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1. Ai soli fini
dell'approvazione del
bilancio di previsione degli
enti locali per l'esercizio
finanziario 2002, l'ipotesi
di scioglimento di cui
all'articolo 141, comma 1,
lettera c), del testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, è disciplinata dalle
disposizioni del presente
articolo. |
1. Identico. |
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2. Trascorso il termine
entro il quale il bilancio
deve essere approvato senza
che sia stato predisposto
dalla giunta il relativo
schema, il prefetto nomina un
commissario affinché lo
predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In
tale caso e comunque quando
il consiglio non abbia
approvato nei termini di
legge lo schema di bilancio
predisposto dalla giunta, il
prefetto assegna al
consiglio, con lettera
notificata ai singoli
consiglieri, un termine non
superiore a venti giorni per
la sua approvazione, decorso
il quale si sostituisce,
mediante apposito
commissario,
all'amministrazione
inadempiente e inizia la
procedura per lo scioglimento
del consiglio. |
2. Identico. |
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3. Fermo restando, per
le finalità previste dal
presente decreto, che spetta
agli statuti degli enti
locali disciplinare le
modalità di nomina del
commissario per la
predisposizione dello schema
e per l'approvazione del
bilancio, nell'ipotesi di cui
all'articolo 141, comma 2,
del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, alla predetta nomina
provvede il prefetto nei soli
casi in cui lo statuto
dell'ente non preveda
diversamente. |
3. Fermo restando, per
le finalità previste dal
presente decreto, che spetta
agli statuti degli enti
locali disciplinare le
modalità di nomina del
commissario per la
predisposizione dello schema
e per l'approvazione del
bilancio non oltre il
termine di cinquanta giorni
dalla scadenza di quello
prescritto per l'approvazione
del bilancio stesso,
nell'ipotesi di cui
all'articolo 141, comma 2,
del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, alla predetta nomina
provvede il prefetto nei soli
casi in cui lo statuto
dell'ente non preveda
diversamente. |
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1. A valere sul fondo
ordinario per province e
comuni, come risultante per
l'anno 2002 in base alla
legislazione vigente, sono
destinati al finanziamento
delle unioni di comuni per
l'anno 2001 ulteriori 20
milioni di euro. |
1. Identico. |
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1-bis.
All'articolo 41, comma 1,
terzo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, dopo
le parole: "con decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze da emanare"
sono inserite le seguenti:
"di concerto con il Ministero
dell'interno". |
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1-ter. Alle
comunità montane Agno
Chiampo, Leogra Timonchio e
Alto Astico e Posina è
attribuito per l'anno 2002 un
contributo straordinario pari
a 1 milione di euro per la
realizzazione di investimenti
finalizzati allo sviluppo del
settore
turistico-alberghiero.
All'onere derivante dal
presente comma, pari a 1
milione di euro per l'anno
2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. 2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle |
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finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno. I
trasferimenti aggiuntivi così
determinati non sono soggetti
a riduzione per effetto di
altre disposizioni di
legge. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie. 6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1. |
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1. Il comma 2
dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n.448, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico. |
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"2. Per le
medesime finalità e nei
limiti stabiliti dal comma 1,
il complesso delle spese
correnti, per l'anno 2002,
rilevanti ai fini del calcolo
del disavanzo finanziario di
cui al comma 1, non può
superare l'ammontare degli
impegni a tale titolo assunti
nell'anno 2000 aumentati del
6 per cento". |
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2. Dopo il comma 4
dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è
inserito il seguente: |
2. Identico: |
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"4-bis. Ai
fini del rispetto dei limiti
di cui ai commi 2 e 4, per
gli enti che hanno
esternalizzato i servizi
negli anni 1997, 1998 e 1999,
la spesa corrente per l'anno
2000, relativa a tali
servizi, è convenzionalmente
commisurata alla spesa
corrente sostenuta nell'anno
precedente
l'esternalizzazione, nel caso
in cui tale spesa sia stata
superiore. Il complesso delle
spese correnti per l'anno
2002 deve essere, altresì,
calcolato al netto delle
maggiori spese conseguenti a
impostazioni contabili
diverse rispetto all'anno
2000, relative alla gestione
di servizi a carattere
imprenditoriale, nonché delle
maggiori spese rispetto
all'anno 2000 derivanti da
convenzioni con enti pubblici
o privati interamente
finanziate dai proventi delle
convenzioni stesse". |
"4-bis. Ai fini
del rispetto dei limiti di
cui ai commi 2 e 4, per gli
enti che hanno esternalizzato
i servizi negli anni 1997,
1998 e 1999, la spesa
corrente per l'anno 2000,
relativa a tali servizi, è
convenzionalmente commisurata
alla spesa corrente sostenuta
nell'anno precedente
l'esternalizzazione, nel caso
in cui tale spesa sia stata
superiore. Il complesso delle
spese correnti per l'anno
2002 deve essere, altresì,
calcolato al netto delle
maggiori spese conseguenti a
impostazioni contabili
diverse rispetto all'anno
2000, relative alla gestione
di servizi a carattere
imprenditoriale, nonché delle
maggiori spese rispetto
all'anno 2000 derivanti da
convenzioni con enti pubblici
o privati finanziate,
anche in quota parte, dai
proventi delle convenzioni
stesse". |
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3. Al comma 13
dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n.448, le
parole: "entro il mese di
febbraio 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro il mese di aprile
2002". |
3. Identico. |
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1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 268-bis. - (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività). - 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. |
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2. La prosecuzione
della gestione è affidata ad
una apposita commissione,
nominata dal Presidente della
Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno, oltre
che nei casi di cui al comma
1, anche nella fattispecie
prevista dall'articolo 268 ed
in quelli in cui la massa
attiva sia insufficiente a
coprire la massa passiva o
venga accertata l'esistenza
di ulteriori passività
pregresse. 3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato. 4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1. 5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto". |
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1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità". |
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1. All'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: "compresi nelle aree di cui all'articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "compresi nelle regioni individuate dall'articolo 44". 2. All'articolo 27, comma 13, della citata legge n.448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "sulle contabilità speciali di girofondi" sono sostituite dalle seguenti: "sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed"; |
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b) il secondo
periodo è sostituito dal
seguente: "Gli atti di
sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati sono
nulli; la nullità è
rilevabile d'ufficio e gli
atti non determinano obbligo
di accantonamento da parte
delle tesorerie medesime né
sospendono l'accreditamento
di somme nelle citate
contabilità speciali". |
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1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 48, è inserito il seguente: "48-bis. La proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al comma 48 può essere disposta fino ad un massimo di centocinquanta giorni nei confronti dei soggetti che, entro il 30 aprile 2002, mediante certificazione rilasciata da un professionista abilitato, dimostrino di aver completato l'allestimento per almeno il 75 per cento rispetto al progetto per l'aggiudicazione della gara". |
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