|
|
|
|
01. Il comma 1
dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n.488, è
sostituito dal seguente: "1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali". |
|
1. Il comma 3
dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n.488, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"3. La parte
che per prima si costituisce
in giudizio, o che deposita
il ricorso introduttivo
ovvero, nei procedimenti
esecutivi, che fa istanza per
l'assegnazione o la vendita
dei beni pignorati è tenuta
all'anticipazione del
pagamento del contributo di
cui al comma 2. La parte che
modifichi la domanda o
proponga domanda
riconvenzionale o formuli
chiamata in causa o svolga
intervento autonomo, cui
consegua l'aumento del valore
della causa, è tenuta a farne
espressa dichiarazione e a
procedere al relativo
pagamento integrativo secondo
gli importi ed i valori
indicati nella tabella 1
allegata alla legge". |
"3. La parte
che per prima si costituisce
in giudizio, o che deposita
il ricorso introduttivo
ovvero, nei procedimenti
esecutivi, che fa istanza per
l'assegnazione o la vendita
dei beni pignorati è tenuta
all'anticipazione del
pagamento del contributo di
cui al comma 2. La parte che
modifichi la domanda o
proponga domanda
riconvenzionale o formuli
chiamata in causa o svolga
intervento autonomo, cui
consegua l'aumento del valore
della causa, è tenuta a farne
espressa dichiarazione e a
procedere al relativo
pagamento integrativo secondo
gli importi ed i valori
indicati nella tabella 1
allegata alla presente
legge". |
|
2. Al comma 4
dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n.488, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed è
prenotato a debito per essere
recuperato nei confronti
della parte obbligata al
risarcimento del danno". |
2. Al comma 4
dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n.488,
al secondo periodo, dopo le
parole: "al pagamento", sono
inserite le seguenti: ",
anche in via provvisionale,"
e, in fine, sono aggiunte
le parole: "ed è prenotato a
debito per essere recuperato
nei confronti della parte
obbligata al risarcimento del
danno". |
|
3. Al comma 5
dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n.488, sono
soppresse le seguenti parole:
"ovvero nell'atto di
precetto. In caso di modifica
della domanda che ne aumenti
il valore, la parte è tenuta
a farne espressa
dichiarazione e a procedere
al relativo pagamento
integrativo, secondo gli
importi ed i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla
presente legge. Ove non vi
provveda, il giudice dichiara
l'improcedibilità della
domanda". |
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda". Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve |
|
essere resa anche se la
parte è ammessa alla
prenotazione a debito. Nel
caso di esenzione, la ragione
deve essere indicata nella
dichiarazione. Nell'ipotesi
in cui manchi la
dichiarazione circa il valore
del procedimento, la causa si
presume del valore di cui
allo scaglione della lettera
g) del comma 1 della
tabella 1 allegata alla
presente legge". |
|
4. Dopo il comma 5
dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n.488, è
inserito il seguente: |
4. Identico: |
|
"5-bis. Entro
dieci giorni dal momento in
cui si determina il
presupposto del pagamento del
contributo o della
integrazione ai sensi del
comma 3, il funzionario
addetto all'ufficio
giudiziario, in caso di
omesso o insufficiente
pagamento del contributo,
notifica alla parte l'invito
al pagamento dell'importo
dovuto, quale risulta dal
raffronto tra la
dichiarazione resa e il
corrispondente scaglione
della tabella 1, avvertendo
espressamente che, in caso di
mancato pagamento entro il
termine di un mese, si
procederà alla riscossione
mediante ruolo con addebito
degli interessi al saggio
legale". |
"5-bis. Entro
trenta giorni dal
momento in cui si determina
il presupposto del pagamento
del contributo o della
integrazione ai sensi del
comma 3, il funzionario
addetto all'ufficio
giudiziario, in caso di
omesso o insufficiente
pagamento del contributo,
notifica alla parte l'invito
al pagamento dell'importo
dovuto, quale risulta dal
raffronto tra la
dichiarazione resa e il
corrispondente scaglione
della tabella 1, avvertendo
espressamente che, in caso di
mancato pagamento entro il
termine di un mese, si
procederà alla riscossione
mediante ruolo con addebito
degli interessi al saggio
legale. L'invito può
essere inviato alla parte nel
