XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2667
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 marzo 2002, n.36, recante
disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in
materia di autotrasporto, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2002, N. 36
All'articolo 2:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30
settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di
attività, anche con il supporto del comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i
dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori
entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i
soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1,
comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei
medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per
ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono
escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto
alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla
cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente
alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese
acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in
conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20
marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano
acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività,
fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese
cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con
decreto dirigenziale sono stabilite le modalità tecniche,
anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e
di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono
altresì stabilite le modalità per il pagamento di cui al comma
6";
al comma 4, le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le osservazioni formulate dai soggetti
interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al
comma 6";
al comma 6, le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
al comma 7, le parole: "ventiquattro mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Recupero). - 1. Decorso il termine
per il pagamento, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti propone all'autorità giudiziaria domanda di
ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice
di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del
mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio,
a proporre domanda di ingiunzione".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Maggiori entrate). - 1. Le
maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento
affluiscono in apposita unità previsionale di base
dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2002, N. 36