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Vista la determinazione
in data 7 novembre 2001,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 2002, con la quale il
Commissario straordinario del
Governo per l'emergenza BSE
ha ripartito l'apposito fondo
di cui all'articolo
7-bis del citato
decreto-legge n. 1 del
2001; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per il settore zootecnico per fronteggiare adeguatamente la situazione di disagio economico e sociale venutasi a creare nel Paese a seguito dell'insorgenza del primo caso umano della variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob che, come effetto, ha determinato un ulteriore decremento del consumo di carne bovina, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il buon andamento dell'azione amministrativa; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare speciali misure per fronteggiare l'emergenza degli incendi boschivi, al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale e tutelare la sicurezza pubblica dei cittadini e dei lori beni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002; |
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Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro delle
politiche agricole e
forestali e del Ministro
della salute, di concerto con
il Ministro dell'interno, con
il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il
Ministro per le politiche
comunitarie, con il Ministro
per gli affari regionali, con
il Ministro della giustizia e
con il Ministro per i
rapporti con il
Parlamento; |
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il seguente |
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1. Al fine di
assicurare, sotto il
controllo dell'autorità
sanitaria pubblica competente
per territorio,
l'eliminazione dei materiali
che, classificati a rischio
dalla normativa comunitaria,
non possono essere utilizzati
in alcun ciclo produttivo in
attuazione della decisione n.
2000/766/CE del Consiglio,
del 4 dicembre 2000, nonché i
processi di tracciabilità di
tutte le parti degli animali
allevati e macellati sul
territorio nazionale, è
riconosciuto, per il periodo
dal 1^ gennaio 2002 al 31
ottobre 2002, un contributo
di: |
1. Identico. |
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a) euro 146 a
tonnellata sul materiale tal
quale ed euro 486 sul
materiale trasformato in
farine per le attività
relative all'obbligo di
raccolta, trasporto,
trasformazione, stoccaggio e
distruzione, in regime di
vincolo sanitario, dei
materiali definiti a rischio
specifico e di quelli ad alto
rischio; b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio. |
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2. Le attività di cui al
comma 1 possono essere svolte
dall'organizzazione
interprofessionale di
settore, di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n.173, come
modificato dall'articolo 25
del decreto legislativo 18
maggio 2001, n.228, o da
consorzi con personalità
giuridica di diritto privato,
aventi lo scopo anche di
valorizzazione energetica. Lo
statuto - approvato dal
Ministero delle politiche
agricole e forestali, di
concerto con il Ministero
della salute ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, ovvero dalla
regione competente per
territorio in caso di
consorzio regionale - regola
l'attività di raccolta, di
trasformazione e distruzione,
nonché gli obblighi dei
consorziati e dei
detentori. |
2. Le attività di cui al
comma 1 possono essere svolte
dall'organizzazione
interprofessionale di
settore, di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n.173, come
modificato dall'articolo 25
del decreto legislativo 18
maggio 2001, n.228, o da
consorzi con personalità
giuridica di diritto privato,
aventi lo scopo anche di
valorizzazione energetica.
Un apposito statuto -
approvato dal Ministero delle
politiche agricole e
forestali, di concerto con il
Ministero della salute ed il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
ovvero dalla regione
competente per territorio in
caso di consorzio regionale -
regola l'attività di
raccolta, di trasformazione e
distruzione, nonché gli
obblighi dei consorziati e
dei detentori. |
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3. Il pagamento delle
indennità e dei contributi e
le modalità di attuazione di
cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del
presente articolo, è
effettuato dall'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura,
di seguito denominata
"Agenzia". I materiali di cui
alle lettere a) e b)
del comma 1 sono
obbligatoriamente lavorati in
impianti differenti. |
3. Il pagamento delle
indennità e dei contributi e
le modalità di attuazione di
cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del
presente articolo, sono
assicurati dall'Agenzia
per le erogazioni in
agricoltura, di seguito
denominata "Agenzia". I
materiali di cui alle lettere
a) e b) del comma
1 sono obbligatoriamente
lavorati in impianti
differenti. Resta salvo
quanto previsto dall'articolo
5, comma 3, del decreto
legislativo 14 dicembre 1992,
n. 508, per il materiale a
basso e ad alto rischio,
lavorato in impianti ad alto
rischio collegati in
continuo agli impianti di
macellazione avicoli. In tali
casi sul materiale
trasformato in farine
ottenuto in detti impianti è
riconosciuto un contributo
fino a euro 165 a tonnellata.
