XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2523




Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2002.


Misure urgenti per
garantire la sicurezza del
sistema elettrico
nazionale.
Misure urgenti per
garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale e
per favorire la
contendibilità dell'offerta
nel mercato dell'energia
elettrica, nonché
disposizioni concernenti gli
oneri generali del sistema
elettrico.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

              Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

              Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

              Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

              Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, di attuazione della citata direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'articolo 1 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la tutela della sicurezza e dell'economicità del sistema elettrico nazionale;
              Tenuto conto che le attuali previsioni sulla crescita del fabbisogno nazionale di energia elettrica e sulla disponibilità di potenza di generazione segnalano una situazione di imminente incompatibilità con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico, rendendo pertanto necessario il rafforzamento urgente del parco di generazione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia;

              Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per garantire la sicurezza del sistema, evitando interruzioni del servizio e crisi nella fornitura di energia elettrica, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza;

              Considerata, in relazione ai tempi minimi necessari per la realizzazione di nuovi impianti, non più differibile l'adozione di norme per accelerare tali realizzazioni ed assicurare, su tutto il territorio nazionale, la fornitura di un servizio pubblico essenziale, necessario per salvaguardare lo sviluppo economico del Paese, nonché l'attuale livello qualitativo di vita;
              Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1^ febbraio 2002;

              Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle infrastrrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Misure urgenti per
garantire la sicurezza
del sistema elettrico
nazionale).
Articolo 1.

(Misure urgenti per
garantire la sicurezza
del sistema elettrico
nazionale).

1. Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni.
1. Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della VIA, le opere di cui al presente articolo sono equiparate a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale ‰á4(VIA),‰á2 alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n.349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377, e successive modificazioni. Fino al
singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.
recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.
5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n.393, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n.53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.
5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n.393, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n.53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.

5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
Articolo 1-bis.

(Misure per favorire la contendibilità
dell'offerta
nel mercato dell'energia
elettrica).

1. A decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010 a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287, e successive modificazioni. Il termine del 31 ottobre 2002 si intende prorogato per un periodo massimo di due mesi qualora il soggetto obbligato comunichi al Ministro delle attività produttive ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'impossibilità, per comprovati motivi tecnici e di mercato, di cedere la quota eccedente quella consentita dal primo periodo del presente comma entro il termine prestabilito e salvo diverso avviso dei citati Ministri.
2. Gli impianti di produzione già autorizzati sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresì gestiti dai proprietari assicurandone la continuità produttiva e non concorrono, per un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al medesimo sistema delle offerte.
3. Il Ministero delle attività produttive, nel valutare le domande di autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli impianti medesimi. Tale disposizione non si applica se il proprietario promuove il riuso delle aree sulle quali insistono gli impianti per altra destinazione economica rilevante.
4. Entro il termine di cui al comma 1, l'ENEL Spa, ferma restando la cessione degli impianti individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.207 del 3 settembre 1999, individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti mid-merit, come definiti nel piano di cessione approvato con il medesimo decreto, eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con lettera C nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al citato decreto, e ne cede, utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietà ovvero la disponibilità a terzi, con esclusione
di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma, all'ENEL Spa non può essere richiesto di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione.


Articolo 1-ter.

(Oneri generali del
sistema elettrico).

1. A far data dal 1^ settembre 2002, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 giugno 1997, n. 70, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

2. Dal 1^ settembre 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici. E' confermata l'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 2000 e nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a formulare la proposta di cui
al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Decorso detto termine, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede comunque all'individuazione degli oneri di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo.
4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti disposizioni in materia.

Articolo 2.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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