XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2516




Decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio
2002.


Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di
crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per
l'agricoltura.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;

          Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini relativi ai predetti interventi;
          Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2001;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori interventi per la zootecnia e per il rilancio del settore della pesca, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa;

          Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, relativamente al settore agricolo, la rinegoziazione di mutui onerosi ed il riconoscimento del diritto di prelazione;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.
Articolo 1.

(Misure dirette a
fronteggiare le conseguenze
della crisi derivante dalla
encefalopatia spongiforme
bovina).

1. A decorrere dal 1^ maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.
1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n.2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: "decreto-legge n. 1 del 2001", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfettarie onnicomprensive:
a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;

b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto - approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale - regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1^ gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1^ gennaio al 31 marzo 2002; dal 1^ maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.
3. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli, non colpiti da influenza aviaria, possono essere destinati agli impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.
4. Il pagamento delle indennità e dei contributi di cui ai commi 1, 7, 8 e 12 del presente articolo è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1.
5. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto n.307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n.144, per gli scopi di cui al presente comma.
6. I materiali di cui al comma 5, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.
7. A partire dal 1^ gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subìto nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto
l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001, è esteso fino al 30 giugno 2001.
5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1^ aprile - 30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001.
8. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n.1 del 2001 è esteso fino al 30 giugno 2001; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1^ aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera b).
9. A decorrere dal 1^ novembre 2002, per assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, per le finalità previste dal presente comma, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori. A tal fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro il 15 settembre 2002, un apposito accordo interprofessionale i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 ottobre 2002, sono determinati - anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto - i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.
10. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della
salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 9, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.


Articolo 2.

1. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.
11. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n.1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.
12. E' autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.
13. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

Articolo 3.

1. Al fine di assicurare il finanziamento per le misure previste dall'articolo 1, comma 5, nonché per le indennità e gli indennizzi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e), del decreto-legge n. 1 del 2001, nonché le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia, e per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui al citato articolo 7-bis, comma 1, è incrementato di 31,331 milioni di euro.
14. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 7, 8, 12 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1^ gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n.1 del 2001, è incrementato di 56.805 milioni di euro.
2. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. Il riparto dell'importo di cui al comma 14 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 3-bis.

(Contratto di affitto di
quota non utilizzata).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n.79, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. In deroga al disposto del comma 6, lettere a) e b), i produttori titolari di quota nelle cui aziende siano stati riscontrati e accertati casi di positività alla BSE, possono stipulare, in via eccezionale, contratti di affitto della quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata alla campagna lattiero-casearia in corso. Per la sola campagna lattiero-casearia 2001-2002 la stipula dei contratti di cui al comma 6, nonché la loro comunicazione e validazione da parte delle amministrazioni competenti, potrà essere effettuata entro la data del 31 marzo 2002".
Articolo 3-ter.

(Interventi per la bufala
italiana).

1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche vanno tutelate dall'immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; va altresì tutelato da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.
2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, di concerto con il Ministero della salute, definiscono piani straordinari di intervento che possono derogare, fino ad un massimo di sei anni, alle normative nazionali e regionali di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani dovranno garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.
3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle regioni interessate.
Articolo 3-quater.

(Modifica alla legge 23
dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".


Articolo 4.
Articolo 4.

(Disposizioni in materia
di programmazione e
intervento nazionale nel
settore della pesca).

1. Al fine di consentire l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca e di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, le quote di contributi comunitari e statali relative alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca, nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca, previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni, sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
1. Identico.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure della citata legge n. 183 del 1987.
2. Identico.
3. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 119/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, provvede alla definitiva liquidazione, entro il 30 giugno 2002, delle istanze di finanziamento relative alla regione Abruzzo, presentate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, entro il 31 dicembre 1998, applicando i massimali previsti a tale data per le regioni dell'obiettivo 1.
3. Identico.
4. A valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministero delle politiche agricole e forestali ammette al finanziamento e liquida entro il 30 giugno 2002 le istanze relative alle misure di arresto definitivo dell'attività di pesca e di rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise. Parimenti sono liquidati entro lo stesso termine, i progetti realizzati o in corso di ultimazione, ricadenti su tutto il territorio nazionale, le cui istanze sono state presentate al Ministero entro il 31 dicembre 1999.
4. Identico.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella Tabella, Allegato B, numero 21-bis, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e della pesca".
5. Identico.
5-bis. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, è sostituito dal seguente:

"La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia, nel rispetto della pertinente normativa internazionale".
5-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 1992, n.508, le parole: "o sotterramento conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: ", sotterramento o recapito in mare aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro, conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4, e con le modalità operative e nei punti stabiliti dalla Capitaneria di porto territorialmente competente, con l'ausilio di un'imbarcazione idonea al trasporto di contenitori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 1994".

5-quater. Al fine di assicurare il rilancio dell'occupazione e garantire il perseguimento degli obiettivi di integrazione previsti dai Patti territoriali per l'agricoltura e la pesca, il ritiro di capacità per realizzare nuovi pescherecci è determinato in misura non inferiore al 50 per cento, a condizione che la nuova capacità introdotta non determini il superamento degli obiettivi globali fissati per la flotta peschereccia italiana dal programma di orientamento pluriennale e subordinatamente al parere favorevole della Commissione europea.

