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1. A decorrere dal 1^
maggio 2002 cessa ogni
intervento dello Stato
diretto a fronteggiare le
conseguenze della crisi
derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina,
conseguentemente le
associazioni rappresentative
del settore, a decorrere
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
stipulano appositi accordi
interprofessionali di filiera
aventi l'obiettivo di
ripristinare normali
condizioni di mercato. |
1. Al fine di
assicurare, sotto il
controllo dell'autorità
sanitaria pubblica competente
per territorio,
l'eliminazione dei materiali
che, classificati a rischio
dalla normativa comunitaria,
non possono essere utilizzati
in alcun ciclo produttivo in
attuazione della decisione
n.2000/766/CE del Consiglio,
del 4 dicembre 2000, nonché i
processi di tracciabilità di
tutte le parti degli animali
allevati e macellati sul
territorio nazionale, è
riconosciuto, per il periodo
dal 1^ gennaio 2002 al 31
ottobre 2002, un contributo
di: a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio; b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio. |
|
2. A decorrere dal 1^
gennaio 2002 e fino al 30
aprile 2002, fermi restando
gli obblighi di incenerimento
o coincenerimento previsti
dal decreto-legge 11 gennaio
2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49, di seguito
citato: "decreto-legge n. 1
del 2001", l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, di
seguito denominata:
"Agenzia", riconosce al
soggetto che assicura la
distruzione dei materiali e
dei prodotti di cui agli
articoli 1 e 2 del
decreto-legge n. 1 del 2001
le seguenti indennità
forfettarie
onnicomprensive: a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001; b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001. |
2. Le attività di cui
al comma 1 possono essere
svolte dall'organizzazione
interprofessionale di
settore, di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n.173, come
modificato dall'articolo 25
del decreto legislativo 18
maggio 2001, n.228, o da
consorzi con personalità
giuridica di diritto privato,
aventi lo scopo anche di
valorizzazione energetica. Lo
statuto - approvato dal
Ministero delle politiche
agricole e forestali, di
concerto con il Ministero
della salute ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio, ovvero dalla
regione competente per
territorio in caso di
consorzio regionale - regola
l'attività di raccolta, di
trasformazione e distruzione,
nonché gli obblighi dei
consorziati e dei
detentori. |
|
3. Al fine di
favorire il ripristino delle
normali condizioni di
smaltimento dei residui di
macellazione e di consentire
l'operatività dei relativi
accordi di filiera,
l'Agenzia, dal 1^ gennaio al
30 aprile 2002, assicura lo
stoccaggio dei materiali
trasformati a basso rischio
presso i depositi dalla
stessa Agenzia individuati.
Il materiale conferibile è
quello prodotto dal 1^
gennaio al 31 marzo 2002; dal
1^ maggio 2002 le spese di
stoccaggio sono a carico dei
conferenti. |
3. I materiali ad
alto rischio ottenuti negli
allevamenti e macelli di
avicoli, non colpiti da
influenza aviaria, possono
essere destinati agli
impianti per la produzione di
esche per la pesca sportiva
sotto controllo e vigilanza
veterinaria e con modalità
stabilite dal Ministero della
salute. |
|
4. Il pagamento
delle indennità e dei
contributi di cui ai commi 1,
7, 8 e 12 del presente
articolo è effettuato
dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, di
seguito denominata "Agenzia".
I materiali di cui alle
lettere a) e b)
del comma 1 sono
obbligatoriamente lavorati in
impianti differenti. Con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sono determinate le
modalità di attuazione del
comma 1. 5. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto n.307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n.144, per gli scopi di cui al presente comma. |
|
6. I materiali di
cui al comma 5, impiegati per
la produzione di energia
elettrica, sono considerati
fonti rinnovabili con
applicazione degli incentivi
previsti dall'articolo 8,
comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998,
n.448, e successive
modificazioni. Per
l'utilizzazione a fini
energetici di detti materiali
si applica la normativa
vigente in materia di
certificati verdi la cui
tariffa sarà riconosciuta in
quota parte all'effettivo
utilizzo dei medesimi
materiali in impianti
dedicati o convenzionali. 7. A partire dal 1^ gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subìto nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto |
|
l'abbattimento dei capi.
