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Misure urgenti e delega
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Delega al Governo per
l'istituzione delle sezioni
specializzate per la famiglia
e per i minori nonché per la
disciplina dei procedimenti
in materia di separazione dei
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1. Sono istituite, presso
i tribunali e le corti di
appello, le sezioni
specializzate per la famiglia
e per i minori, alle quali è
devoluta la cognizione di
tutte le controversie di cui
all'articolo 2. |
1. Sono istituite,
presso le corti di appello
e i tribunali individuati ai
sensi dall'articolo 9, le
sezioni specializzate per la
famiglia e per i minori, alle
quali è devoluta la
cognizione di tutte le
controversie di cui
all'articolo 2. |
|
2. Ai giudici
assegnati alle sezioni di cui
al comma 1 possono essere
devoluti anche altri affari
civili, purché ciò non
comporti ritardo nella
trattazione delle
controversie previste dalla
presente legge. |
2. Ai giudici
assegnati alle sezioni di cui
al comma 1 possono essere
devoluti, con adeguata
motivazione, anche altri
affari civili in casi
eccezionali, dovuti ad
imprescindibili esigenze di
servizio e purché ciò non
comporti ritardo nella
trattazione delle
controversie previste dalla
presente legge. |
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3. Sono soppressi i
tribunali per i minorenni e
le procure della Repubblica
costituite presso gli stessi
tribunali. |
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1. Sono attribuite alla
competenza delle sezioni
specializzate tutte le
controversie di competenza
del tribunale per i minorenni
in materia civile, nonché
quelle attualmente devolute
alla competenza del giudice
tutelare e del tribunale
ordinario in materia di
rapporti di famiglia e di
minori. |
1. Sono attribuite alla
competenza delle sezioni
specializzate di cui
all'articolo 1, comma 1,
tutte le controversie di
competenza del tribunale per
i minorenni in materia
civile, penale e
amministrativa, nonché
quelle attualmente devolute
alla competenza del giudice
tutelare e del tribunale
ordinario in materia di
rapporti di famiglia e di
minori e quelle relative
allo stato e alla capacità
delle persone. |
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2. Sono altresì
devolute alla competenza
delle sezioni specializzate
le controversie aventi per
oggetto: |
Soppresso. |
|
a) la formazione
e la rettificazione degli
atti di stato civile; |
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b) i
procedimenti di interdizione
e di inabilitazione; c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza e di morte presunta; d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria. |
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1. I magistrati
ordinari sono assegnati, a
domanda, alle sezioni
specializzate di cui
all'articolo 1, comma 1, e
agli uffici specializzati per
la famiglia e per i minori,
di cui all'articolo 6, dal
Consiglio superiore della
magistratura, sentito il
parere del consiglio
giudiziario. |
|
1. Nella
determinazione dei posti in
organico presso le sezioni
specializzate dovrà essere
data precedenza ai magistrati
che: |
2.
Nell'assegnazione dei
posti in organico presso le
sezioni specializzate e
gli uffici specializzati
deve essere data
precedenza ai magistrati
che: |
|
a) abbiano svolto
per almeno due anni funzioni
di presidente o di giudice
nelle controversie in materia
di famiglia, ovvero funzioni
di giudice tutelare o
funzioni di giudice del
tribunale per i minorenni; |
a) abbiano svolto
per almeno due anni funzioni
di presidente o di giudice
del tribunale per i minorenni
o di procuratore della
Repubblica presso il
tribunale per i minorenni ,
ovvero funzioni di
presidente o di giudice nelle
controversie in materia di
famiglia ovvero
funzioni di giudice
tutelare; |
|
b) abbiano
partecipato a corsi,
incontri, dibattiti, convegni
in materia familiare o
minorile o possano fare
valere titoli o pubblicazioni
da cui dedurre una specifica
competenza nella materia. |
b) possano far
valere titoli o pubblicazioni
da cui dedurre una specifica
competenza in materia, o
abbiano partecipato a corsi
in materia familiare o
minorile. |
|
1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze previste per l'assegnazione alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, e uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati e i giudici onorari assegnati agli uffici giudiziari competenti per la famiglia e per i minori. |
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1. La sezione
specializzata del tribunale e
della corte di appello è
composta da almeno quattro
giudici. |
1. La sezione
specializzata del tribunale e
della corte di appello è
composta da almeno quattro
giudici, in deroga
all'articolo 46
dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come
modificato dal decreto
legislativo 4 maggio 1999, n.
