XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2993
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' consentito l'affidamento in concessione dei beni
appartenenti al demanio compresi in aree con accertata
vocazione turistica, per finalità ricettive e turistico-
ricreative.
Art. 2.
1. La concessione di cui all'articolo 1 può avere durata
sino a cento anni e deve essere rilasciata per attività
turistico-alberghiere da definire con regolamento adottato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3.
1. I canoni di concessione sono rapportati al periodo di
utilizzo del bene immobile concesso ed al valore di mercato
dell'oggetto di contratto.
Art. 4.
1. Il concessionario è obbligato alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'immobile avuto in concessione,
pena la risoluzione del contratto.