minorenni, secondo le norme vigenti.


Art. 16.
Art. 15.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000
euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.


Art. 17.
Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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