138. |
|
2. La sezione
specializzata è composta
da giudici specializzati
nelle materie di competenza
previste dalla presente legge
nonché da privati cittadini
aventi la qualifica di
giudice onorario. |
|
2. La sezione
specializzata giudica in
composizione collegiale, con
tre magistrati togati, di cui
uno con funzioni di
presidente. |
3. La sezione
specializzata decide in
composizione monocratica
in tutte le materie
attribuite dalla legge alla
competenza del giudice
tutelare e nelle materie di
cui agli articoli 90, 145,
166, 194, secondo comma, 247,
secondo comma, 248, 264, 273,
321, 347, 375, secondo comma,
394, terzo comma, primo
periodo, e 424 del codice
civile; in ogni altra materia
civile decide in
composizione collegiale
con tre magistrati togati di
cui il più anziano di
ruolo con funzioni di
presidente. In materia
penale, la sezione
specializzata giudica con tre
magistrati di cui due togati,
uno con qualifica non
inferiore a magistrato
d'appello, che la presiede, e
un giudice onorario. In
funzione di giudice
dell'udienza preliminare la
sezione è composta da un
magistrato e da un giudice
onorario. In caso di parità
di voto prevale il voto del
magistrato. |
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1. Le attribuzioni
conferite dalla legge al
pubblico ministero nelle
materie di competenza delle
sezioni specializzate sono
esercitate da magistrati
assegnati all'ufficio
specializzato per la famiglia
e per i minori, costituito
presso la procura della
Repubblica presso i tribunali
dove sono istituite le
sezioni di cui all'articolo
1, comma 1. |
1. Le attribuzioni
conferite dalla legge al
pubblico ministero nelle
materie di competenza delle
sezioni specializzate sono
esercitate da magistrati
assegnati all'ufficio
specializzato per la famiglia
e per i minori, costituito
presso la procura generale
presso le corti d'appello
e presso la procura della
Repubblica presso i tribunali
dove sono istituite le
sezioni specializzate
di cui all'articolo 1, comma
1. |
|
2. Ai magistrati di
cui al comma 1 può essere
devoluta anche altra attività
giudiziaria, |
2. Ai magistrati di
cui al comma 1 possono
essere devoluti, con
adeguata |
|
purché ciò non
comporti ritardo nella
trattazione delle
controversie previste dalla
presente legge. |
motivazione, anche altri
affari penali in casi
eccezionali, dovuti ad
imprescindibili esigenze di
servizio e purché ciò non
comporti ritardo nella
trattazione delle
controversie previste dalla
presente legge. |
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1. L'articolo 73
dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"Art. 73. -
(Attribuzioni generali del
pubblico ministero). - 1.
Il pubblico ministero
vigila sull'osservanza delle
leggi, sulla pronta e
regolare amministrazione
della giustizia, sulla tutela
dei diritti dello Stato,
delle persone giuridiche e
degli incapaci, sul rispetto
dei diritti indisponibili e
sulle materie devolute alle
sezioni specializzate per la
famiglia e per i minori
richiedendo, nei casi di
urgenza, i provvedimenti che
ritiene necessari; promuove
la repressione dei reati e
l'applicazione delle misure
di sicurezza; fa eseguire i
giudicati ed ogni altro
provvedimento del giudice,
nei casi stabiliti dalla
legge. 2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi". |
|
1. Possono essere nominati giudici onorari presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, pedagogisti, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l'età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni specializzate. 2. Il giudice onorario ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di |
|
adozione. Nelle
controversie in materia
penale compone il collegio e
partecipa alla camera di
consiglio. |
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1. Le sezioni
specializzate per la famiglia
e per i minori, di cui
all'articolo 1, sono
istituite presso tutte le
corti di appello e presso
tutti i tribunali individuati
secondo i criteri indicati al
comma 2 e sono, in ogni caso,
rese operative in tutti i
restanti tribunali
attualmente esistenti,
secondo i criteri indicati al
comma 3. |
|
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
duecentoquaranta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, uno o
più decreti legislativi con i
quali individuare i tribunali
e le corti di appello presso
i quali istituire le sezioni
specializzate per la famiglia
e per i minori, secondo i
seguenti concorrenti ed
integrati criteri: |
2.