L'ammontare e le modalità di
erogazione delle provvidenze
del presente comma sono
determinati con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
|
4. L'indennizzo per
la macellazione di cui
all'articolo 7-bis,
comma 2, lettera b),
del decreto-legge n. 1 del
2001, è esteso fino al 30
giugno 2001. 5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1^ aprile - 30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001. |
8. L'indennizzo
per la macellazione di cui
all'articolo 7-bis,
comma 2, lettera b),
del citato
decreto-legge n.1 del 2001
è esteso fino al 30 giugno
2001; l'importo per
ogni bovino macellato nel
periodo 1^ aprile-30 giugno
2001 è corrisposto nella
misura del 50 per cento
dell'importo massimo previsto
dal medesimo articolo
7-bis, comma 2,
lettera b). |
|
9. A decorrere dal 1^
novembre 2002, per assicurare
la copertura dei costi
connessi agli obblighi di
smaltimento dei materiali di
cui al comma 1 ed alle
attività previste dal
medesimo comma 1, nonché per
determinare le condizioni
finalizzate a ripristinare
normali condizioni di
mercato, è istituito, con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001,
n.228, il tavolo della
filiera zootecnica,
coordinato dal Ministro delle
politiche agricole e
forestali, cui partecipano,
per le finalità previste dal
presente comma, anche
rappresentanti delle
associazioni nazionali dei
consumatori. A tal fine le
associazioni rappresentative
di tutta la filiera
zootecnica stipulano, entro
il 15 settembre 2002, un
apposito accordo
interprofessionale i cui
risultati sono recepiti con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro
delle politiche agricole e
forestali, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro il
15 ottobre 2002, sono
determinati - anche in caso
di mancata stipula
dell'accordo suddetto - i
soggetti obbligati al
prelievo e al versamento
delle somme, destinate alle
finalità di cui al presente
comma, nonché l'aliquota e le
modalità di prelievo e di
versamento delle somme stesse
in un apposito Fondo
istituito presso l'Agenzia
per il coordinamento
dell'emergenza conseguente
all'encefalopatia spongiforme
bovina, senza oneri a carico
della finanza pubblica. 10. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della |
|
salute, il Ministro
dell'economia e delle finanze
e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede al
riparto delle risorse del
Fondo di cui al comma 9,
destinate alle attività di
cui al comma 1 in relazione
alle necessità derivanti
dalle esigenze
territoriali. |
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|
1. Le somme dovute e non
corrisposte per effetto della
sospensione dei termini di
cui all'articolo 7-ter,
comma 2, del decreto-legge n.
1 del 2001, e successive
modificazioni, sono versate,
a decorrere dal 1^ gennaio
2003, in cinquanta rate
mensili. |
11. Le somme
dovute e non corrisposte per
effetto della sospensione dei
termini di cui all'articolo
7-ter, comma 2, del
citato decreto-legge
n.1 del 2001, e successive
modificazioni, sono versate,
a decorrere dal 1^ gennaio
2003, in cinquanta rate
mensili. |
|
12. E' autorizzata la
concessione di un'indennità,
che non contribuisce alla
formazione di reddito, nella
misura massima di 40.000
euro, erogata in favore dei
soggetti colpiti dalla
variante della malattia di
Creutzfeldt-Jakob a parziale
copertura delle relative
spese mediche. Con decreto
del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro
delle politiche agricole e
forestali, sono determinate
le modalità di erogazione
della suddetta indennità. 13. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto. |
|
|
|
1. Al fine di assicurare
il finanziamento per le
misure previste dall'articolo
1, comma 5, nonché per le
indennità e gli indennizzi di
cui all'articolo 7-bis,
comma 2, lettere c) ed
e), del decreto-legge
n. 1 del 2001, nonché le
risorse necessarie per lo
stoccaggio delle farine di
carne detenute dall'Agenzia,
e per il pagamento dell'IVA
per le misure per le quali è
dovuta, il Fondo di cui al
citato articolo
7-bis, comma 1, è
incrementato di 31,331
milioni di euro. |
14. Al fine di
assicurare il finanziamento
delle misure previste
dai commi 7, 8, 12 e dal
presente comma, nonché per
eventuali maggiori esigenze
relative al comma 1, e, a
partire dal 1^ gennaio 2002,
per assicurare le risorse
necessarie per lo stoccaggio
delle farine di carne
detenute dall'Agenzia in
attuazione di precedenti
disposizioni legislative,
nonché per il pagamento
dell'IVA per le misure per le
quali è dovuta, il Fondo di
cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del citato
decreto-legge n.1 del 2001,
è incrementato di
56.805 milioni di
euro. |
|