La determinazione
dell'indennizzo è stabilita
dal commissario straordinario
del Governo per il
coordinamento dell'emergenza
conseguente alla
encefalopatia spongiforme
bovina (BSE), d'intesa con il
Ministro della salute e il
Ministro delle politiche
agricole e forestali. |
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4. Al fine di
incentivare l'utilizzo a fini
energetici dei materiali di
cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 11 gennaio
2001, n.1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49, nonché di
quelli prodotti in attuazione
del comma 1, lettere a)
e b), del presente
articolo, si applica il
regime di aiuto n.307/B/98,
approvato con decisione della
Commissione europea
SG(99)D/8911, del 9 novembre
1999, in attuazione
dell'articolo 1, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 30
aprile 1998, n.173. A tale
scopo è assegnata alle
regioni e alle province
autonome di Trento e di
Bolzano la somma di euro
12,919 milioni da ripartire
con decreto del Ministro
delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. Le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano sono autorizzate
ad utilizzare le risorse
finanziarie loro assegnate in
attuazione dell'articolo 25
della legge 17 maggio 1999,
n.144, per gli scopi di cui
al presente comma. |
4. Identico. |
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5. I materiali di cui
al comma 4, impiegati per la
produzione di energia
elettrica, sono considerati
fonti rinnovabili con
applicazione degli incentivi
previsti dall'articolo 8,
comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre
1998, n.448, e successive
modificazioni. Per
l'utilizzazione a fini
energetici di detti materiali
si applica la normativa
vigente in materia di
certificati verdi la cui
tariffa sarà riconosciuta in
quota parte all'effettivo
utilizzo dei medesimi
materiali in impianti
dedicati o convenzionali. |
5. Identico. |
| 6. A partire dal 10 gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subìto nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di |
6. Identico. |
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contributi, nella misura
massima di 310 euro per capo,
per il riacquisto dei capi da
parte degli allevatori cui è
stato imposto l'abbattimento
dei capi. L'ammontare e le
modalità di erogazione delle
provvidenze del presente
comma sono determinati con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. |
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7. Al secondo periodo
della lettera b) del
comma 2 dell'articolo
7-bis del decreto-legge
11 gennaio 2001, n.1,
convertito, con modificazioni
dalla legge 9 marzo 2001,
n.49, dopo la parola:
"indennizzo" sono inserite le
seguenti: "fino al 30 giugno
2001"; l'importo per ogni
bovino macellato nel periodo
1^ aprile-30 giugno 2001 è
corrisposto nella misura del
50 per cento dell'importo
massimo previsto dal medesimo
articolo 7-bis, comma
2, lettera b). |
7. Identico. |
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8. E' istituito, con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n.228, il tavolo della
filiera zootecnica,
coordinato dal Ministro delle
politiche agricole e
forestali, cui partecipano,
anche rappresentanti delle
associazioni nazionali dei
consumatori, al fine di
assicurare la copertura dei
costi connessi agli obblighi
di smaltimento dei materiali
di cui al comma 1 ed alle
attività previste dal
medesimo comma 1, nonché per
determinare le condizioni
finalizzate a ripristinare
normali condizioni di
mercato. A tale fine le
associazioni rappresentative
di tutta la filiera
zootecnica stipulano, entro
30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, un apposito accordo
interprofessionale, ai sensi
della legge 16 marzo 1988,
n.88, i cui risultati sono
recepiti con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali. Con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
e del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro 45
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono determinati -
anche in caso di mancata
stipula dell'accordo suddetto
- i soggetti obbligati al
prelievo e al versamento
delle somme, destinate alle
finalità di cui al presente
comma, nonché l'aliquota e le
modalità di prelievo e di
versamento delle somme stesse
in un apposito Fondo
istituito presso l'Agenzia
per il coordinamento
dell'emergenza conseguente
all'encefalopatia spongiforme
bovina, senza oneri a carico
della finanza pubblica. |
8. E' istituito, con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo 18
maggio 2001, n.228, il tavolo
della filiera zootecnica,
coordinato dal Ministro delle
politiche agricole e
forestali, cui partecipano,
anche rappresentanti delle
associazioni nazionali dei
consumatori, al fine di
assicurare la copertura dei
costi connessi agli obblighi
di smaltimento dei materiali
di cui al comma 1 ed alle
attività previste dal
medesimo comma 1, nonché per
determinare le condizioni
finalizzate a ripristinare
normali condizioni di
mercato. A tale fine le
associazioni rappresentative
di tutta la filiera
zootecnica stipulano, entro
30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, un apposito accordo
interprofessionale, ai sensi
della legge 16 marzo 1988,
n.88, i cui risultati sono
recepiti con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali. Con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
e del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, previa intesa
in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro
