XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2997
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni
della Commissione di inchiesta).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di
seguito denominata "Commissione", con il compito di:
a) indagare ed accertare le cause e le
responsabilità della mancata protezione del professor Marco
Biagi;
b) indagare sull'esistenza di eventuali
segnalazioni da parte dei servizi di sicurezza o di altri
corpi di polizia in merito a possibili attentati e sul loro
recepimento da parte delle autorità preposte alla tutela
dell'ordine pubblico;
c) verificare la funzionalità del sistema di
protezione dei soggetti a rischio attualmente in vigore.
Art. 2.
(Composizione e durata
della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della
Commissione.
4. La Commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente della Commissione
scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore
anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari
anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi
dalla data della sua costituzione.
7. La Commissione, entro due mesi dalla conclusione dei
propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale
sulle indagini svolte.
Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili
il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.
3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di tutela dell'indagine, ritiene di non potere
derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto.
4. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati a
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla
presente legge.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
6. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla
Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il
mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli
atti.
7. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
8. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del
codice penale.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 5.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonchè la
diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti
funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata
vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo
326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il
proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Commissione può
deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta
segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le
collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi
bilanci interni.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.