XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2639
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 marzo 2002, n.28, recante modifiche
all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, relative
al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti
giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla
legge 24 marzo 2001, n.89, in materia di equa riparazione, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi
5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1,
valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dal comma 4 della Tabella 1
allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.488, come sostituito
dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma
1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2002, N.28
All'articolo 1:
al comma 1, è premesso il seguente:
"01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:
"1. A tutti gli atti e provvedimenti dei
procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o
funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di
iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti
di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie
autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei
provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti
del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di
cancelleria non si applicano ai procedimenti non
giurisdizionali"";
al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le
parole: "i valori indicati nella tabella 1 allegata alla"
è inserita la seguente: "presente";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n.488, al secondo periodo, dopo le parole: "al
pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via
provvisionale," e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed è
prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della
parte obbligata al risarcimento del danno"";
al comma 3, è aggiunto il seguente periodo:
"Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti
periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte
è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione,
la ragione deve essere indicata nella dichiarazione.
Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore
del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo
scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1
allegata alla presente legge"";
al comma 4, capoverso 5-bis, le parole:
"dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni" ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'invito può essere inviato alla parte nel
domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio,
può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio
giudiziario";
al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: "in
corso di causa," sono inserite le seguenti: "i
procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro
2.500" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non
sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e
cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la
prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i
procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
libro quarto del codice di procedura civile";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si
applicano dal 1^ marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o
per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla
medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i
quali è stato depositato il ricorso alla data del 1^ marzo
2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del
presente articolo versando l'importo del contributo di cui
alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50
per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua
apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa
luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo
di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di
diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di
tassa fissa"";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n.488, è aggiunto il seguente:
"11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il
pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle
cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il
pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie".
6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:
"1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti
giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto
dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile
in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo
è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore
inferiore ad euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad
euro 1.033 e fino ad euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore ad
euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore ad
euro 25.823 e fino ad euro 51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore ad
euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore ad
euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad
euro 516.457"";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n.488, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla
sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il
contributo di cui alla lettera f) del comma 1"";
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge
23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:
"4. Il contributo dovuto per i procedimenti
speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del
contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per
morosità si determina in base all'importo dei canoni non
corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per
la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si
determina in base all'ammontare del canone per ogni
anno"";
al comma 9, all'alinea, la parola: "numero"
è sostituita dalla seguente: "comma" e al capoverso
4-bis le parole: "ad eccezione del capo I" sono
sostituite dalle seguenti: "capo VI" e la parola:
"numero" è sostituita dalla seguente: "comma";
ai commi 10 e 11, all'alinea, la parola:
"numero" è sostituita dalla seguente: "comma".
All'articolo 2, capoverso, dopo le parole: "Art.
5-bis." è inserita la seguente rubrica:
"(Gratuità del procedimento)" ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il procedimento iscritto prima
del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti
di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario".
All'articolo 3, comma 1, le parole: "l'indicazione
delle generalità delle parti e del codice fiscale," sono
sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle parti,
nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della
parte che iscrive la causa a ruolo,".
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "entrata
in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di
conversione" e le parole da: "e per i procedimenti, già
iscritti" fino a: "nella misura del 50 per cento"
sono soppresse.