XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2828
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed
ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici
dell'Amministrazione dell'interno, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83
All'articolo 2:
al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"All'assegnazione del personale diverso da quello
appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri
interessati";
al comma 6 le parole: "e del Corpo di polizia
penitenziaria" sono soppresse;
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. 1. L'assegnazione iniziale e
l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti
di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei
posti in organico, devono essere compensati con una
corrispondente riduzione di un numero di posti di organico
delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni
interessate equivalente sul piano finanziario".
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "al
prefetto" sono inserite le seguenti: "ed al
questore".
All'articolo 5, comma 1, le parole: "le
Prefetture-Uffici territoriali del Governo" sono sostituite
dalle seguenti: "gli Uffici territoriali del Governo".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. (Attribuzione della qualifica di agente
di pubblica sicurezza) - 1. Per esigenze di carattere
eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad
alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di
governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più
efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di
tali personalità
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è
conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della
legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del
regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al
presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di
cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale
prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli
condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e
del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'
autoveicolo.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,
non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. L'attribuzione della qualifica di agente di
pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta
il diritto alla corresponsione di alcun compenso".
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: "per esigenze funzionali
connesse" è inserita la seguente: "anche"; dopo le
parole: "uffici del Ministero dell'interno," sono
inserite le seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2001,";
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adeguamento
dei posti in organico di livello superiore deve essere
compensato con una corrispondente riduzione del numero dei
posti di livello inferiore, equivalente sul piano
finanziario";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma
2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.
477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio
dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di
pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono
collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi
all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a
decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica
di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico
ricoperto alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge".
DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83