45 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, sono determinati -
anche in caso di mancata
stipula dell'accordo suddetto
- i soggetti obbligati al
prelievo e al versamento
delle somme, destinate alle
finalità di cui al presente
comma, nonché l'aliquota e le
modalità di prelievo e di
versamento delle somme stesse
in un apposito Fondo
istituito presso l'Agenzia
per il coordinamento
dell'emergenza conseguente
all'encefalopatia spongiforme
bovina, senza oneri a carico
della finanza pubblica. |
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9. Con deliberazione
del Commissario straordinario
del Governo per il
coordinamento dell'emergenza
conseguente alla BSE,
d'intesa con il Ministro
delle politiche agricole e
forestali, il Ministro della
salute, il Ministro
dell'economia e delle finanze
e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede al
riparto delle risorse del
Fondo di cui al comma 8,
destinate alle attività di
cui al comma 1 in relazione
alle necessità derivanti
dalle esigenze
territoriali. |
9. Identico. |
|
10. Le somme dovute e
non corrisposte per effetto
della sospensione dei termini
di cui all'articolo
7-ter, comma 2, del
citato decreto-legge n.1 del
2001, e successive
modificazioni, sono versate,
a decorrere dal 1^ gennaio
2003, in cinquanta rate
mensili. |
10. Identico. |
|
11. E' autorizzata la
concessione di un'indennità,
che non contribuisce alla
formazione di reddito, nella
misura massima di 40.000
euro, erogata in favore dei
soggetti colpiti dalla
variante della malattia di
Creutzfeldt-Jakob a parziale
copertura delle relative
spese mediche. Con decreto
del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro
delle politiche agricole e
forestali, sono determinate
le modalità di erogazione
della suddetta indennità. |
11. Identico. |
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12. Con relazione
trimestrale, il Commissario
straordinario del Governo per
il coordinamento
dell'emergenza conseguente
alla BSE riferisce, sulla
base degli elementi forniti
dai competenti Ministeri, al
Parlamento ed alla Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano sulle attività
previste dal presente
decreto. |
12. Identico. |
|
13. Al fine di
assicurare il finanziamento
delle misure previste dai
commi 6, 7, 11 e dal presente
comma, nonché per eventuali
maggiori esigenze relative al
comma 1, e, a partire dal 1^
gennaio 2002, per assicurare
le risorse necessarie per lo
stoccaggio delle farine di
carne detenute dall'Agenzia
in attuazione di precedenti
disposizioni legislative,
nonché per il pagamento
dell'IVA per le misure per le
quali è dovuta, il Fondo di
cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del citato
decreto-legge n.1 del 2001, è
incrementato di 56,805
milioni di euro. |
13. Identico. |
|
14.Il riparto
dell'importo di cui al comma
13 è operato dal Commissario
straordinario del Governo per
il coordinamento
dell'emergenza conseguente
alla BSE, d'intesa con i
Ministri dell'economia e
delle finanze, delle
politiche agricole e
forestali, della salute e con
la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
14. Identico. |
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1. Per le esigenze
del Corpo forestale dello
Stato connesse all'attività
antincendi boschivi di
competenza, è autorizzata la
spesa annua di euro
25.822.844 per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004. A
decorrere dall'anno 2005 si
applica il disposto
dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge
5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni. |
Identico. |
| 2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei |
|
soggetti ammessi a
prestare servizio civile ai
sensi della legge 6 marzo
2001, n.64, e nel contesto di
potenziamento dell'azione
generale di ricognizione, di
sorveglianza, di avvistamento
e di allarme per la lotta
contro gli incendi boschivi,
le Amministrazioni competenti
stipulano convenzioni ed
accordi diretti anche alla
definizione di attività di
presidio estivo antincendio,
nonché alla prosecuzione
degli interventi straordinari
del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1999,
n.132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13
luglio 1999, n.226. Alle
finalità di cui al presente
comma si provvede, nel limite
di 20 milioni di euro per
l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 19 della
legge 8 luglio 1998, n.230,
così come determinata dalla
tabella C della legge 28
dicembre 2001, n.448, secondo
modalità, termini e procedure
definite nei predetti accordi
e convenzioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
3. All'onere di cui
al comma 1 si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
politiche agricole e
forestali. |
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| 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n.388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n.144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo |
Identico. |
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delle disponibilità
esistenti sul conto corrente
infruttifero n.23507 presso
la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Fondo di
rotazione per lo sviluppo
della meccanizzazione in
agricoltura, di cui alla
legge 27 ottobre 1966, n.910.
Tale somma dovrà essere
versata all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnata alla
pertinente unità previsionale
di base dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
e destinata all'Agenzia per
le erogazioni in
agricoltura. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
Frontespizio |
Testo articoli |