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1. Al fine di evitare
l'imminente pericolo di
interruzione di fornitura di
energia elettrica su tutto il
territorio nazionale e di
garantire la necessaria
copertura del fabbisogno
nazionale, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici,
gli interventi di modifica e
ripotenziamento, nonché le
opere connesse e le
infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi,
sono dichiarati opere di
pubblica utilità e soggetti
ad una autorizzazione unica,
rilasciata dal Ministero
delle attività produttive, la
quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni
ed atti di assenso comunque
denominati, previsti dalle
norme vigenti, fatto salvo
quanto previsto al comma 4,
costituendo titolo a
costruire e ad esercitare
l'impianto in conformità al
progetto approvato. Resta
fermo il pagamento del
diritto annuale di cui
all'articolo 63, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504, e
successive modificazioni. |
1. Al fine di evitare
l'imminente pericolo di
interruzione di fornitura di
energia elettrica su tutto il
territorio nazionale e di
garantire la necessaria
copertura del fabbisogno
nazionale, sino alla
determinazione dei princìpi
fondamentali della materia in
attuazione dell'articolo 117,
terzo comma, della
Costituzione, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003,
previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici,
gli interventi di modifica
o ripotenziamento,
nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi,
sono dichiarati opere di
pubblica utilità e soggetti
ad una autorizzazione unica,
rilasciata dal Ministero
delle attività produttive, la
quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni
ed atti di assenso comunque
denominati, previsti dalle
norme vigenti, fatto salvo
quanto previsto al comma 4,
costituendo titolo a
costruire e ad esercire
l'impianto in conformità al
progetto approvato. Resta
fermo il pagamento del
diritto annuale di cui
all'articolo 63, commi 3 e 4,
del testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504, e
successive modificazioni. |
| 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della VIA, le opere di cui al presente articolo sono equiparate a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le | 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale ‰á4(VIA),‰á2 alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n.349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377, e successive modificazioni. Fino al |
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singole autorizzazioni
ambientali delle
Amministrazioni interessate e
degli enti pubblici
territoriali. L'esito
positivo della VIA
costituisce parte integrante
del procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria
si conclude in ogni caso
entro il termine di
centottanta giorni dalla data
di presentazione della
richiesta, comprensiva del
progetto preliminare e dello
studio di impatto
ambientale. |
recepimento della
direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre
1996, tale autorizzazione
comprende l'autorizzazione
ambientale integrata e
sostituisce, ad ogni effetto,
le singole autorizzazioni
ambientali di
competenza delle
Amministrazioni interessate e
degli enti pubblici
territoriali. L'esito
positivo della VIA
costituisce parte integrante
e condizione necessaria
del procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria
si conclude in ogni caso
entro il termine di
centottanta giorni dalla data
di presentazione della
richiesta, comprensiva del
progetto preliminare e dello
studio di impatto
ambientale. |
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3. L'autorizzazione
di cui al comma 2 indica le
prescrizioni e gli obblighi
di informativa posti a carico
del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e
la salvaguardia del sistema
elettrico nazionale e la
tutela ambientale, nonché il
termine entro il quale
l'iniziativa è realizzata.
L'autorizzazione, per la
quale nei tempi previsti per
il procedimento deve essere
sentito l'ente locale
competente, ha effetto di
variante degli strumenti
urbanistici e del piano
regolatore portuale, se le
modificazioni relative sono
state previste ed evidenziate
nel progetto approvato. |
3. L'autorizzazione
di cui al comma 1
indica le prescrizioni e gli
obblighi di informativa posti
a carico del soggetto
proponente per garantire il
coordinamento e la
salvaguardia del sistema
elettrico nazionale e la
tutela ambientale, nonché il
termine entro il quale
l'iniziativa è realizzata.
