XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2516
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante
disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi
per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 2.
1. Il termine per l'esercizio della delega conferita al
Governo dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n.422,
per l'emanazione del decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/74/CE del
Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime
per la protezione delle galline ovaiole, scaduto in data 4
febbraio 2002, è differito di ulteriori sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2002, N. 4
Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal
seguente:
"Art. 1. - (Misure dirette a fronteggiare le
conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia
spongiforme bovina). - 1. Al fine di assicurare, sotto il
controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per
territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a
rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere
utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della
decisione n.2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli
animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è
riconosciuto, per il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 31 ottobre
2002, un contributo di:
a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale
ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le
attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto,
trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo
sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di
quelli ad alto rischio;
b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale
ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le
attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto,
trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di
controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a
basso rischio.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere
svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.173, come modificato dall'articolo 25 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n.228, o da consorzi con
personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo
anche di valorizzazione energetica. Lo statuto - approvato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente
per territorio in caso di consorzio regionale - regola
l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione,
nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.
3. I materiali ad alto rischio ottenuti negli
allevamenti e macelli di avicoli, non colpiti da influenza
aviaria, possono essere destinati agli impianti per la
produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e
vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero
della salute.
4. Il pagamento delle indennità e dei contributi di
cui ai commi 1, 7, 8 e 12 del presente articolo è effettuato
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito
denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in
impianti differenti. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalità di attuazione del comma 1.
5. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini
energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di
quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e
b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto
n.307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea
SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo
1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.
A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da
ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse
finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25
della legge 17 maggio 1999, n.144, per gli scopi di cui al
presente comma.
6. I materiali di cui al comma 5, impiegati per la
produzione di energia elettrica, sono considerati fonti
rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti
dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni. Per
l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si
applica la normativa vigente in materia di certificati verdi
la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo
utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o
convenzionali.
7. A partire dal 1^ gennaio 2002 all'allevatore,
nella cui azienda siano state effettuate le procedure di
abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza
di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme
bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una
indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non
contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire
gli oneri del mancato reddito subìto nel periodo di riavvio a
regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino
adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto
mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi,
nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto
dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto
l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di
erogazione delle provvidenze del presente comma sono
determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. L'indennizzo per la macellazione di cui
all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del
citato decreto-legge n.1 del 2001 è esteso fino al 30 giugno
2001; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1^
aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per
cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo
7-bis, comma 2, lettera b).
9. A decorrere dal 1^ novembre 2002, per assicurare
la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento
dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal
medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni
finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato, è
istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n.228, il tavolo della filiera zootecnica,
coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali,
cui partecipano, per le finalità previste dal presente comma,
anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei
consumatori. A tal fine le associazioni rappresentative di
tutta la filiera zootecnica stipulano, entro il 15 settembre
2002, un apposito accordo interprofessionale i cui risultati
sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro il 15 ottobre 2002, sono determinati
- anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto - i
soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme,
destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché
l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle
somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia
per il coordinamento dell'emergenza conseguente
all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico
della finanza pubblica.
10. Con deliberazione del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla
BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia
e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui
al comma 9, destinate alle attività di cui al comma 1 in
relazione alle necessità derivanti dalle esigenze
territoriali.
11. Le somme dovute e non corrisposte per effetto
della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter,
comma 2, del citato decreto-legge n.1 del 2001, e successive
modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1^ gennaio 2003,
in cinquanta rate mensili.
12. E' autorizzata la concessione di un'indennità,
che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura
massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti
dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale
copertura delle relative spese mediche. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità
di erogazione della suddetta indennità.
13. Con relazione trimestrale, il Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza
conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi
forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività
previste dal presente decreto.
14. Al fine di assicurare il finanziamento delle
misure previste dai commi 7, 8, 12 e dal presente comma,
nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e,
a partire dal 1^ gennaio 2002, per assicurare le risorse
necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute
dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni
legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure
per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo
7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n.1 del 2001, è
incrementato di 56.805 milioni di euro.
15. Il riparto dell'importo di cui al comma 14 è
operato dal Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa
con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche
agricole e forestali, della salute e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano".
