|
|
|
|
1. Le disposizioni
del presente decreto
definiscono le modalità per
il recupero delle somme
destinate agli
autotrasportatori nella forma
del riconoscimento di un
credito di imposta per gli
anni 1992, 1993 e 1994, per
effetto dell'applicazione
delle seguenti
disposizioni: |
Identico. |
|
a) articolo 9
del decreto-legge 15
settembre 1990, n.261,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
novembre 1990, n.331; b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n.82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n.162; c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n.309, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n.459; d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.84; e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n.501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n.11. 2. Le modalità di recupero stabilite con il presente decreto costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunità europee n.93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n.97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999. 3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attività di recupero delle predette somme è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
|
|
|
|
1. Il recupero delle
somme di cui all'articolo 1,
comma 1, maggiorate degli
interessi dovuti in base agli
atti comunitari di cui
all'articolo 1, comma 2, è
effettuato nei confronti dei
loro beneficiari ovvero, se i
beneficiari non sono più
esistenti alla data di
formazione degli elenchi di
cui al comma 2, pro quota
nei confronti dei loro
aventi causa. |
1. Identico. |
|
2. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti individua i
soggetti di cui al comma 1
entro il 30 settembre 2002,
se necessario avviando
un apposito piano
straordinario di attività. A
tale fine, utilizzando i dati
disponibili, previo
riscontro con quelli dei
competenti uffici finanziari
del Ministero dell'economia e
delle finanze, forma
appositi elenchi nominativi
provvisori entro il 31 maggio
2002. Negli elenchi sono
distinti i soggetti che hanno
conseguito le somme di cui
all'articolo 1, comma 1, e
che ancora esistono alla data
di formazione dei medesimi
elenchi, da quelli che ne
sono gli aventi causa, per
ciascuno precisando il titolo
della relativa successione.
Con decreto interdirigenziale
sono stabilite le modalità
tecniche, anche informatiche,
necessarie per le attività di
riscontro e di redazione
degli elenchi. Con il
medesimo decreto sono altresì
stabilite le modalità per il
pagamento di cui al comma
6. |
2. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti individua i
soggetti di cui al comma 1
entro il 30 settembre 2002,
avviando un apposito piano
straordinario di attività,
anche con il supporto del
comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori. A
tale fine, utilizzando i dati
disponibili, forma appositi
elenchi nominativi provvisori
entro il 31 maggio 2002.
Negli elenchi sono distinti i
soggetti che hanno conseguito
le somme di cui all'articolo
1, comma 1, e che ancora
esistono alla data di
formazione dei medesimi
elenchi, da quelli che ne
sono gli aventi causa, per
ciascuno precisando il titolo
della relativa successione.
Sono escluse dalla
restituzione le imprese che
abbiano provveduto alla
cessazione definitiva
dell'attività, oltre che alla
cancellazione dall'albo degli
autotrasportatori,
anteriormente alla data del
20 marzo 2002. Sono parimenti
escluse le imprese acquirenti
di aziende che abbiano
cessato l'attività in
conseguenza di tale vendita
per atti stipulati entro il
20 marzo 2002, e le imprese
che, entro la medesima data,
abbiano acquisito rami di
aziende che abbiano
proseguito l'attività, fermo
restando l'obbligo di
pagamento a carico delle
imprese cedenti limitatamente
alla quota parte di
competenza. Con decreto
dirigenziale sono
stabilite le modalità
tecniche, anche informatiche,
necessarie per le attività di
riscontro e di redazione
degli elenchi. Con il
medesimo decreto sono altresì
stabilite le modalità per il
pagamento di cui al comma
6. |
|
3. Negli elenchi di
cui al comma 2, in
corrispondenza di ciascun
nominativo, sono indicati gli
importi da recuperare con
specificazione degli importi
unitari dovuti, suddivisi per
anno di riferimento e del
loro ammontare complessivo,
