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Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro della difesa e
con il Ministro dell'economia
e delle finanze; |
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il seguente |
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| 1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri |
Identico. |
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comprovati motivi, sono
soggette a pericoli o
minacce, potenziali o
attuali, nella persona
propria o dei propri
familiari, di natura
terroristica o correlati al
crimine organizzato, al
traffico di sostanze
stupefacenti, di armi o parti
di esse, anche nucleari, di
materiale radioattivo e di
aggressivi chimici e
biologici o correlati ad
attività di
intelligence di
soggetti od organizzazioni
estere. 2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce. 3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1. |
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1. Per l'espletamento
dei compiti di cui
all'articolo 1, il Ministro
dell'interno si avvale del
Dipartimento della pubblica
sicurezza, nel cui ambito è
istituito l'Ufficio centrale
interforze per la sicurezza
personale (UCIS) cui spetta
assicurare, in via esclusiva
e in forma coordinata,
l'adozione delle misure di
protezione e di vigilanza, in
conformità alle direttive del
Capo della Polizia -
Direttore generale della
pubblica sicurezza. |
1. Identico. |
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2. L'UCIS, in
particolare, provvede: |
2. Identico. |
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a) alla
raccolta ed analisi
di tutte le
informazioni relative alle
situazioni personali a
rischio che il Servizio per
le informazioni e la
sicurezza democratica
(SISDE), il Servizio per le
informazioni e la sicurezza
militare (SISMI) e gli uffici
e reparti delle Forze di
polizia sono tenuti a
fornire, curando altresì gli
occorrenti raccordi con
l'autorità giudiziaria e con
gli Uffici provinciali di cui
all'articolo 5; b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti; c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio; d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo; |
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e) alla
determinazione di criteri per
la verifica dell'idoneità dei
mezzi e degli strumenti
speciali utilizzati per i
servizi di protezione e di
vigilanza; f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. |
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3. L'UCIS provvede anche
all'attivazione delle
procedure di emergenza. |
3. Identico. |
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4. Ai fini
dell'acquisizione delle
informazioni di cui alla
lettera a) del comma 2,
l'UCIS può attivare il
Ministro dell'interno per la
richiesta di cui all'articolo
118 del codice di procedura
penale. |
4. Identico. |
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5. All'UCIS è
preposto un prefetto o un
dirigente generale di
pubblica sicurezza, ovvero un
generale dell'Arma dei
carabinieri di livello
equiparato, ed è assegnato
personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei
carabinieri e
dell'Amministrazione civile
dell'interno. All'UCIS può
essere altresì assegnato
personale del Corpo della
guardia di finanza, di ogni
altra amministrazione civile
e militare dello Stato,
nonché due esperti nominati
dal Ministro dell'interno ai
sensi dell'articolo 6 della
legge 1^ aprile 1981, n. 121.
All'assegnazione del
personale si provvede con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto,
qualora necessario, con
i Ministri interessati. |
5. All'UCIS è
preposto un prefetto o un
dirigente generale di
pubblica sicurezza, ovvero un
generale dell'Arma dei
carabinieri di livello
equiparato, ed è assegnato
personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei
carabinieri e
dell'Amministrazione civile
dell'interno. All'UCIS può
essere altresì assegnato
personale del Corpo della
guardia di finanza, di ogni
altra amministrazione civile
e militare dello Stato,
nonché due esperti nominati
dal Ministro dell'interno ai
sensi dell'articolo 6 della
legge 1^ aprile 1981, n. 121.