2. Il riparto
dell'importo di cui al comma
1 è operato dal Commissario
straordinario del Governo per
il coordinamento
dell'emergenza conseguente
alla encefalopatia
spongiforme bovina, d'intesa
con i Ministri dell'economia
e delle finanze, delle
politiche agricole e
forestali, della salute e con
la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
15. Il riparto
dell'importo di cui al comma
14 è operato dal
Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento
dell'emergenza conseguente
alla BSE, d'intesa con
i Ministri dell'economia e
delle finanze, delle
politiche agricole e
forestali, della salute e con
la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
|
(Contratto di affitto di 1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n.79, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. In deroga al disposto del comma 6, lettere a) e b), i produttori titolari di quota nelle cui aziende siano stati riscontrati e accertati casi di positività alla BSE, possono stipulare, in via eccezionale, contratti di affitto della quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata alla campagna lattiero-casearia in corso. Per la sola campagna lattiero-casearia 2001-2002 la stipula dei contratti di cui al comma 6, nonché la loro comunicazione e validazione da parte delle amministrazioni competenti, potrà essere effettuata entro la data del 31 marzo 2002". |
|
(Interventi per la bufala 1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche vanno tutelate dall'immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; va altresì tutelato da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore. 2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, di concerto con il Ministero della salute, definiscono piani straordinari di intervento che possono derogare, fino ad un massimo di sei anni, alle normative nazionali e regionali di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani dovranno garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie. 3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle regioni interessate. |
|
(Modifica alla legge 23 1. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono inserite le seguenti: "e di indennizzo". |
|
|
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|
1. Al fine di consentire
l'attuazione dei programmi
pluriennali di orientamento
per la flotta da pesca e di
assicurare l'integrale
utilizzo delle risorse
comunitarie recate dallo
Strumento finanziario di
orientamento della pesca
(SFOP) per il periodo di
programmazione 2000-2006, il
Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n.
183, è autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su
richiesta del Ministero delle
politiche agricole e
forestali, le quote di
contributi comunitari e
statali relative alle azioni
di adeguamento dello sforzo
di pesca, nonché di rinnovo
della flotta e di
ammodernamento delle navi da
pesca, previste per il
biennio 2000-2001. Per le
annualità successive il Fondo
procede alle relative
anticipazioni, sulla base
dello stato di avanzamento
dei programmi. |
1. Identico. |
|
2. Per il reintegro
delle somme anticipate dal
Fondo di cui al comma 1, si
provvede, per la parte
comunitaria, con imputazione
agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo
di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e,
per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore dei
medesimi programmi
nell'ambito delle procedure
della citata legge n. 183 del
1987. |
2. Identico. |
|
3. Al fine di
assicurare la piena
realizzazione delle misure
previste dallo Strumento
finanziario di orientamento
della pesca e di garantire il
conseguimento degli obiettivi
di coesione sociale ed
economica stabiliti
dall'Unione europea, il
Ministero delle politiche
agricole e forestali, nei
limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al punto 2
della delibera CIPE n. 119/99
del 30 giugno 1999,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 27
ottobre 1999, provvede alla
definitiva liquidazione,
entro il 30 giugno 2002,
delle istanze di
finanziamento relative alla
regione Abruzzo, presentate
ai sensi del Regolamento
(CEE) n. 2080/93 del
Consiglio, del 20 luglio
1993, entro il 31 dicembre
1998, applicando i massimali
previsti a tale data per le
regioni dell'obiettivo 1. |
3. Identico. |
|
4. A valere sulle
disponibilità finanziarie di
cui al comma 3, il Ministero
delle politiche agricole e
forestali ammette al
finanziamento e liquida entro
il 30 giugno 2002 le istanze
relative alle misure di
arresto definitivo
dell'attività di pesca e di
rinnovo e ammodernamento
delle unità iscritte negli
uffici marittimi ricadenti
nella regione Molise.