5-quinquies. Al fine di proseguire nell'attività di interesse pubblico volta a favorire il processo di modernizzazione del settore ittico, sono mantenute in capo al Consorzio unitario di garanzia collettiva al credito le risorse finanziarie assegnate ai sensi del regolamento (CEE) n.2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per essere destinate
alla garanzia delle iniziative previste dai regolamenti (CE) n.2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, n.366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, e n.2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, nonché dalle misure previste dalla normativa nazionale e regionale in favore del settore.

5-sexies. Ad integrazione dei fondi di garanzia di cui al comma 5-quinquies, sono assegnate, per la stessa finalità, le disponibilità residue di cui alla delibera CIPE 30 giugno 1999, n.119.

5-septies. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, sono ridotti a quindici giorni.

Articolo 5.
Articolo 5.

(Riconoscimento del
diritto di prelazione su
immobili già di proprietà
dello Stato destinati ad uso
agricolo).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco".
1. Identico.
1-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, deve intendersi nel senso che il patrocinio ivi previsto ha carattere non esclusivo.


Articolo 6.
Articolo 6.

(Rinegoziazione di mutui
onerosi a favore di imprese
agricole).

1. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 122, si applicano, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche a favore delle imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonché del decreto-legge 1. Identico.
6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Sono fatte salve le competenze delle regioni di cui all'articolo 128, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1-bis. Per gli impianti pioppicoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semilavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture ancora presenti in campo può essere altresì assimilata alla perdita di scorte.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, limitatamente all'anno 2002, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni, con riferimento all'alluvione del 2000.
1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 1,78 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
1-quinquies. All'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n.97, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge".

1-sexies. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.
Articolo 6-bis.

(Garanzie a favore di
cooperative agricole).

1. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è abrogato.


Articolo 6-ter.

(Ulteriori interventi per il patrimonio idrico
nazionale).

1. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 gli enti indicati alle lettere da a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2002. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 6-quater.

(Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi
alluvionali del 2000).

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. E' consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza".
2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni.
3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) e f), della legge 14 febbraio 1992, n.185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo
6-quinquies.

(Centri autorizzati di
assistenza agricola).

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, le parole da: "che svolgono servizi analoghi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e da cooperative formate da agricoltori o produttori".


Articolo 6-sexies.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in
difficoltà).

1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:

"Art. 121. (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà) - 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.
2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 20.658.276 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni.
6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2002".


Articolo 6-septies.

(Disposizioni concernenti il settore ittico e modifica al decreto legislativo n. 626
del 1994).

1. L'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n.290, è abrogato.
2. All'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modificazioni, dopo le parole: "i titolari degli scarichi esistenti", sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per le imprese di cui al comma 11-bis,".
3. All'articolo 62 del citato decreto legislativo n.152 del 1999, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per le imprese ittico conserviere, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto
legislativo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

4. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è differito al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626 del 1994.
5. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni.
Articolo 6-octies.

(Contributo all'Institute Agricole Régional della Valle
d'Aosta).

1. E' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2002, di euro 750.000 per l'anno 2003 e di euro 500.000 per l'anno 2004, da destinare all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.
2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 7.
Articolo 7.

(Copertura
finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quanto a euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, quanto a euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto a euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n.388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n.144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 50.000.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 8 novembre 2000, n.328, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n.448; quanto ad euro 50.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n.23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n.910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 5, valutato in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Identico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Identico.


Articolo 7-bis.

(Lotta agli incendi
boschivi).

1. A decorrere dall'anno 2002, per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 7-ter.

(Interventi nel settore della bonifica e
dell'irrigazione).

1. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale, nonché il recupero di risorse idriche disponibili, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 15.494.000 a decorrere dall'anno 2002.
2. All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"l-bis) Consorzio interregionale Basso Livenza per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;

l-ter) Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;

l-quater) Acquedotto pugliese di Bari, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004".
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500 migliaia di euro per l'anno 2002, 3.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e 4.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nelle aree agricole colpite dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di euro 10.329.000, a decorrere dall'anno 2002.

5. La ripartizione tra le regioni del limite di impegno di cui al comma 4 è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini.
6. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n.227 e n. 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

7. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n.448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n.817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n.SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n.448 del 2001 decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti" sono inserite le seguenti: "all'ISMEA".

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari ad euro 25.823.000 a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.


Articolo 7-quater.

(Interventi per il settore
bieticolo-saccarifero).

1. La contabilità speciale n.1432 intestata al Fondo di rotazione per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto-legge 12 agosto 1983, n.371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n.546, è soppressa.
2. La disponibilità di euro 15.863.059,33, proveniente dall'estinzione della contabilità speciale, di cui al comma 1, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'unità previsionale di base 3.2.3.9 -
Interventi nel settore agricolo e forestale - capitolo 7811 "Fondo per lo sviluppo in agricoltura", dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per la realizzazione di interventi connessi alle necessità di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.


Articolo 8.
Articolo 8.

(Entrata in
vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Identico.
          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 25 gennaio 2002.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Sirchia, Ministro della salute.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



Frontespizio Testo articoli