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Contratto di affitto di quota non
utilizzata). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 4
febbraio 2000, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 2000, n.79, dopo il comma 6, è inserito il
seguente:
"6-bis. In deroga al disposto del comma 6, lettere
a) e b), i produttori titolari di quota nelle cui
aziende siano stati riscontrati e accertati casi di positività
alla BSE, possono stipulare, in via eccezionale, contratti di
affitto della quota non utilizzata, separatamente
dall'azienda, con efficacia limitata alla campagna
lattiero-casearia in corso. Per la sola campagna
lattiero-casearia 2001-2002 la stipula dei contratti di cui al
comma 6, nonché la loro comunicazione e validazione da parte
delle amministrazioni competenti, potrà essere effettuata
entro la data del 31 marzo 2002".
Art. 3-ter. - (Interventi per la bufala italiana). -
1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi
patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche
genetiche vanno tutelate dall'immissione incontrollata di
soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche
di tale razza; va altresì tutelato da tutte le patologie
infettive ed infestive, mediante piani regionali di
profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed
eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a
salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.
2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive
ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni
interessate, di concerto con il Ministero della salute,
definiscono piani straordinari di intervento che possono
derogare, fino ad un massimo di sei anni, alle normative
nazionali e regionali di riferimento, utilizzando anche le
vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani dovranno
garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare
la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure
sanitarie.
3. La selezione genetica, con i controlli
funzionali e l'iscrizione al libro genealogico è garantita a
tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche
durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento
per l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive, nelle
regioni interessate.
Art. 3-quater. - (Modifica alla legge 23 dicembre
2000, n. 388). - 1. All'articolo 129, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo le parole:
"interventi strutturali e di prevenzione", sono inserite le
seguenti: "e di indennizzo"".
All'articolo 4:
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il primo comma dell'articolo 408 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, è sostituito dal
seguente:
"La pesca costiera è quella che si esercita nel mare
Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del
Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia, nel
rispetto della pertinente normativa internazionale".
5-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 14 febbraio 1992, n.508, le parole: "o
sotterramento conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: ", sotterramento o recapito in mare
aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed
eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro,
conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4, e con le modalità
operative e nei punti stabiliti dalla Capitaneria di porto
territorialmente competente, con l'ausilio di un'imbarcazione
idonea al trasporto di contenitori autorizzati ai sensi del
decreto ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 1994".
5-quater. Al fine di assicurare il rilancio
dell'occupazione e garantire il perseguimento degli obiettivi
di integrazione previsti dai Patti territoriali per
l'agricoltura e la pesca, il ritiro di capacità per realizzare
nuovi pescherecci è determinato in misura non inferiore al 50
per cento, a condizione che la nuova capacità introdotta non
determini il superamento degli obiettivi globali fissati per
la flotta peschereccia italiana dal programma di orientamento
pluriennale e subordinatamente al parere favorevole della
Commissione europea.
5-quinquies. Al fine di proseguire nell'attività di
interesse pubblico volta a favorire il processo di
modernizzazione del settore ittico, sono mantenute in capo al
Consorzio unitario di garanzia collettiva al credito le
risorse finanziarie assegnate ai sensi del regolamento (CEE)
n.2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per essere
destinate alla garanzia delle iniziative previste dai
regolamenti (CE) n.2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre
1999, n.366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, e
n.2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, nonché dalle
misure previste dalla normativa nazionale e regionale in
favore del settore.
5-sexies. Ad integrazione dei fondi di garanzia di
cui al comma 5-quinquies, sono assegnate, per la stessa
finalità, le disponibilità residue di cui alla delibera CIPE
30 giugno 1999, n.119.
5-septies. Al fine di consentire l'applicazione del
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre
1999, relativamente al rinnovo della flotta e
all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal
regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio
2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo,
dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123,
sono ridotti a quindici giorni";
è inserita la seguente rubrica:
"(Disposizioni in materia di programmazione e intervento
nazionale nel settore della pesca)".
All'articolo 5:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n.165, deve intendersi nel senso
che il patrocinio ivi previsto ha carattere non esclusivo";
è inserita la seguente rubrica:
"(Riconoscimento del diritto di prelazione su immobili già
di proprietà dello Stato destinati ad uso agricolo)".