Parimenti sono liquidati
entro lo stesso termine, i
progetti realizzati o in
corso di ultimazione,
ricadenti su tutto il
territorio nazionale, le cui
istanze sono state presentate
al Ministero entro il 31
dicembre 1999. |
4. Identico. |
|
5. Al decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642,
nella Tabella, Allegato B,
numero 21-bis, dopo le
parole: "al settore agricolo"
sono inserite le seguenti: "e
della pesca". |
5. Identico. |
|
5-bis. Il primo
comma dell'articolo 408 del
regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione
(navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio
1952, n.328, è sostituito dal
seguente: "La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia, nel rispetto della pertinente normativa internazionale". |
|
5-ter.
All'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 14
febbraio 1992, n.508, le
parole: "o sotterramento
conformemente all'articolo 3,
commi 3 e 4" sono sostituite
dalle seguenti: ",
sotterramento o recapito in
mare aperto, per i soli
scarti derivanti dalla
decapitazione ed
eviscerazione della prima
lavorazione del pesce
azzurro, conformemente
all'articolo 3, commi 3 e 4,
e con le modalità operative e
nei punti stabiliti dalla
Capitaneria di porto
territorialmente competente,
con l'ausilio di
un'imbarcazione idonea al
trasporto di contenitori
autorizzati ai sensi del
decreto ministeriale 26
aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n.105 del 7 maggio 1994". 5-quater. Al fine di assicurare il rilancio dell'occupazione e garantire il perseguimento degli obiettivi di integrazione previsti dai Patti territoriali per l'agricoltura e la pesca, il ritiro di capacità per realizzare nuovi pescherecci è determinato in misura non inferiore al 50 per cento, a condizione che la nuova capacità introdotta non determini il superamento degli obiettivi globali fissati per la flotta peschereccia italiana dal programma di orientamento pluriennale e subordinatamente al parere favorevole della Commissione europea. 5-quinquies. Al fine di proseguire nell'attività di interesse pubblico volta a favorire il processo di modernizzazione del settore ittico, sono mantenute in capo al Consorzio unitario di garanzia collettiva al credito le risorse finanziarie assegnate ai sensi del regolamento (CEE) n.2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per essere destinate |
|
alla garanzia delle
iniziative previste dai
regolamenti (CE) n.2792/1999
del Consiglio, del 17
dicembre 1999, n.366/2001
della Commissione, del 22
febbraio 2001, e n.2561/2001
del Consiglio, del 17
dicembre 2001, nonché dalle
misure previste dalla
normativa nazionale e
regionale in favore del
settore. 5-sexies. Ad integrazione dei fondi di garanzia di cui al comma 5-quinquies, sono assegnate, per la stessa finalità, le disponibilità residue di cui alla delibera CIPE 30 giugno 1999, n.119. 5-septies. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, sono ridotti a quindici giorni. |
|
|
|
|
1. All'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo
il comma 17 è inserito il
seguente: "17-bis. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco". |
1. Identico. |
|
1-bis. Il comma
4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 27 maggio 1999,
n.165, deve intendersi nel
senso che il patrocinio ivi
previsto ha carattere non
esclusivo. |
|
|
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| 1. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 122, si applicano, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche a favore delle imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonché del decreto-legge |
1. Identico. |
|
6 dicembre 1990, n. 367,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
gennaio 1991, n. 31. Sono
fatte salve le competenze
delle regioni di cui
all'articolo 128, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. |
|
1-bis. Per gli
impianti pioppicoli, la
perdita del prodotto legnoso
può essere assimilata alla
perdita dei semilavorati e
ammessa a contributo sulla
base del valore del legno in
rapporto all'età
dell'impianto. La perdita di
colture ancora presenti in
campo può essere altresì
assimilata alla perdita di
scorte. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, limitatamente all'anno 2002, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni, con riferimento all'alluvione del 2000. 1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 1,78 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. |
|
1-quinquies.