All'assegnazione del
personale diverso da
quello appartenente al
Ministero dell'interno si
provvede con decreto del
Ministro dell'interno,
adottato di concerto
con i Ministri
interessati. |
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6. I servizi di
protezione e di vigilanza
sono eseguiti dagli uffici,
reparti ed unità
specializzate della Polizia
di Stato e dell'Arma dei
carabinieri e, qualora
necessario, del Corpo della
guardia di finanza e del
Corpo di polizia
penitenziaria. |
6. I servizi di
protezione e di vigilanza
sono eseguiti dagli uffici,
reparti ed unità
specializzate della Polizia
di Stato e dell'Arma dei
carabinieri e, qualora
necessario, del Corpo della
guardia di finanza. |
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7. Fermo restando
quanto previsto dal presente
articolo, la determinazione
del numero e delle competenze
degli uffici in cui si
articola l'UCIS, nonché la
determinazione delle piante
organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate
con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi
dell'articolo 5 della legge
1^ aprile 1981, n. 121. |
7. Identico. |
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8. Il Ministro
dell'interno, con proprio
decreto, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica, individua
le alte personalità
istituzionali nazionali nei
cui confronti sono espletati
i servizi di tutela e
protezione, che possono
essere estesi alle loro
famiglie e residenze. |
8. Identico. |
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9. Eventuali
integrazioni e modifiche
delle disposizioni di cui ai
commi 1, 5 e 7 sono
effettuate con la procedura
di cui all'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. |
9. Identico. |
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10. Restano ferme le
disposizioni di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica del 28 gennaio
1991, n. 39, in materia di
servizi di protezione e di
sicurezza a tutela del
Presidente della Repubblica,
degli ex Presidenti della
Repubblica, delle loro
famiglie e delle loro sedi e
residenze. |
10.
Identico. |
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10-bis. 1.
L'assegnazione iniziale e
l'adeguamento successivo del
personale impiegato nei
compiti di cui al presente
articolo, ove comportino un
incremento dei posti in
organico, devono essere
compensati con una
corrispondente riduzione di
un numero di posti di
organico delle altre
qualifiche delle diverse
amministrazioni interessate
equivalente sul piano
finanziario. |
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1. L'UCIS si avvale
della Commissione centrale
consultiva per l'adozione
delle misure di protezione e
vigilanza, presieduta dal
direttore del predetto
Ufficio centrale e composta
da un rappresentante di
ciascuna delle Forze di
polizia di cui all'articolo
2, nonché da un
rappresentante del Servizio
per le informazioni e la
sicurezza democratica (SISDE)
e da un rappresentante del
Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare
(SISMI), di particolare
esperienza, rispettivamente,
nei settori della protezione
delle persone esposte a
pericolo e dell'analisi sui
fenomeni criminali e
terroristici, interni ed
internazionali. |
Identico. |
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2. La Commissione, su
richiesta del direttore
dell'Ufficio centrale di cui
comma 1, si esprime sulla
adozione, la modifica e la
revoca delle misure di
protezione e di vigilanza,
nonché in materia di
dotazioni strumentali e su
ogni altra questione,
connessa alle misure di
protezione e di vigilanza,
che il direttore dell'Ufficio
ritenga di sottoporre. |
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1. Ogni determinazione
assunta dal direttore
dell'UCIS è comunicata al
prefetto della provincia
interessata per l'esecuzione
della decisione adottata. |
1. Ogni determinazione
assunta dal direttore
dell'UCIS è comunicata al
prefetto ed al questore
della provincia
interessata per l'esecuzione
della decisione adottata. |
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| 1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, | 1. Presso gli Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di |
|
nonché di raccordo
informativo con l'UCIS e con
gli altri uffici interessati.
Il predetto Ufficio si
avvale, per il collegamento
con gli uffici ed i reparti
provinciali delle Forze di
polizia, di funzionari e
ufficiali specificamente
designati. |
raccordo informativo con
l'UCIS e con gli altri uffici
interessati. Il predetto
Ufficio si avvale, per il
collegamento con gli uffici
ed i reparti provinciali
delle Forze di polizia, di
funzionari e ufficiali
specificamente designati. |
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2. In relazione alle
esigenze di cui al comma 1,
il prefetto convoca e
presiede apposite riunioni di
coordinamento, alle quali
partecipano il questore ed i
comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di
finanza, nonché, con funzioni
di segretario, il funzionario
preposto all'Ufficio per la
sicurezza, che cura la
connessa attività
preparatoria ed istruttoria.