Identico: |
|
a) istituzione
delle sezioni specializzate
presso tutte le corti di
appello; |
a) identica; |
|
b) istituzione
delle sezioni specializzate
in tutte le sedi di tribunale
attualmente esistenti, ad
eccezione delle sezioni
distaccate, purché
rispondenti ai criteri di cui
alle lettere c) e
d); |
b) istituzione
delle sezioni specializzate
nelle sedi di tribunale
rispondenti ai requisiti
di un adeguato organico e a
quelli di cui alle lettere
c) e d); |
|
c) equa
distribuzione del carico di
lavoro; |
c) identica; |
|
d) adeguata
funzionalità degli uffici
giudiziari, tenuto conto
dell'estensione del
territorio, del numero di
abitanti, delle
caratteristiche dei
collegamenti esistenti tra le
varie zone e la sede
dell'ufficio, nonché del
carico di lavoro atteso. |
d) identica. |
|
2. Il Governo è
altresì delegato ad adottare,
entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine di cui
al comma 1, uno o più decreti
legislativi per rideterminare
l'organico dei tribunali per
i minorenni, tenuto conto del
residuo carico di lavoro in
materia penale. |
Soppresso. |
|
3. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
lo stesso termine di cui al
comma 2, uno o più decreti
legislativi al fine di
assicurare l'operatività
della sezione specializzata e
del relativo ufficio della
procura della Repubblica
presso tutti i tribunali in
cui la sezione non è
istituita, sulla base dei
seguenti principi e criteri
direttivi: a) previsione dello svolgimento di tutte le attività monocratiche e collegiali di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori da parte dei magistrati specializzati assegnati alla sezione istituita più vicina nell'ambito del distretto di corte d'appello, secondo previsione tabellare ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sentiti i relativi consigli dell'ordine degli avvocati e la conseguente fissazione del calendario delle udienze; b) utilizzazione delle cancellerie e delle segreterie dei tribunali e delle procure della Repubblica costituite presso gli stessi. |
|
3. Il Governo è delegato
ad adottare, entro lo stesso
termine di cui al comma 2,
uno o più decreti legislativi
recanti le norme necessarie
al coordinamento delle
disposizioni dei decreti
legislativi emanati
nell'esercizio della delega
di cui al medesimo comma con
tutte le altre leggi dello
Stato e la necessaria
disciplina transitoria. |
4. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
lo stesso termine di cui al
comma 2, uno o più decreti
legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento
delle disposizioni dei
decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega
di cui ai commi 2 e 3
con tutte le altre leggi
dello Stato e la necessaria
disciplina transitoria. |
|
4. Gli schemi dei
decreti legislativi emanati
nell'esercizio delle deleghe
di cui al presente articolo
sono trasmessi al Senato
della Repubblica ed alla
Camera dei deputati perché
sia espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari
permanenti un parere
motivato, entro il
termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti
sono emanati anche in
mancanza del parere. |
5. Gli schemi
dei decreti legislativi
emanati nell'esercizio delle
deleghe di cui al presente
articolo sono trasmessi al
Senato della Repubblica ed
alla Camera dei deputati
perché sia espresso dalle
competenti Commissioni
parlamentari permanenti un
parere, entro il termine di
trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati
anche in mancanza del
parere. |
|
5. Con decreto del
Ministro della giustizia,
sentito il Consiglio
superiore della magistratura,
da emanare entro sei mesi
dalla scadenza del termine di
cui al comma 2, è determinato
l'organico delle sezioni
specializzate per la famiglia
e per i minori dei tribunali
e delle corti di |
6. Identico. |
|
e degli uffici delle
procure della Repubblica
presso i tribunali, senza
aumento dell'attuale organico
complessivo; con il medesimo
decreto sono apportate le
necessarie variazioni agli
organici degli altri uffici
giudiziari. |
|
6. Con decreto del
Ministro della giustizia, da
emanare entro lo stesso
termine di cui al comma 5, è
determinato l'organico del
personale amministrativo
destinato alle sezioni
specializzate per la famiglia
e per i minori dei tribunali
e delle corti di appello e
degli uffici delle procure
