XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2998
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge detta i princìpi generali
dell'ordinamento in materia di assistenza psichiatrica, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Gli interventi di prevenzione, di cura e di
riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati da
presìdi territoriali ed ospedalieri del Servizio sanitario
nazionale (SSN) e dalle strutture private convenzionate.
3. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente
con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione, adeguano la propria legislazione ai
princìpi stabiliti dalla presente legge, entro sei mesi dalla
data della sua entrata in vigore.
Art. 2.
(Dipartimento di psichiatria).
1. Il Dipartimento di psichiatria (DP) è istituito presso
ogni azienda sanitaria locale (ASL) per aree di popolazione
fino a 150 mila abitanti. Per ASL eccedenti tale numero di
abitanti è istituito un unico DP suddiviso in un numero di
moduli dipartimentali, ognuno dei quali ricopre aree con
popolazione non eccedente i 150 mila abitanti, fino a
comprendere tutta la popolazione della ASL, salvo eventuali
variazioni per documentate ed evidenti esigenze locali.
2. Il DP è un dipartimento a struttura, con direzione
unica e con funzioni autonome di programmazione e di
gestione.
3. Al DP sono attribuiti i seguenti compiti:
a) programmazione e coordinamento degli interventi
di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie
psichiatriche nella popolazione adulta;
b) promozione della educazione sanitaria sui temi
di pertinenza psichiatrica;
c) aggiornamento professionale del personale
operante nel campo delle patologie psichiatriche;
d) raccolta e valutazione delle informazioni
derivanti dalle attività di ricerca e diagnostiche effettuate
sulle patologie specialistiche;
e) verifica e controllo del funzionamento delle
strutture private psichiatriche convenzionate.
4. Il DP è diretto da un medico psichiatra.
5. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 3 al DP è
attribuita una quota pari ad almeno il 7 per cento delle
risorse finanziarie complessive della ASL di competenza.
6. Sono altresì destinate al DP come risorse aggiuntive
quelle derivanti dalla vendita o dalla locazione delle
strutture degli ex ospedali psichiatrici.
7. Il DP è articolato nel servizio territoriale di
psichiatria ed è in rapporto funzionale con il servizio
psichiatrico ospedaliero istituito ai sensi dell'articolo
4.
Art. 3.
(Servizio territoriale di psichiatria).
1. Il servizio territoriale di psichiatria è costituito
dai seguenti presìdi: il centro di salute mentale, la comunità
protetta residenziale, la casa alloggio e il centro diurno.
2. Il Centro di salute mentale (CSM) garantisce
l'assistenza per una popolazione compresa tra 50 mila e 75
mila abitanti ed un orario compreso tra le ore 8 e le ore 20
per sei giorni alla settimana; ad un minor orario di apertura,
per comprovate esigenze locali, corrisponde l'individuazione
di servizi sostitutivi per l'urgenza psichiatrica. In
particolare, il CSM assicura attività di visita ambulatoriale
e domiciliare programmata ed urgente, di consulenza e di
day hospital. Le attività d'urgenza sono garantite
durante le ore di apertura del CSM ed integrate con quelle del
pronto soccorso psichiatrico. Ai fini della copertura
dell'area di popolazione di competenza nonché dell'attuazione
dei propri compiti, il CSM dispone di medici psichiatrici,
almeno uno ogni 10.000 abitanti domiciliati nel bacino
d'utenza del CSM, di infermieri, almeno 1,5 ogni 10.000
abitanti domiciliati nel bacino d'utenza del CSM, di
psicologi, quattro per un bacino d'utenza da 50 mila a 75 mila
abitanti, e di otto altre unità per un bacino d'utenza da
50.000 a 70.000 abitanti, tra le quali operatori appartenenti
ai ruoli tecnici e dell'educatore professionale,
dell'assistente sociale o ad altro profilo professionale
assimilabile.