Per le questioni di sicurezza
relative a magistrati
partecipa anche il
procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di
appello competente per
territorio. Per la sicurezza
di altre personalità, il
prefetto può altresì invitare
alle riunioni le autorità
eventualmente interessate
alla questione. Sulla base
delle valutazioni espresse
nelle predette riunioni, il
prefetto formula all'UCIS
proposte motivate
sull'adozione, sulla modifica
e sulla revoca delle misure
di protezione e di
vigilanza. |
2. Identico. |
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(Attribuzione della qualifica di agente di 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità. 2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666. 4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell' autoveicolo. |
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5. Nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1,
non trova applicazione
l'articolo 73 del regolamento
per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n.
635. |
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6. L'attribuzione
della qualifica di agente di
pubblica sicurezza ai
soggetti di cui al comma 1
non comporta il diritto alla
corresponsione di alcun
compenso. |
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1. In occasione di
emergenze derivanti da eventi
che coinvolgono i diversi
aspetti della sicurezza, il
Ministro dell'interno convoca
l'Unità di crisi, al fine di
accertare e qualificare la
notizia e per consentire
l'attivazione delle
appropriate misure di
emergenza. |
Identico. |
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2. L'Unità di crisi
tiene costantemente informato
il Ministro, il quale
riferisce con immediatezza al
Presidente del Consiglio dei
Ministri per l'eventuale e
conseguente attività di
coordinamento. |
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1. Nell'ambito del ruolo
della carriera prefettizia le
dotazioni organiche possono
essere modificate per
esigenze funzionali connesse
alla compiuta attuazione
della riforma dettata dal
decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, ed alla
organizzazione degli uffici
del Ministero dell'interno,
senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato e nei
limiti della dotazione
organica complessiva, con
regolamento del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro per la funzione
pubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400. |
1. Nell'ambito del ruolo
della carriera prefettizia le
dotazioni organiche possono
essere modificate per
esigenze funzionali connesse
anche alla compiuta
attuazione della riforma
dettata dal decreto
legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, ed alla
organizzazione degli uffici
del Ministero dell'interno,
a decorrere dal 31
dicembre 2001, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato e nei limiti
della dotazione organica
complessiva, con regolamento
del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la
funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. L'
adeguamento dei posti in
organico di livello superiore
deve essere compensato con
una corrispondente riduzione
del numero dei posti di
livello inferiore,
equivalente sul piano
finanziario. |
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2. Le disposizioni
concernenti la valutazione
annuale dei funzionari
prefettizi di cui
all'articolo 16 del decreto
legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, non trovano
applicazione, relativamente a
quanto previsto dall'articolo
9, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, per gli
anni 2002-2003;
conseguentemente in tali anni
continuano ad applicarsi le
modalità indicate
nell'articolo 36, comma 6,
del citato decreto
legislativo n. 139 del
2000. |
2. Identico. |
| 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati |
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in posizione
sovrannumeraria da
riassorbirsi all'atto della
cessazione dal servizio per
qualsiasi causa a decorrere
dalla data di entrata in
vigore del citato decreto
legislativo n. 477 del 2001,
pur se inquadrati nella
qualifica di prefetto prima
di tale data, anche
permanendo nell'incarico
ricoperto alla data di
entrata in vigore del
presente decreto-legge. |
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1. Al fine di assicurare
l'integrale utilizzo delle
risorse comunitarie relative
al programma operativo
nazionale "Sicurezza per lo
sviluppo del Mezzogiorno
d'Italia", il Fondo di
rotazione di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, è
autorizzato ad anticipare,
nei limiti delle risorse
disponibili, su richiesta del
Ministero dell'interno, le
quote di contributi
comunitari e statali previste
per il periodo 2000-2003. Per
le annualità successive, il
Fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base
dello stato di avanzamento
del programma. |
Identico. |
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2. Per il reintegro
delle somme anticipate dal
Fondo di cui al comma 1, si
provvede, per la parte
comunitaria, con imputazione
agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo
di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e,
per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore del
medesimo programma
nell'ambito delle procedure
previste dalla legge 16
aprile 1987, n. 183. |
Frontespizio |
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