XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2758
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 aprile 2002, n.68, recante
disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta
agli incendi boschivi, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002,
n.4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 2002, N.68
All'articolo 1:
al comma 2, secondo periodo, le parole: "Lo
statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito
statuto";
al comma 3, primo periodo, le parole: "è
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "sono
assicurati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508, per il materiale
a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto
rischio collegati in continuo agli impianti di
macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato
in farine ottenuto in detti impianti è riconosciuto un
contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione
dell'indennizzo è stabilita dal commissario straordinario del
Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla
encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il
Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e
forestali";
al comma 8, primo periodo, dopo le parole:
"articolo 20", sono inserite le seguenti: ", comma
2," e al terzo periodo le parole: "sentita la" sono
sostituite dalle seguenti: "previa intesa in sede di".