della Repubblica presso i
medesimi tribunali, senza
aumento dell'attuale organico
complessivo; con il medesimo
decreto sono apportate le
necessarie variazioni agli
organici del personale
amministrativo degli altri
uffici giudiziari. |
7. Con decreto
del Ministro della giustizia,
da emanare entro lo stesso
termine di cui al comma
6, è determinato
l'organico del personale
amministrativo destinato alle
sezioni specializzate per la
famiglia e per i minori dei
tribunali e delle corti di
appello e degli uffici delle
procure della Repubblica
presso i medesimi tribunali,
senza aumento dell'attuale
organico complessivo; con il
medesimo decreto sono
apportate le necessarie
variazioni agli organici del
personale amministrativo
degli altri uffici
giudiziari. |
|
7. Entro due anni
dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei
decreti legislativi previsti
dal presente articolo, il
Governo può emanare
disposizioni correttive nel
rispetto dei criteri di cui
ai commi 1 e 2, con la
procedura di cui al comma
4. |
8. Entro due
anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei
decreti legislativi previsti
dal presente articolo, il
Governo può emanare uno o
più decreti legislativi
contenenti disposizioni
correttive nel rispetto dei
criteri di cui ai commi 2
e 3, con la procedura di
cui al comma 5. |
|
|
|
|
1. Sono considerati
ausiliari delle sezioni
specializzate, a norma
dell'articolo 68 del codice
di procedura civile, gli
uffici del servizio sociale
del Dipartimento della
giustizia minorile o, in
mancanza, quelli dipendenti
dai comuni o con questi
convenzionati. |
1. Sono considerati
ausiliari delle sezioni
specializzate, a norma
dell'articolo 68 del codice
di procedura civile, gli
uffici del servizio sociale
del Dipartimento della
giustizia minorile e
quelli dipendenti dai comuni
o con questi
convenzionati. |
|
2. Agli ausiliari di
cui al comma 1 potranno
essere devoluti compiti
di: |
2. Identico. |
|
a) assistenza
all'esecuzione dei
provvedimenti di consegna dei
minori; b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori; c) verifiche sui rapporti familiari. |
|
3. I servizi sociali sono
tenuti a segnalare al
pubblico ministero i casi che
ritengono meritevoli di
valutazione da parte del suo
ufficio. |
3. Identico. |
|
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i servizi sociali di cui all'articolo 10 della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzati da continuità di contatto con l'autorità giudiziaria; b) specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle materie relative alle problematiche minorili e familiari in genere. |
|
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|
1. Le controversie,
previste dalla presente
legge, pendenti dinanzi al
tribunale per i minorenni o
altro ufficio, sono
trasferite d'ufficio alla
sezione specializzata per la
famiglia e per i minori entro
centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo
7, commi 5 e 6. |
1. Le controversie,
previste dalla presente
legge, pendenti dinanzi al
tribunale per i minorenni o
altro ufficio, sono
trasferite d'ufficio alla
sezione specializzata per la
famiglia e per i minori entro
centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo
9, commi 6 e
7. |
|
2. Le parti costituite
hanno comunque facoltà di
depositare presso la
cancelleria della sezione
specializzata, entro
l'ulteriore termine di
sessanta giorni, un ricorso
in riassunzione; la
cancelleria provvede in tale
caso a richiedere senza
indugio all'ufficio
giudiziario competente la
trasmissione degli atti. |
2. Entro lo stesso
termine di cui al comma 1,
le parti costituite hanno
comunque facoltà di
depositare presso la
cancelleria della sezione
specializzata una istanza
per la prosecuzione del
processo; la cancelleria
provvede in tale caso a
richiedere senza indugio
all'ufficio giudiziario
competente la trasmissione
degli atti. |
|
3. Il presidente della
sezione specializzata fissa
l'udienza per la prosecuzione
del giudizio, disponendone la
comunicazione alle parti. |
3. Il presidente della
sezione specializzata fissa
l'udienza per la prosecuzione
del giudizio, disponendone la
comunicazione alle parti,
entro sessanta giorni dal
trasferimento all'ufficio
della controversia. |
|
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di |
|
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi volti a