nonché con l'indicazione, in
caso di non corrispondenza
fra il soggetto che ha
originariamente beneficiato
delle somme e quello nei cui
riguardi il recupero viene
effettuato, dei criteri di
imputazione della somma,
anche pro quota. A tale
fine l'importo complessivo da
suddividere per procedere al
recupero individuale è
costituito dalle somme di cui
è stato normativamente
previsto il riconoscimento
con riferimento agli anni
1992, 1993 e 1994, maggiorate
degli interessi indicati
negli atti comunitari di cui
all'articolo 1, comma 2. Il
predetto importo è altresì
ripartito in funzione della
tipologia di massa a pieno
carico superiore a 3500
chilogrammi degli autoveicoli
adibiti al trasporto, in
rapporto ai quali è stato
originariamente previsto il
riconoscimento delle somme di
cui all'articolo 1, comma 1,
tenuto conto del limite
numerico dei veicoli
introdotto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 25
novembre 1995, n. 501,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
gennaio 1996, n.11. |
3. Identico. |
|
4. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, formati gli
elenchi di cui al comma 2,
provvede, con comunicazione
individuale, a rendere
partecipi i soggetti iscritti
negli elenchi dei dati
ricostruiti ai sensi del
comma 3, dando termine di
trenta giorni per eventuali
osservazioni e produzione di
documenti. |
4. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, formati gli
elenchi di cui al comma 2,
provvede, con comunicazione
individuale, a rendere
partecipi i soggetti iscritti
negli elenchi dei dati
ricostruiti ai sensi del
comma 3, dando termine di
sessanta giorni per
eventuali osservazioni e
produzione di documenti. |
|
5. Le osservazioni
formulate dai soggetti
interessati ai sensi del
comma 4, sono valutate dai
competenti uffici del
Ministero delle |
5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle |
|
infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i
competenti uffici finanziari
del Ministero dell'economia e
delle finanze, per la
predisposizione delle
richieste di pagamento di cui
al comma 6. |
infrastrutture e dei
trasporti per la
predisposizione delle
richieste di pagamento di cui
al comma 6. |
|
6. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti provvede, entro il
15 ottobre 2002, a richiedere
espressamente il pagamento
nei riguardi di ciascun
soggetto interessato. Il
pagamento deve essere
effettuato entro quindici
giorni dal ricevimento della
richiesta. |
6. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti provvede, entro il
15 ottobre 2002, a richiedere
espressamente il pagamento
nei riguardi di ciascun
soggetto interessato. Il
pagamento deve essere
effettuato entro sessanta
giorni dal ricevimento
della richiesta. |
|
7. I soggetti
interessati possono, prima
della scadenza del termine
per il pagamento, chiedere al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti la rateizzazione in
non più di ventiquattro mesi
delle somme dovute,
maggiorate degli interessi al
saggio legale. |
7. I soggetti
interessati possono, prima
della scadenza del termine
per il pagamento, chiedere al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti la rateizzazione in
non più di quarantotto
mesi delle somme dovute,
maggiorate degli interessi al
saggio legale. |
|
|
|
|
1. Decorso il termine
per il pagamento il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti provvede al
recupero di quanto dovuto da
ciascun soggetto interessato
mediante
ordinanze-ingiunzione emanate
ai sensi della legge 24
novembre 1981, n.689. In caso
di rateizzazione, a fronte
del mancato pagamento anche
di una sola delle rate, il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti provvede, senza
indugio, alla notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione
per il recupero degli importi
residui. |
1. Decorso il termine
per il pagamento, il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti propone
all'autorità giudiziaria
domanda di ingiunzione, ai
sensi degli articoli da 633 a
656 del codice di procedura
civile. In caso di
rateizzazione, a fronte del
mancato pagamento anche di
una sola delle rate, il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti provvede, senza
indugio, a proporre
domanda di ingiunzione. |
|
1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Frontespizio |
Testo articoli |