XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2997




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni
della Commissione di inchiesta).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di:

            a) indagare ed accertare le cause e le responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi;

            b) indagare sull'esistenza di eventuali segnalazioni da parte dei servizi di sicurezza o di altri corpi di polizia in merito a possibili attentati e sul loro recepimento da parte delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico;

            c) verificare la funzionalità del sistema di protezione dei soggetti a rischio attualmente in vigore.


Art. 2.

(Composizione e durata
della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
        3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.
        4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
        5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.
        6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.
        7. La Commissione, entro due mesi dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.


Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.
        3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di tutela dell'indagine, ritiene di non potere derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
        4. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.
        5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
        6. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
        7. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
        8. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 5.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonchè la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

        1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
        2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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