3. La comunità protetta residenziale è una struttura per
lungodegenti cronici. Essa può ospitare al massimo dieci
persone, assistite da un turno di due infermieri, con la
presenza o la supervisione di un medico. Sono previsti due
posti letto ogni 10.000 abitanti dell'area di competenza del
DP e sono garantite specifiche attività riabilitative
personalizzate per ogni paziente.
4. La casa alloggio ospita i pazienti parzialmente
autosufficienti. Essa ha una disponibilità abitativa massima
di cinque persone, una dotazione di due posti letto ogni
10.000 abitanti dell'area di competenza del DP, ed è soggetta
alla supervisione del CSM.
5. Il centro diurno è aperto ogni giorno feriale per
almeno otto ore, ed accoglie pazienti con patologie
psichiatriche croniche che necessitano di una assistenza
farmacologica e di una terapia relazionale intensive, non
garantite dalle cure ambulatoriali. E' istituito un centro
diurno per aree di popolazione non eccedenti i 100.000
abitanti.
Art. 4.
(Servizio psichiatrico ospedaliero).
1. Il servizio psichiatrico ospedaliero è istituito presso
un'azienda ospedaliera o un ospedale della ASL dotato del
dipartimento emergenza e accettazione (DEA), è posto alle
dipendenze della direzione sanitaria della medesima struttura
ospedaliera, garantisce l'assistenza per i pazienti
psichiatrici acuti e subacuti, ed è costituito dalle seguenti
unità operative: la degenza psichiatrica acuta, il pronto
soccorso psichiatrico, il day hospital e la degenza
psichiatrica subacuta.
2. La degenza psichiatrica acuta (DPA) garantisce il
ricovero dei pazienti con patologie psichiatriche acute sia
volontari che in trattamento sanitario obbligatorio. E'
individuata una dotazione minima in ambito provinciale e
regionale di un posto letto ogni 10.000 abitanti dell'area di
competenza del DP. La dotazione ordinaria è altresì
individuata in quindici posti letto con cinque medici e
diciotto infermieri. I posti letto non possono comunque
eccedere il numero di venti, fermo restando che l'assistenza
medica ed infermieristica è incrementata in maniera
proporzionale all'entità degli assistiti. La DPA assicura le
consulenze psichiatriche alla struttura sanitaria nella quale
è inserito. Per ospedali eccedenti i 1.000 posti letto e per
ogni 1.000 posti letto è garantita alla DPA una unità medica
aggiuntiva per assicurare la consulenza.
3. Il pronto soccorso psichiatrico è istituito presso ogni
azienda ospedaliera od ospedale dotato di DEA ed ha compiti di
osservazione e di trattamento dei casi urgenti psichiatrici ad
etiologia funzionale o funzionale-organica, operando in
stretta integrazione con l'attività d'urgenza del CSM, con i
servizi di guardia medica, con il numero di emergenza 118
nonché con il pronto soccorso generale. Il pronto soccorso
psichiatrico, unitamente al servizio di urgenza territoriale,
si configura come la struttura che garantisce consulenze e
interventi psichiatrici di urgenza nell'intero arco delle 24
ore e che provvede alla proposta ed all'esecuzione degli
accertamenti sanitari obbligatori in caso di mancato
intervento da parte del servizio di urgenza territoriale. Il
pronto soccorso psichiatrico dispone di una osservazione breve
intensiva con cinque posti letto, eventualmente messi a
disposizione della DPA, contigui al DEA, di tre medici per la
copertura delle dodici ore diurne o con eventuale funzione di
consulenza per la struttura ospedaliera, e di sei infermieri
per i turni diurni. I turni notturni dei medici e degli
infermieri sono organizzati utilizzando il personale del
CSM.
4. Il day hospital è collegato funzionalmente alla
DPA ma è collocato in un'area autonoma. Presta assitenza a
pazienti esterni con patologie psichiatriche sia funzionali
che funzionali-organiche. Nei casi di mancata istituzione del
day hospital, le sue funzioni sono esercitate dal pronto
soccorso psichiatrico.
