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1. Il termine per la
presentazione della
dichiarazione riservata di
cui all'articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 25
settembre 2001, n.350,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n.409, è
prorogato al 15 maggio
2002. |
1. Identico. |
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2. Se alla data del 15
maggio 2002 il rimpatrio o la
regolarizzazione non sono
stati possibili, per cause
oggettive non dipendenti
dalla volontà
dell'interessato, gli effetti
di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n.350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n.409, si
producono comunque se: |
2. Se alla data del 15
maggio 2002 il rimpatrio o la
regolarizzazione non sono
stati possibili, per cause
oggettive non dipendenti
dalla volontà
dell'interessato, gli effetti
di cui all'articolo 14 del
citato decreto-legge n.350
del 2001, si producono
comunque se: |
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a) gli
interessati presentano entro
il 15 maggio 2002 apposita
dichiarazione riservata,
indicando, tra l'altro, le
cause ostative; |
a) identica; |
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b) il rimpatrio
o la regolarizzazione sono
comunque operati entro il 30
giugno 2002, e la
dichiarazione di cui alla
lettera a) è
conseguentemente
integrata. |
b) identica. |
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2-bis. La
determinazione dei redditi
derivanti dalle attività
rimpatriate per i quali i
soggetti interessati possono
avvalersi della disposizione
contenuta nel comma 8
dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001
può essere effettuata sulla
base del criterio presuntivo
indicato nell'articolo 6 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni. In
tal caso, sui redditi così
determinati, l'intermediario
al quale è presentata la
dichiarazione riservata
applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27
per cento. 2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio già perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalità previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale è stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis è versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione. |
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3. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro
dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, sono
stabiliti modalità e
contenuti della dichiarazione
riservata di cui al comma 2 e
della relativa
integrazione. |
3. Identico. |
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3-bis. Se l'importo
totale delle attività
finanziarie rimpatriate o
regolarizzate risultante
dall'integrazione della
dichiarazione riservata
di cui alla lettera b)
del comma 2 è inferiore a
quello indicato nella
dichiarazione riservata di
cui alla lettera a)
dello stesso comma 2, la
somma di cui all'articolo 12,
comma 1, del citato
decreto-legge n.350 del 2001,
versata in eccedenza, è
restituita all'interessato,
senza corresponsione di
interessi e l'intermediario
procede alla relativa
compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997,
n.241, e successive
modificazioni. 3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza". |
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1. All'articolo 17 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n.350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n.409,
recante, tra l'altro,
disposizioni urgenti in tema
di emersione di attività
detenute all'estero, è
aggiunto, in fine, il
seguente comma: |
1. Identico: |
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"2-ter. Le
disposizioni di cui al comma
2-bis non si applicano
ai casi di reati già estinti,
non punibili o non più
previsti come tali
dall'ordinamento, salvo che
per i delitti di associazione
per delinquere di tipo
mafioso, di corruzione, di
concussione, di estorsione,
di sequestro di persona a
scopo di estorsione, di
usura". |
"2-ter. Le
disposizioni di cui al comma
2-bis non si applicano
ai casi di reati già estinti,
non punibili o non più
previsti come tali
dall'ordinamento, salvo che
per i delitti di associazione
per delinquere di tipo
mafioso, di corruzione, di
concussione, di estorsione,
di sequestro di persona a
scopo di estorsione, di
usura, di traffico di
armi, di tratta e commercio
di schiavi, di alienazione e
acquisto di schiavi, di
produzione e traffico
illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope, di
associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, di
associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando
di tabacchi lavorati esteri,
nonché dei delitti aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n.203, e
comunque per i delitti puniti
con l'ergastolo ovvero con
pena edittale non inferiore
nel massimo a quindici anni
di reclusione". |
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1. Nei commi 1 e 4
dell'articolo 1 della legge
18 ottobre 2001, n.383, e
successive modificazioni ed
integrazioni, il termine del
30 giugno 2002 è prorogato al
30 novembre 2002. |
1. Alla legge 18 ottobre
2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002"; 2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello"; 3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente"; 4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della |
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dichiarazione di
emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere
a) e b) del comma
2, sono trattenute e versate
in un'unica soluzione, entro
il termine di presentazione
della medesima dichiarazione
ovvero, a partire dal
predetto termine, in sessanta
rate mensili, senza
interessi"; 5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA"; 6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002"; 7) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento"; |
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8) il comma 7 è
sostituito dal seguente: "7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione"; |
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b) dopo
l'articolo 1, è inserito il
seguente: "Art. 1-bis. - (Emersione progressiva) - 1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente: a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione; c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare; d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco. |
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2. Per la
presentazione del piano
individuale di emersione, gli
imprenditori che intendono
conservare l'anonimato
possono avvalersi delle
organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei
professionisti iscritti agli
albi dei dottori
commercialisti, dei
ragionieri e periti
commerciali e dei consulenti
del lavoro, che provvedono
alla presentazione del
programma al sindaco con
l'osservanza di misure idonee
ad assicurare la riservatezza
dell'imprenditore stesso. 3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5. 4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza. 5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attività. |
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6. Il sindaco o
l'organo di vigilanza
delegato verifica, entro
sessanta giorni dalla
scadenza dei termini fissati,
l'avvenuto adeguamento o
regolarizzazione agli
obblighi previsti dalla
normativa vigente, dandone
comunicazione
all'interessato.
L'adeguamento o la
regolarizzazione si
considerano, a tutti gli
effetti, come avvenuti
tempestivamente e determinano
l'estinzione dei reati
contravvenzionali e delle
sanzioni connesse alla
violazione dei predetti
obblighi. 7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1"; c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione". 2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo. 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione. |
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4. Alla constatazione
della violazione procedono
gli organi preposti ai
controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro. 5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16. |
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(Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli 1. Al decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato"; |
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b) all'articolo
8, comma 3-ter, le
parole: "o da Banche centrali
estere, anche in relazione
all'investimento delle
riserve ufficiali dello
Stato" sono sostituite dalle
seguenti: "da Banche centrali
estere o da organismi che
gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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(Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.431, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario". |
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