All'articolo 5-bis
della legge 31 gennaio 1994,
n.97, il comma 3 è sostituito
dal seguente: "3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge". 1-sexies. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti. |
|
(Garanzie a favore di 1. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è abrogato. |
|
(Ulteriori interventi per il patrimonio idrico 1. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 gli enti indicati alle lettere da a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2002. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche". |
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2. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. E' consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza". |
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2. Limitatamente alle
aziende agricole danneggiate
dagli eventi alluvionali
dell'ottobre 2000, non si
applica la limitazione
percentuale prevista per
l'indennizzo del danno di cui
all'articolo 3, comma 1,
della legge 14 febbraio 1992,
n.185, e successive
modificazioni. 3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) e f), della legge 14 febbraio 1992, n.185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
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Articolo
(Centri autorizzati di 1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, le parole da: "che svolgono servizi analoghi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e da cooperative formate da agricoltori o produttori". (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: "Art. 121. (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà) - 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni. |
|
2. Per il
salvataggio delle imprese di
cui al comma 1 sono concessi
aiuti di tesoreria sotto
forma di garanzia di crediti
o di erogazione di crediti ai
tassi di riferimento adottati
dalla Commissione europea,
nonché aiuti per la
ristrutturazione mediante il
concorso nel pagamento degli
interessi, nella misura
massima del 3 per cento ed
entro il limite di impegno di
20.658.276 euro, sui mutui di
ammortamento a quindici anni,
di cui tre di
preammortamento, contratti in
applicazione dei regimi di
aiuto di cui al comma 1. Gli
oneri relativi agli aiuti per
il salvataggio sono dedotti
dall'ammontare degli aiuti
previsti per la
ristrutturazione. 3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale. |
|
4. Il Ministero
delle politiche agricole e
forestali, sulla base delle
domande presentate a seguito
dell'avviso di manifestazione
di interesse pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n.240 del 15 ottobre 2001,
notifica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, i regimi di aiuto di
cui al comma 1 alla
Commissione europea ai sensi
del regolamento (CE)
n.659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999. 5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni. 6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2002". |
|
(Disposizioni concernenti il settore ittico e modifica al decreto legislativo n. 626 1. L'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n.290, è abrogato. 2. All'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modificazioni, dopo le parole: "i titolari degli scarichi esistenti", sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per le imprese di cui al comma 11-bis,". 3. All'articolo 62 del citato decreto legislativo n.152 del 1999, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Per le imprese ittico conserviere, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto |
|
legislativo entro cinque
anni dalla data di entrata in
vigore del decreto
legislativo stesso. Il
termine per l'adeguamento
vale anche nel caso degli
scarichi per i quali
l'obbligo di autorizzazione
preventiva viene introdotto
dal presente decreto
legislativo. I titolari degli
scarichi esistenti ed
autorizzati procedono alla
richiesta di autorizzazione
in conformità al presente
decreto legislativo allo
scadere dell'autorizzazione e
comunque non oltre cinque
anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
legislativo". 4. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è differito al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626 del 1994. 5. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni. |
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(Contributo all'Institute Agricole Régional della Valle 1. E' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2002, di euro 750.000 per l'anno 2003 e di euro 500.000 per l'anno 2004, da destinare all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico. 2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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| 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui | 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui |
|
all'articolo 129, comma
1, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, quanto a euro 2.120.000
per l'anno 2002, mediante
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo
25 della legge 17 maggio
1999, n. 144, quanto a euro
8.745.000 per l'anno 2002,
mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 15, comma