5. La degenza psichiatrica subacuti provvede al ricovero
dei pazienti dopo la fase acuta della patologia, garantendo la
predisposizione e l'attuazione di programmi
terapeutico-farmacologici, di riabilitazione e di terapia
relazionale. La dotazione minima di posti letto in ambito
provinciale e regionale è individuata in 1,5 posti letto ogni
10.000 abitanti dell'area di competenza del DP, nonché in
quattro medici per l'assistenza diurna e con reperibilità
notturna e in venti infermieri per l'assistenza dell'intero
arco delle 24 ore.
Art. 5.
(Sistema informativo nazionale di vigilanza
dei pazienti a rischio).
1. E' istituito il Sistema informativo nazionale di
vigilanza dei pazienti a rischio (SINVIP) costituito da un
programma centralizzato di telemedicina psichiatrica,
eventualmente utilizzabile anche per i pazienti geriatrici e
per i portatori di handicap, dotato di un
sintonizzatore-decodificatore per ricezione di segnali,
denominato "set top box", ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
a) uscita PAL (televisore);
b) uscita rete geografica;
c) videocamera (webcam);
d) antenna di ricezione digital enhanced
cordless telecomunication (DECT) per segnale specifico di
telemetria e telemedicina.
2. Il SINVIP è finalizzato al monitoraggio istantaneo al
fine dell'individuazione dell'identità del paziente e dei suoi
parametri di interesse sanitario, tramite un segnale specifico
telemetrico DECT. Il SINVIP consente, altresì, al medico
specialista di individuare la scelta più appropriata di
percorso sanitario per il malato, sulla base della conoscenza
della sua anamnesi prossima e remota effettuata in tempo reale
ed, eventualmente, di richiedere l'inserimento del paziente
stesso nel SINVIP qualora questi ne sia escluso.
Art. 6.
(Accertamenti e trattamenti sanitari
psichiatrici volontari ed obbligatori).
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari relativi
alle malattie mentali sono di norma volontari e sono attuati
dai servizi e dai presìdi territoriali ed ospedalieri,
pubblici e privati, accreditati di cui agli articoli 1, 3 e
4.
2. In presenza di alterazioni psichiche che richiedono
interventi terapeutici, gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari sono attuati dopo che è stato espletato ogni valido
tentativo volto ad ottenere il consenso del paziente o, in
caso di minori di quattordici anni, dei genitori o di chi
esercita la potestà genitoriale.
3. L'accertamento sanitario obbligatorio (ASO) è
richiesto, motivandolo, da un medico della struttura pubblica
o privata convenzionata, disposto con ordinanza dal sindaco
del comune in cui si trova il paziente, eseguito dalla polizia
municipale del medesimo comune, prevedendo l'eventuale
intervento delle Forze dell'ordine nel caso si ipotizzino
reati, ed attuato presso il CSM nelle ore diurne o presso il
pronto soccorso psichiatrico nelle ore notturne e nei giorni
festivi.
4. Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere
domiciliare od ospedaliero.
5. Il TSO domiciliare prevede la proposta motivata circa
la psicopatologia del paziente da parte di un medico e la
convalida da parte di un medico psichiatra della struttura
pubblica, se esistono le seguenti condizioni:
a) il paziente non è in grado di giudicare il
proprio stato e non accetta le terapie proposte ovvero, pur
manifestando il suo consenso alle terapie, ne impedisce la
corretta attuazione;
b) l'evidenza clinica dimostra che il paziente può
avere un miglioramento della sua psicopatologia dalla
attuazione della terapia proposta.
