XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2758




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 19 aprile 2002, n.68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 gennaio 2002, n.4.
        3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 2002, N.68


            All'articolo 1:

                al comma 2, secondo periodo, le parole: "Lo statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito statuto";

                al comma 3, primo periodo, le parole: "è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assicurati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti è riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo è stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali";

                al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "articolo 20", sono inserite le seguenti: ", comma 2," e al terzo periodo le parole: "sentita la" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa in sede di".




Frontespizio Testo del decreto legge