XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2580
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti
locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N.13
All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "per
l'approvazione del bilancio", sono inserite le seguenti:
"non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di
quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso".
All'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
"1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
emanare" sono inserite le seguenti: "di concerto con il
Ministero dell'interno".
1-ter. Alle comunità montane Agno Chiampo, Leogra
Timonchio e Alto Astico e Posina è attribuito per l'anno 2002
un contributo straordinario pari a 1 milione di euro per la
realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo del
settore turistico-alberghiero. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, analogamente a
quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001,
n.448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività
commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si
riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri
quadrati.
2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa
nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune
dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così
determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,
valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Per le insegne di esercizio di superficie
complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il
canone sono dovuti per l'intera superficie.
6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di
cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di
svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di
insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di
cui al comma 1".
All'articolo 3, comma 2, capoverso 4-bis,
secondo periodo, le parole: "interamente finanziate dai
proventi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziate,
anche in quota parte, dai proventi".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - 1. Dopo l'articolo 268 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il
seguente:
"Art. 268-bis. - (Procedura straordinaria per
fronteggiare ulteriori passività). - 1. Nel caso in cui
l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere
entro i termini di legge la procedura del dissesto per
l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta
determinazione della massa attiva e passiva dei debiti
pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco
dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una
chiusura anticipata e semplificata della procedura del
dissesto con riferimento a quanto già definito entro il
trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto
del parere della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali.
2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una
apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di
cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo
268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a
coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di
ulteriori passività pregresse.
3. La commissione è composta da tre membri e dura
in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti
sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili con documentata esperienza nel campo degli enti
locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è
proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco
dell'ente locale interessato.
4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo
previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al
presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è
definito con decreto del Ministro dell'interno ed è
corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di
cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato
accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a
carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La
somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente
con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno
annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e
sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso
in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti
pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su
parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del
dissesto".
Art. 3-ter. - 1. Al comma 1, numero 4),
dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "La pendenza di una lite in materia tributaria
ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del
presente decreto non determina incompatibilità".
Art. 3-quater. - 1. All'articolo 25, comma 10,
della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: "compresi
nelle aree di cui all'articolo 44" sono sostituite dalle
seguenti: "compresi nelle regioni individuate dall'articolo
44".
2. All'articolo 27, comma 13, della citata legge
n.448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sulle
contabilità speciali di girofondi" sono sostituite dalle
seguenti: "sulle contabilità speciali esistenti presso le
tesorerie dello Stato ed";
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente
notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli
atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle
tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme
nelle citate contabilità speciali".
Art. 3-quinquies. - 1. All'articolo 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 48, è inserito il
seguente:
"48-bis. La proroga del termine per la richiesta di
collaudo di cui al comma 48 può essere disposta fino ad un
massimo di centocinquanta giorni nei confronti dei soggetti
che, entro il 30 aprile 2002, mediante certificazione
rilasciata da un professionista abilitato, dimostrino di aver
completato l'allestimento per almeno il 75 per cento rispetto
al progetto per l'aggiudicazione della gara"".