XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2523
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N.7
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole:
"fabbisogno nazionale" sono inserite le seguenti: ",
sino alla determinazione dei princìpi fondamentali della
materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano", le parole: "e ripotenziamento" sono
sostituite dalle seguenti: "o ripotenziamento" e la
parola: "esercitare" è sostituita dalla seguente:
"esercire"; al secondo periodo, le parole: "del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504" sono sostituite
dalle seguenti: "del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504";
al comma 2, al primo periodo, dopo la parola:
"Amministrazioni" sono inserite le seguenti: "statali
e locali" e sono soppresse le parole: "ed
integrazioni"; il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Ai soli fini del rilascio della valutazione di
impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8
luglio 1986, n.349, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 agosto 1988, n.377, e successive
modificazioni"; al terzo periodo, dopo le parole: "della
direttiva 96/61/CE" sono inserite le seguenti: "del
Consiglio, del 24 settembre 1996," e dopo le parole:
"autorizzazioni ambientali" sono inserite le seguenti:
"di competenza"; al quarto periodo, dopo la parola:
"integrante" sono inserite le seguenti: "e condizione
necessaria";
al comma 3, le parole: "comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 1" ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La regione competente può
promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali
interessati dagli interventi di cui al comma 1 per
l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio
ambientale";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le
regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio
congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza
installata";
al comma 4, le parole: "la procedura di
valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle
seguenti: "la procedura di VIA";
al comma 5, le parole: "del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53" sono
sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n.
53", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei
contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere";
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. (Misure per favorire la contendibilità
dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica).- 1. A
decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010 a
nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o
indirettamente, di più del 50 per cento del totale della
potenza efficiente lorda installata in Italia per la
produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia,
calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui
all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287, e
successive modificazioni. Il termine del 31 ottobre 2002 si
intende prorogato per un periodo massimo di due mesi qualora
il soggetto obbligato comunichi al Ministro delle attività
produttive ed al Ministro dell'economia e delle finanze
l'impossibilità, per comprovati motivi tecnici e di mercato,
di cedere la quota eccedente quella consentita dal primo
periodo del presente comma entro il termine prestabilito e
salvo diverso avviso dei citati Ministri.
2. Gli impianti di produzione già autorizzati sono
mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o
dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa
autorizzazione da parte del Ministero delle attività
produttive. Al fine di garantire la piena funzionalità del
sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di
pompaggio sono altresì gestiti dai proprietari assicurandone
la continuità produttiva e non concorrono, per un periodo di
due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79, alla determinazione del prezzo dell'energia
elettrica, come individuato in base al medesimo sistema delle
offerte.
3. Il Ministero delle attività produttive, nel valutare
le domande di autorizzazione per la dismissione di impianti
presentate ai sensi del comma 2 ovvero nei casi di
inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può
disporre l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli
impianti medesimi. Tale disposizione non si applica se il
proprietario promuove il riuso delle aree sulle quali
insistono gli impianti per altra destinazione economica
rilevante.
4. Entro il termine di cui al comma 1, l'ENEL Spa, ferma
restando la cessione degli impianti individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.207 del 3
settembre 1999, individua, per l'eventuale capacità eccedente
la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti
mid-merit, come definiti nel piano di cessione approvato
con il medesimo decreto, eventualmente aggiungendoli alla
società per azioni individuata con lettera C nel piano per le
cessioni di cui all'allegato A al citato decreto, e ne cede,
utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietà ovvero la
disponibilità a terzi, con esclusione di società controllate o
collegate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto
conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma,
all'ENEL Spa non può essere richiesto di ridurre ulteriormente
la propria capacità di generazione.
Art. 1-ter. (Oneri generali del sistema
elettrico).- 1. A far data dal 1^ settembre 2002,
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui
all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del
combustibile nucleare e alle attività connesse e
conseguenti;
b) i costi relativi all'attività di ricerca e
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse
generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie
favorevoli per le forniture di energia elettrica previste
dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas del 26 giugno 1997, n. 70, e dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 16
febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti
dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di
scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato
dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali
assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non
possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della
direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996.
2. Dal 1^ settembre 2002 non si applica la
compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta da impianti idroelettrici e
geotermoelettrici. E' confermata l'efficacia delle
disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26
gennaio 2000 e 17 aprile 2001, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 2000 e
nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 2001, con
abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del
presente articolo.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, a
formulare la proposta di cui al comma 11, primo periodo,
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.
Decorso detto termine, il Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede comunque all'individuazione degli oneri di cui al
comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo.
4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla
base delle precedenti disposizioni in materia".
Il titolo è sostituito dal seguente: "Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e per favorire la contendibilità dell'offerta nel
mercato dell'energia elettrica, nonché disposizioni
concernenti gli oneri generali del sistema elettrico".
DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 7