6. La procedura del TSO domiciliare prevede: la convalida
di ricovero obbligatorio, con specificazione dei tempi, dei
modi e dei luoghi in cui la stessa terapia sarà praticata;
l'ordinanza di ricovero disposta dal sindaco del comune
competente, che è attuata, secondo le modalità e i tempi
specificati nella richiesta, dalla polizia municipale e dagli
operatori del CSM, con eventuale presenza delle Forze
dell'ordine nel caso si ipotizzino reati. Il TSO ha la durata
di quattro settimane, è rinnovabile e decade quando non
sussistono più le condizioni che l'hanno determinato. Dalla
data di emanazione dell'ordinanza di TSO, il sindaco ha
quarantotto ore di tempo per trasmettere l'ordinanza stessa al
giudice tutelare che, nelle successive quarantotto ore, emana
o meno la convalida dell'ordinanza. E' altresì previsto un TSO
in comunità terapeutica al quale si applica la medesima
procedura prevista dal presente comma per il TSO
domiciliare.
7. Il TSO ospedaliero può essere ordinario o d'urgenza.
8. Il TSO ospedaliero ordinario è disposto quando:
a) il paziente non è in grado di giudicare il
proprio stato e non accetta le terapie proposte;
b) l'evidenza clinica dimostra che il paziente può
avere un miglioramento nella sua psicopatologia dalla
attuazione della terapia proposta;
c) non è praticabile una terapia domiciliare o è
seriamente compromessa la possibilità che essa possa essere
attuata, anche se il paziente ha manifestato il suo
consenso;
d) è stato dato il consenso informato al ricovero
da parte di un familiare di primo grado del paziente, oppure,
in assenza di tale familiare, esistono le condizioni previste
dal protocollo del TSO, in particolare in merito alla
compatibilità del ricovero con lo stato psicopatologico e il
contesto sociale. Il protocollo del TSO è stabilito con
apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della
salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
9. La procedura del TSO ospedaliero ordinario prevede: la
richiesta di ricovero motivata circa la psicopatologia del
paziente da parte di un medico; la convalida di tale richiesta
da parte di un medico psichiatra della struttura pubblica che
attesta una o più delle condizioni di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 8; l'ordinanza di ricovero da
parte del sindaco del comune in cui si trova il paziente. Se
il paziente è reperito dalla polizia municipale, entro una
settimana dalla data dell'emanazione dell'ordinanza del
sindaco, egli è ricoverato presso la DPA ed in tale caso la
validità dell'ordinanza è prorogata di tre settimane dalla
data di emanazione. Se il paziente non viene reperito entro
una settimana dalla data di emanazione dell'ordinanza, la
stessa cessa di avere efficacia dopo tale periodo. Dal momento
del ricovero del paziente il sindaco ha quarantotto ore di
tempo per trasmettere l'ordinanza al giudice tutelare che,
nella quarantotto ore successive, emette o meno la convalida
della stessa ordinanza.
10. Il TSO ospedaliero d'urgenza è disposto sulla base dei
criteri di cui al comma 8 e quando le condizioni cliniche del
paziente richiedono una immediata ospedalizzazione. Si applica
la procedura del TSO ordinario con l'ulteriore previsione del
ricovero urgente presso la DPA, in virtù dello stato di
necessità, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale e nelle
more dell'emanazione dell'ordinanza del sindaco.
All'attuazione del TSO d'urgenza sono deputati gli operatori
sanitari e le Forze dell'ordine.
11. Il TSO, sia domiciliare sia ospedaliero, è sospeso
qualora il paziente esprima il proprio consenso informato
all'attuazione delle terapie necessarie.
Art. 7.
(Servizi di psichiatria ed università).
1. Gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà
di medicina, nei quali si effettuano corsi di specializzazione
in psichiatria, devono essere dotati di almeno un DP, che
assicura l'attività assistenziale e di formazione degli
specializzandi, ove necessario con il concorso di personale
regionale del SSN.
2. L'organizzazione dei DP istituti ai sensi del comma 1,
fatte salve le specifiche attività di formazione e di ricerca,
è conforme a quella dei DP delle ASL.