domicilio eletto o, nel caso
di mancata elezione di
domicilio, può essere
depositato presso la
cancelleria dell'ufficio
giudiziario". |
|
5. Il comma 8
dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n.488, è
sostituito dal seguente: |
5. Identico: |
|
"8. Non sono
soggetti al contributo di cui
al presente articolo i
procedimenti già esenti,
senza limiti di competenza o
di valore, dall'imposta di
bollo, o da ogni spesa, tassa
o diritto di qualsiasi specie
e natura, nonché i
procedimenti di
rettificazione di stato
civile, i procedimenti in
materia tavolare, i
procedimenti cautelari
attivati in corso di causa,
ed i procedimenti di
regolamento di competenza e
di giurisdizione". |
"8. Non sono soggetti
al contributo di cui al
presente articolo i
procedimenti già esenti,
senza limiti di competenza o
di valore, dall'imposta di
bollo, o da ogni spesa, tassa
o diritto di qualsiasi specie
e natura, nonché i
procedimenti di
rettificazione di stato
civile, i procedimenti in
materia tavolare, i
procedimenti cautelari
attivati in corso di causa,
i procedimenti esecutivi
mobiliari di valore inferiore
ad euro 2.500 ed i
procedimenti di regolamento
di competenza e di
giurisdizione Non sono in
ogni caso soggetti al
contributo di cui al presente
articolo i procedimenti,
anche esecutivi, di
opposizione e cautelari, in
materia di assegni per il
mantenimento per la prole,
nonché quelli comunque
riguardanti la stessa e i
procedimenti di cui al titolo
II, capi I, II, III, IV e V,
del libro quarto del codice
di procedura
civile". |
|
6. Il comma 11
dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n.488, è
sostituito dal seguente: |
6. Identico: |
|
"11. Le
disposizioni del presente
articolo si applicano dal 1^
marzo 2002 ai procedimenti
iscritti a ruolo a decorrere
dalla medesima data. Per i
procedimenti già iscritti a
ruolo alla data del 1^ marzo
2002 la parte si avvale delle
disposizioni del presente
articolo versando, per la
prima udienza utile,
l'importo del contributo
di cui alla tabella 1 in
ragione: a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997; |
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1^ marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1^ marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita |
|
b) del 50 per
cento per le cause iscritte
prima del 1^ gennaio 2000; c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1^ gennaio 2000. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1^ gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa". |
dichiarazione sul
valore del procedimento.
Non si fa luogo al
rimborso o alla ripetizione
di quanto pagato a titolo di
imposta di bollo, di tassa di
iscrizione a ruolo, di
diritti di cancelleria, di
diritti di chiamata di
causa e di tassa
fissa". |
|
6-bis. Dopo il
comma 11 dell'articolo 9
della legge 23 dicembre 1999,
n.488, è aggiunto il
seguente: "11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie". |
|
6-ter. Il comma 1
della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999,
n.488, è sostituito dal
seguente: "1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi: a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033; b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165; c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823; d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646; e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228; f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457; g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457". |
|
7. Dopo il numero 3
della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999,
n.488, è inserito il
seguente: |
7. Dopo il comma 3
della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999,
n.488, è inserito il
seguente: |
|
"3-bis.
Nell'ipotesi di cui
all'articolo 91 del regio
decreto 16 marzo 1942, n.267,
è dovuto il contributo pari a
euro 516,50". |
"3-bis. Per le
procedure fallimentari, dalla
sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura è
dovuto il contributo di
cui alla lettera f) del
comma 1". |
|
8. Nel numero 4 della
tabella 1 allegata alla legge
23 dicembre 1999, n.488, dopo
le parole: "titolo I" sono
inserite le seguenti: ", capo
I, III e IV," e sono
soppresse le parole: "e II,",
nonché l'ultimo periodo dalle
parole: "il contributo" alle
parole: "procedura
civile". |
8. Il comma 4
della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n.