L'autorizzazione, per la
quale nei tempi previsti per
il procedimento deve essere
sentito l'ente locale
competente, ha effetto di
variante degli strumenti
urbanistici e del piano
regolatore portuale, se le
modificazioni relative sono
state previste ed evidenziate
nel progetto approvato. La
regione competente può
promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali
interessati dagli interventi
di cui al comma 1 per
l'individuazione di misure di
compensazione e riequilibrio
ambientale. |
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3-bis. Il Ministero
delle attività produttive, le
regioni e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani
(ANCI) costituiscono un
comitato paritetico per il
monitoraggio congiunto
dell'efficacia delle
disposizioni del presente
decreto e la valutazione
dell'adeguatezza della nuova
potenza installata. |
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4. Le disposizioni
del presente articolo si
applicano anche ai
procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto, eccetto
quelli per i quali sia
completata la procedura di
valutazione di impatto
ambientale, ovvero risulti in
via di conclusione il
relativo procedimento, su
dichiarazione del
proponente. |
4. Le disposizioni
del presente articolo si
applicano anche ai
procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto, eccetto
quelli per i quali sia
completata la procedura di
VIA, ovvero risulti in
via di conclusione il
relativo procedimento, su
dichiarazione del
proponente. |
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5. Fino al 31
dicembre 2003 è sospesa
l'efficacia dell'allegato IV
al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n.4 del 5 gennaio 1989,
dell'articolo 15 della legge
2 agosto 1975, n.393, del
decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1998,
n.53, relativamente alle
centrali termoelettriche e
turbogas, alimentate da fonti
convenzionali, di potenza
termica complessiva superiore
a 300 MW. |
5. Fino al 31
dicembre 2003 è sospesa
l'efficacia dell'allegato IV
al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n.4 del 5 gennaio 1989,
dell'articolo 15 della legge
2 agosto 1975, n.393, del
regolamento di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio
1998, n.53, relativamente
alle centrali termoelettriche
e turbogas, alimentate da
fonti convenzionali, di
potenza termica complessiva
superiore a 300 MW.
Restano fermi gli obblighi
di corresponsione dei
contributi dovuti sulla base
delle convenzioni in
essere. 5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. |
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(Misure per favorire la contendibilità 1. A decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010 a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287, e successive modificazioni. Il termine del 31 ottobre 2002 si intende prorogato per un periodo massimo di due mesi qualora il soggetto obbligato comunichi al Ministro delle attività produttive ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'impossibilità, per comprovati motivi tecnici e di mercato, di cedere la quota eccedente quella consentita dal primo periodo del presente comma entro il termine prestabilito e salvo diverso avviso dei citati Ministri. |
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2. Gli impianti di
produzione già autorizzati
sono mantenuti in stato di
perfetta efficienza dai
proprietari o dai titolari
dell'autorizzazione e sono
dismessi previa
autorizzazione da parte del
Ministero delle attività
produttive. Al fine di
garantire la piena
funzionalità del sistema
elettrico nazionale, gli
impianti idroelettrici di
pompaggio sono altresì
gestiti dai proprietari
assicurandone la continuità
produttiva e non concorrono,
per un periodo di due anni
dall'entrata in funzione del
sistema delle offerte di cui
all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79, alla
determinazione del prezzo
dell'energia elettrica, come
individuato in base al
medesimo sistema delle
offerte. 3. Il Ministero delle attività produttive, nel valutare le domande di autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli impianti medesimi. Tale disposizione non si applica se il proprietario promuove il riuso delle aree sulle quali insistono gli impianti per altra destinazione economica rilevante. 4. Entro il termine di cui al comma 1, l'ENEL Spa, ferma restando la cessione degli impianti individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.207 del 3 settembre 1999, individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti mid-merit, come definiti nel piano di cessione approvato con il medesimo decreto, eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con lettera C nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al citato decreto, e ne cede, utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietà ovvero la disponibilità a terzi, con esclusione |
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di società controllate o
collegate o controllate dalla
medesima controllante. Tenuto
conto delle cessioni degli
impianti di cui al presente
comma, all'ENEL Spa non può
essere richiesto di ridurre
ulteriormente la propria
capacità di generazione. (Oneri generali del 1. A far data dal 1^ settembre 2002, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, sono costituiti da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti; b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; |
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c) l'applicazione di
condizioni tariffarie
favorevoli per le forniture
di energia elettrica previste
dalle disposizioni richiamate
nell'articolo 2, punto 2.4,
della deliberazione
dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas del 26
giugno 1997, n. 70, e dal
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 19
dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.39
del 16 febbraio 1996; d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996. 2. Dal 1^ settembre 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici. E' confermata l'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 2000 e nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a formulare la proposta di cui |
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al comma 11, primo
periodo, dell'articolo 3 del
decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79. Decorso detto
termine, il Ministro delle
attività produttive, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, provvede comunque
all'individuazione degli
oneri di cui al comma 11,
primo periodo, dell'articolo
3 del citato decreto
legislativo. 4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti disposizioni in materia. |
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