Art. 8.
(Servizi di psichiatria pubblici e privati).
1. I servizi e i presìdi di psichiatria privati
convenzionati sono equiparati ai servizi e ai presìdi pubblici
di psichiatria sulla base di identici criteri di
accreditamento e di certificazione, necessari per lo
svolgimento delle attività di assistenza psichiatrica in
regime di convenzione.
Art. 9.
(Commissione nazionale per la psichiatria).
1. Presso il Ministero della salute è istituita la
Commissione nazionale per la psichiatria (CNP), con compiti di
verifica sullo stato di attuazione della presente legge, di
consulenza, di programmazione e di elaborazione delle linee
guida nazionali per l'organizzazione dell'assistenza
psichiatrica.
2. La CNP, su designazione del Ministro della salute, è
costituita da:
a) il presidente, nominato dal Ministro della
salute tra una rosa di esperti;
b) il direttore generale della Direzione generale
della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della
nutrizione del Dipartimento della tutela della salute umana,
della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti
internazionali - Ministero della salute;
c) cinque direttori di DP nominati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) tre direttori dei DP istituiti presso le
università ai sensi dell'articolo 7;
e) tre responsabili del servizio sanitario
regionale competente per la psichiatria, nominati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) cinque esperti nominati dal Ministero della
salute;
g) cinque esperti nominati dalle organizzazioni
sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
h) cinque delegati delle associazioni delle
famiglie degli utenti psichiatrici, maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
i) due rappresentanti delle associazioni
scientifiche del settore psichiatrico maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
3. Con cadenza minima annuale le regioni presentano alla
CNP una relazione sullo stato dei servizi competenti per la
psichiatria e l'attuazione della presente legge.
4. Su parere della CNP, il Ministro della salute nomina un
commissario straordinario in caso di inadempienze o di ritardi
delle regioni nell'attuazione della presente legge.
5. Nel primo decennio a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la CNP è tenuta a trasmettere al
Parlamento, con cadenza almeno biennale, una relazione sullo
stato dei servizi competenti per la psichiatria e l'attuazione
della presente legge, sulla base delle relazioni regionali
presentate ai sensi del comma 3, ai fini dell'esame da parte
dei competenti organi parlamentari.
Art. 10.
(Commissione regionale per la psichiatria).
1. In ogni regione è istituita la commissione regionale
per la psichiatria (CRP), con compiti di programmazione e di
verifica dell'attuazione della presente legge nonché delle
leggi e dei regolamenti regionali in materia.
2. La CRP, su designazione della regione, è costituita
da:
a) il presidente, nominato dalla regione tra una
rosa di esperti;
b) il responsabile del servizio sanitario
regionale competente per la psichiatria;
c) i direttori del DP della regione;
d) i direttori dei DP istituiti presso le
università della regione ai sensi dell'articolo 7;
e) cinque esperti nominati dalle organizzazioni
sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello
regionale;
f) cinque delegati delle associazioni delle
famiglie degli utenti psichiatrici maggiormente
rappresentative a livello regionale;
g) due rappresentanti delle associazioni
scientifiche del settore psichiatrico, maggiormente
rappresentative a livello regionale.
3. Con cadenza minima annuale la CRP elabora una relazione
sullo stato dei servizi regionali competenti per la
psichiatria e l'attuazione della presente legge nonché delle
leggi e dei regolamenti regionali in materia. La relazione è
trasmessa alla regione ai fini della redazione della relazione
finale alla CNP.
4. Con legge regionale sono definiti i criteri per la
costituzione di un organo di consultazione delle associazioni
delle famiglie degli utenti psichiatrici presso ogni ASL della
regione.
5. Su parere della CRP, la regione nomina un commissario
straordinario, in caso di inadempienza dei direttori dei DP
regionali nell'attuazione della presente legge nonché delle
leggi e dei regolamenti regionali in materia.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.