488, è sostituito dal
seguente: "4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno". |
|
9. Dopo il numero 4
della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999,
n.488, è inserito il
seguente: |
9. Dopo il comma
4 della tabella 1 allegata
alla legge 23 dicembre 1999,
n.488, è inserito il
seguente: |
|
"4-bis. Per i
procedimenti di volontaria
giurisdizione nonché per i
procedimenti speciali di cui
al libro quarto, titolo II,
ad eccezione del capo
I, del codice di procedura
civile, è dovuto il
contributo indicato alla
lettera b) del numero 1
della presente tabella". |
"4-bis. Per i
procedimenti di volontaria
giurisdizione nonché per i
procedimenti speciali di cui
al libro quarto, titolo II,
capo VI, del codice di
procedura civile, è dovuto il
contributo indicato alla
lettera b) del comma
1 della presente
tabella". |
|
10. Dopo il numero 5
della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999,
n.488, è inserito il
seguente: |
10. Dopo il comma
5 della tabella 1 allegata
alla legge 23 dicembre 1999,
n.488, è inserito il
seguente: |
|
"5-bis. Per i
procedimenti di opposizione
agli atti esecutivi il
contributo dovuto è pari a
euro 103,30. Il contributo
non è dovuto per i
procedimenti esecutivi per
consegna e rilascio". |
"5-bis.
Identico". |
|
11. Dopo il numero
5-bis della tabella 1
allegata alla legge 23
dicembre 1999, n.488, è
inserito il seguente: |
11. Dopo il comma
5-bis della tabella 1
allegata alla legge 23
dicembre 1999, n.488, è
inserito il seguente: |
|
"5-ter. Per i
procedimenti in materia di
locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di
impugnazione di delibere
condominiali, il contributo
dovuto è pari a euro
103,30". |
"5-ter.
Identico". |
|
|
|
|
1. Dopo l'articolo 5
della legge 24 marzo 2001, n.
89, è inserito il
seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 5-bis. - 1.
Il procedimento di cui
all'articolo 3 è esente dal
pagamento del contributo
unificato di cui all'articolo
9 della legge 23 dicembre
1999, n.488". |
"Art. 5-bis.
(Gratuità del
procedimento). - 1. Il
procedimento di cui
all'articolo 3 è esente dal
pagamento del contributo
unificato di cui all'articolo
9 della legge 23 dicembre
1999, n.488. Il
procedimento iscritto prima
del 13 marzo 2002 è esente
dalla imposta di bollo, dai
diritti di cancelleria e dai
diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale
giudiziario". |
|
|
|
|
1. Nell'articolo 71
delle norme di attuazione del
codice di procedura civile,
approvato con regio decreto
18 dicembre 1941, n.1368, e
successive modificazioni, le
parole: "l'indicazione delle
parti," sono sostituite dalle
seguenti: "l'indicazione
delle generalità delle parti
e del codice fiscale,". |
1. Nell'articolo 71
delle norme di attuazione del
codice di procedura civile,
approvato con regio decreto
18 dicembre 1941, n.1368, e
successive modificazioni, le
parole: "l'indicazione delle
parti," sono sostituite dalle
seguenti: "l'indicazione
delle generalità delle
parti, nonchè la
generalità ed il codice
fiscale ove attribuito
della parte che iscrive la
causa a ruolo,". |
|
|
|
|
1. Per i procedimenti
iscritti a ruolo dal 1^ marzo
2002 alla data di entrata in
vigore del presente
decreto e per i
procedimenti, già iscritti a
ruolo alla data del 1^ marzo
2002, per i quali la parte si
è avvalsa della facoltà di
versare il contributo nella
misura del 50 per cento,
sono fatti salvi gli atti
compiuti e non si fa luogo a
rimborso, a ripetizioni o a
integrazioni di quanto
pagato. |
1. Per i procedimenti
iscritti a ruolo dal 1^ marzo
2002 alla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono fatti salvi gli
atti compiuti e non si fa
luogo a rimborso, a
ripetizioni o a integrazioni
di quanto pagato. |
Frontespizio |
Testo articoli |