disciplinare i procedimenti
in materia di separazione dei
coniugi e di divorzio,
secondo i seguenti principi e
criteri direttivi: a) prevedere una fase sommaria davanti al presidente del tribunale e al giudice da questi designato diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo obbligatorio di conciliazione da concludere con provvedimenti cautelari e urgenti volti ad assicurare la decisione di merito e sottoposti a reclamo secondo le norme del rito cautelare uniformi che conservano la loro efficacia anche nel caso di estinzione del processo; b) prevedere un raccordo tra la fase sommaria e la fase di merito con la possibilità per le parti di presentare nuove domande ed eccezioni; c) prevedere che i provvedimenti cautelari emessi dal giudice designato o dal collegio in sede di reclamo siano modifi-cabili o revocabili sia in presenza di nuove circostanze di fatto sia a seguito degli accertamenti compiuti nel corso del giudizio, con provvedimento anch'esso sottoposto a reclamo; d) prevedere poteri istruttori anche d'ufficio per l'accertamento dei redditi e del patrimonio delle parti; e) prevedere che in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, il giudice possa pronunciare ordini di pagamento anche nei confronti di terzi comunque obbligati verso il coniuge debitore; f) prevedere in qualsiasi momento, in presenza di accordo dei coniugi sulle condizioni della separazione, la possibilità di trasformare il procedimento di separazione giudiziale in consensuale; g) prevedere procedimenti unitari in materia di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio e i giudizi collegati ispirati a criteri di massima celerità; |
|
h) prevedere
la giurisdizione del giudice
ordinario per i procedimenti
per l'attribuzione delle
quote di pensione; i) prevedere nel procedimento di separazione e di divorzio che il tribunale su istanza di uno dei coniugi pronunci sentenza non definitiva; l) prevedere la totale gratuità di tutti i giudizi che si svolgono davanti alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori. |
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6) un programma
relativo alla crescita dei
figli, con particolare
riferimento alle scelte
relative all'educazione
scolastica e culturale, alla
abitazione, alle esigenze
economiche, di salute e
sportive; 7) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi della mancata presentazione". |
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Se i coniugi intendono
definire la separazione nella
forma consensuale, il
presidente concede un termine
per perfezionare l'accordo e
fissa una successiva udienza
per la lettura delle
condizioni di separazione e
la pronuncia del decreto di
omologazione. Le parti hanno facoltà di presentarsi all'udienza con le condizioni già predisposte e con l'istanza di omologazione. Il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a dieci giorni prima entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero. La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del terzo comma dell'articolo 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce ogni decadenza. Il giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del decimo comma, fissa al convenuto un termine perentorio di dieci giorni per rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali dell'atto. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 177". |
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|
1. Sino alla entrata in
funzione delle istituende
sezioni specializzate per la
famiglia e per i minori
continuano a trovare
applicazione le norme
vigenti. |
1. Sino alla entrata in
funzione delle istituende
sezioni specializzate per la
famiglia e per i minori
continuano ad esercitare
le proprie funzioni i
tribunali per i minorenni,
secondo le norme
vigenti. |
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|
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della
presente legge, valutati in
1.700.000 |
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della
presente legge, valutati in
1.700.000 |
|
euro per l'anno 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
giustizia. |
euro per l'anno
2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della
giustizia. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |
Pareri |