1, della legge 27 marzo 2001,
n. 122, e, quanto a euro
31.530.000 per l'anno 2002 e
1.700.000 per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo Speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
medesimo. |
all'articolo 129, comma
1, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000,
n.388; quanto ad
euro 2.120.000 per l'anno
2002, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 25 della
legge 17 maggio 1999, n.144;
quanto ad euro
8.745.000 per l'anno 2002,
mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 15, comma
1, della legge 27 marzo 2001,
n.122, e, quanto ad
euro 31.530.000 per l'anno
2002 e 1.700.000 per ciascuno
degli anni 2003 e 2004,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero; quanto ad euro
50.000.000 per l'anno 2002,
mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa
prevista dalla legge 8
novembre 2000, n.328, come
determinata dalla Tabella C
della legge 28 dicembre 2001,
n.448; quanto ad euro
50.000.000 per l'anno 2002,
mediante utilizzo delle
disponibilità esistenti sul
conto corrente infruttifero
n.23507 presso la Tesoreria
centrale dello Stato,
intestato al Fondo di
rotazione per lo sviluppo
della meccanizzazione in
agricoltura, di cui alla
legge 27 ottobre 1966, n.910.
Tale somma dovrà essere
versata all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnata alla
pertinente unità previsionale
di base dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
e destinata all'Agenzia per
le erogazioni in
agricoltura. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione
dell'articolo 4, comma 5,
valutato in euro 500.000
annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 1, comma
1, della legge 8 agosto 1991,
n. 267, come determinata
dalla Tabella C della legge
28 dicembre 2001, n. 448. |
2.
Identico. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Identico. |
|
(Lotta agli incendi 1. A decorrere dall'anno 2002, per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. |
|
(Interventi nel settore della bonifica e 1. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale, nonché il recupero di risorse idriche disponibili, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 15.494.000 a decorrere dall'anno 2002. 2. All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "l-bis) Consorzio interregionale Basso Livenza per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004; l-ter) Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004; l-quater) Acquedotto pugliese di Bari, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004". |
|
3. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 2, pari a 1.500
migliaia di euro per l'anno
2002, 3.000 migliaia di euro
per l'anno 2003 e 4.500
migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. 4. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nelle aree agricole colpite dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di euro 10.329.000, a decorrere dall'anno 2002. 5. La ripartizione tra le regioni del limite di impegno di cui al comma 4 è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini. |
|
6. Nell'ambito
delle risorse finanziarie di
cui ai decreti legislativi 18
maggio 2001, n.227 e n. 228,
un importo pari a 5 milioni
di euro a partire dall'anno
2002 è destinato al
finanziamento del fondo di
riassicurazione dei rischi
atmosferici di cui
all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000,
n.388. 7. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n.448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n.817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n.SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n.448 del 2001 decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. |
|
8. All'articolo
47, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n.448, dopo le
parole: "La Cassa depositi e
prestiti può concedere
finanziamenti" sono inserite
le seguenti: "all'ISMEA". 9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari ad euro 25.823.000 a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. (Interventi per il settore 1. La contabilità speciale n.1432 intestata al Fondo di rotazione per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto-legge 12 agosto 1983, n.371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n.546, è soppressa. 2. La disponibilità di euro 15.863.059,33, proveniente dall'estinzione della contabilità speciale, di cui al comma 1, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'unità previsionale di base 3.2.3.9 - |
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Interventi nel settore
agricolo e forestale -
capitolo 7811 "Fondo per lo
sviluppo in agricoltura",
dello stato di previsione
della spesa del Ministero
delle politiche agricole e
forestali, per la
realizzazione di interventi
connessi alle necessità di
ristrutturazione del settore
bieticolo-saccarifero, previa
comunicazione alla
Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato CE. |
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1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere
per la conversione in
legge. |
Identico. |
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Testo articoli |