All'articolo 6:
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Per gli impianti pioppicoli, la perdita del
prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei
semilavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del
legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture
ancora presenti in campo può essere altresì assimilata alla
perdita di scorte.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis
si applicano, limitatamente all'anno 2002, nell'ambito di
quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1992, n.185, e
successive modificazioni, con riferimento all'alluvione del
2000.
1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 1-bis e 1-ter, pari a 1,78 milioni di euro
per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
1-quinquies. All'articolo 5-bis della legge
31 gennaio 1994, n.97, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori
agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di
occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano
avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale,
possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma
4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli
interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello
Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli.
Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e
l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel
rispetto della presente legge".
1-sexies. Fatto salvo quanto previsto per
l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5
gennaio 1994, n.36, e dalle relative disposizioni di
attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici
ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il
concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i
soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui
all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di
cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra
azionisti e società sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra
le parti";
è inserita la seguente rubrica:
"(Rinegoziazione di mutui onerosi a favore di imprese
agricole)".
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - (Garanzie a favore di cooperative
agricole). - 1. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23
dicembre 2000, n.388, è abrogato.
Art. 6-ter. - (Ulteriori interventi per il patrimonio
idrico nazionale). - 1. All'articolo 141 della legge 23
dicembre 2000, n.388, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Per assicurare la realizzazione delle
finalità di cui al comma 1 gli enti indicati alle lettere da
a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a
contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già
autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno
quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di
euro con decorrenza dall'anno 2002. Tali enti presentano entro
il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la
realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al
recupero di risorse idriche".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 6-quater. - (Disposizioni in favore delle aziende
agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 2000). - 1.
All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n.365, è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. E' consentito il ripristino di
attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante
il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza".
2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate
dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la
limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di
cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992,
n.185, e successive modificazioni.
3. Ai fini della concessione delle provvidenze di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c),
d) e f), della legge 14 febbraio 1992, n.185,
laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di
riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n.70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere
presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 6-quinquies. - (Centri autorizzati di assistenza
agricola). - 1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, le parole da: "che
svolgono servizi analoghi" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "e da cooperative formate da
agricoltori o produttori".
Art. 6-sexies. - (Interventi per la ristrutturazione
delle imprese agricole in difficoltà). - 1. L'articolo 121
della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal
seguente:
"Art. 121. - (Interventi per la ristrutturazione delle
imprese agricole in difficoltà). 1. A favore delle imprese
agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n.228, in difficoltà, sono istituiti regimi di
aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in
conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre
1997, e successive modificazioni.
2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma
1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di
crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento
adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la
ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli
interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il
limite di impegno di 20.658.276 euro, sui mutui di
ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento,
contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma
1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono
dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la
ristrutturazione.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati
operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e possono
essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui
all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad
integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche
mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una
quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni
finanziarie della sezione speciale.
4. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali, sulla base delle domande presentate a seguito
dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 2001, notifica,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione
europea ai sensi del regolamento (CE) n.659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999.
5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al
comma 2 sono definite dalle regioni.
6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1,
sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla
concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di
pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza
entro il 30 giugno 2002".
Art. 6-septies. - (Disposizioni concernenti il settore
ittico e modifica al decreto legislativo n. 626 del 1994). -
1. L'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n.290, è
abrogato.
2. All'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n.152, e successive modificazioni, dopo le
parole: "i titolari degli scarichi esistenti", sono inserite
le seguenti: ", fatta eccezione per le imprese di cui al comma
11-bis,".
3. All'articolo 62 del citato decreto legislativo n.152
del 1999, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Per le imprese ittico conserviere, i
titolari degli scarichi esistenti devono provvedere
all'adeguamento al presente decreto legislativo entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli
scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva
viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari
degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla
richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto
legislativo allo scadere dell'autorizzazione e comunque non
oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
4. Il termine di cui all'articolo 36, comma
8-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, è differito al 5 dicembre 2002, limitatamente alle
attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV
del decreto legislativo n. 626 del 1994.
