XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2592
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, recante
disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attività detenute all'estero e di lavoro
irregolare, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N.12
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "del decreto-legge 25
settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409" sono sostituite dalle
seguenti: "del citato decreto-legge n.350 del 2001";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La determinazione dei redditi derivanti
dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati
possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 può
essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi così
determinati, l'intermediario al quale è presentata la
dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma
2-bis è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo
apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il
sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è
perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di
rimpatrio già perfezionate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i soggetti
interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel
comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del
2001, secondo le modalità previste dal comma 2-bis del
presente articolo, mediante apposita comunicazione da
presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale
è stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso,
l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis è
versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli
interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a
quello di ricezione della comunicazione";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Se l'importo totale delle attività
finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante
dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla
lettera b) del comma 2 è inferiore a quello indicato
nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a)
dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma
1, del citato decreto-legge n.350 del 2001, versata in
eccedenza, è restituita all'interessato, senza corresponsione
di interessi e l'intermediario procede alla relativa
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive
modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n.
350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal
seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di
cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti
penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento
penale, di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza"".
All'articolo 2, comma 1, capoverso 2-ter, dopo
le parole: "di usura", sono aggiunte le seguenti: ",
di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di
alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e comunque
per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale
non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare) - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello
relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva
dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2,
sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero,
a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili,
senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli
obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di
inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta
agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione
di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2002";
7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di
emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore
sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il
triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di
unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di
lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed
istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di
licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte
del lavoratore al programma di emersione di cui al presente
articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di
conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro
emerso con effetto dalla data di presentazione della
dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti
di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso,
gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli
istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto
all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano
straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorità di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore.
Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano,
l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai
soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del
sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale,
dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei
registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e
degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche
all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale
correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non
preclude l'adesione ai programmi di emersione";
b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Emersione progressiva) - 1. In
alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli
imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede
l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano
individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva
regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente
a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un
periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente
prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento
agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori
che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita
dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione
del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di
emersione, gli imprenditori che intendono conservare
l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla
presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di
misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore
stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene
proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine
il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di
emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE,
secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il
prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe
eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i
soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso.
Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco
dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, la prosecuzione dell'attività.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato
verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli
obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone
comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati
contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione
dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione è presentata entro
il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti
dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui
all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e
1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la
dichiarazione di emersione prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto resta
ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e
4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001,
introdotte con il comma 1, lettera a), del presente
articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti
dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì
punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento
dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del
lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi
nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la
data di constatazione della violazione.
4. Alla constatazione della violazione procedono
gli organi preposti ai controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro.
5. Competente alla irrogazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del
comma 2 dell'articolo 16".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Integrazioni alla disciplina
dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari). - 1. Al decreto
legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al
regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
"c) Banche centrali o organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato";
b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole:
"o da Banche centrali estere, anche in relazione
all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da
organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
ai redditi di capitale divenuti esigibili nonché alle
plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di contrasto
del terrorismo internazionale sul piano finanziario). - 1.
All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001,
n.431, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei
cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per
il contrasto del terrorismo internazionale sul piano
finanziario"".
DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12