5. Al fine di consentire la piena attuazione del
programma di interventi ed il connesso dispiegamento degli
effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite
dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei
livelli occupazionali, il CIPE è autorizzato ad individuare,
nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la
prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi
dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione
o al controllo delle regioni.
Art. 6-octies. - (Contributo all'Institute Agricole
Régional della Valle d'Aosta). - 1. E' autorizzata la spesa
di euro 1.000.000 per l'anno 2002, di euro 750.000 per l'anno
2003 e di euro 500.000 per l'anno 2004, da destinare
all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta, al fine
di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la
ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo e
zootecnico.
2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio".
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002
ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000,
n.388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25
della legge 17 maggio 1999, n.144; quanto ad euro 8.745.000
per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo
2001, n.122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e
1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad
euro 50.000.000 per l'anno 2002, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 8 novembre
2000, n.328, come determinata dalla Tabella C della legge 28
dicembre 2001, n.448; quanto ad euro 50.000.000 per l'anno
2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul
conto corrente infruttifero n.23507 presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla
legge 27 ottobre 1966, n.910. Tale somma dovrà essere versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata
alla pertinente unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura";
è inserita la seguente rubrica:
"(Copertura finanziaria)".
Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis. - (Lotta agli incendi boschivi). - 1.
A decorrere dall'anno 2002, per le esigenze del Corpo
forestale dello Stato connesse all'attività antincendi
boschivi, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Art. 7-ter. - (Interventi nel settore della bonifica e
dell'irrigazione). - 1. Per assicurare la realizzazione,
l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue
di rilevanza nazionale, nonché il recupero di risorse idriche
disponibili, i limiti di impegno quindicennali di cui
all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono incrementati di euro 15.494.000 a decorrere
dall'anno 2002.
2. All'articolo 141, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n.388, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"l-bis) Consorzio interregionale Basso Livenza
per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e
2004;
l-ter) Consorzio interregionale Basso
Tagliamento, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni
2002, 2003 e 2004;
l-quater) Acquedotto pugliese di Bari, per la
quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e
2004".
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,
pari a 1.500 migliaia di euro per l'anno 2002, 3.000 migliaia
di euro per l'anno 2003 e 4.500 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Per il ripristino delle infrastrutture agricole
e delle opere di bonifica e di irrigazione nelle aree agricole
colpite dalle piogge alluvionali nei mesi di
settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite
di impegno quindicennale di euro 10.329.000, a decorrere
dall'anno 2002.
5. La ripartizione tra le regioni del limite di
impegno di cui al comma 4 è disposta con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base degli
effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione
dei ripristini.
6. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai
decreti legislativi 18 maggio 2001, n.227 e n. 228, un importo
pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato
al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi
atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n.388.
7. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7,
della legge 28 dicembre 2001, n.448, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per
gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà
coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n.817, e
successive modificazioni, secondo le modalità previste dal
regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della
Commissione n.SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001.
L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista
al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n.448 del 2001
decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei
finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato
di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
8. All'articolo 47, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n.448, dopo le parole: "La Cassa depositi e
prestiti può concedere finanziamenti" sono inserite le
seguenti: "all'ISMEA".
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1,
4 e 5 del presente articolo, pari ad euro 25.823.000 a
decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Art. 7-quater. - (Interventi per il settore
bieticolo-saccarifero). - 1. La contabilità speciale n.1432
intestata al Fondo di rotazione per il risanamento del settore
bieticolo-saccarifero, costituito presso il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste con decreto-legge 12 agosto
1983, n.371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
ottobre 1983, n.546, è soppressa.
2. La disponibilità di euro 15.863.059,33,
proveniente dall'estinzione della contabilità speciale, di cui
al comma 1, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze all'unità previsionale di base 3.2.3.9 -
Interventi nel settore agricolo e forestale - capitolo 7811
"Fondo per lo sviluppo in agricoltura", dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole
e forestali, per la realizzazione di interventi connessi alle
necessità di ristrutturazione del settore
bieticolo-saccarifero, previa comunicazione alla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
CE".
All'articolo 8 è inserita la seguente rubrica:
"(Entrata in vigore)".
ALLEGATO