XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2986
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, di
seguito denominata "legge n. 194 del 1978", è sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. Lo Stato garantisce il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore
sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
Lo Stato garantisce altresì la salute della donna e la sua
libertà di pianificare le proprie gravidanze nel numero, nei
modi e nei tempi più opportuni da lei desiderati.
2. Nessuna donna può essere obbligata a portare
avanti una gravidanza e ad affrontare i rischi fisici e
psichici, o quelli economici e sociali connessi e conseguenti
alla gravidanza stessa, per lei o per la sua famiglia.
L'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla
presente legge non rientra tra i mezzi per il controllo delle
nascite. Compito dello Stato, delle regioni e degli enti
locali è contribuire a rimuovere le cause che possono indurre
all'interruzione della gravidanza nel rispetto della libera
valutazione della donna. A tale fine quindi, lo Stato, le
regioni e gli enti locali promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari e garantiscono la possibilità di accesso ai
mezzi per il controllo delle nascite, ai metodi contraccettivi
ordinari ed ai quelli di emergenza in condizioni di
efficacia".
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge n. 194 del 1978 è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere
garantiscono le prestazioni di emergenza contraccettiva. I
consultori ed i medici delle strutture sanitarie citate non
possono differire le prestazioni urgenti di tipo
contraccettivo qualora non siano in grado di garantire che le
stesse prestazioni siano erogate in tempi utili e nelle
modalità più efficaci".
Art. 3.
1. L'articolo 4 della legge n. 194 del 1978 è sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. Per l'interruzione volontaria di
gravidanza entro la 15^ settimana compiuta, il 105^ giorno di
amenorrea o il 90^ percentile ecografico, la donna si rivolge
ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a un
medico di una struttura socio-sanitaria o a un medico di sua
fiducia".
Art. 4.
1. L'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, è sostituito
dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il consultorio, il medico della
struttura socio-sanitaria e il medico di fiducia hanno il
compito, qualora la donna lo richieda e lo consenta, di
esaminare con la donna stessa e, qualora egli accetti, con il
padre, le possibili soluzioni ai problemi evidenziati per
aiutarla a superare quelle cause che, se rimosse, potrebbero
indurla a non interrompere la gravidanza, prospettandole gli
aiuti di cui potrà con ragionevole certezza usufruire durante
la gravidanza, al momento del parto e successivamente per
l'assistenza del nucleo familiare.
2. Il consultorio ed il medico di fiducia informano
la donna sulle procedure e sui metodi medici e chirurgici di
interruzione di gravidanza appropriati per il suo specifico
caso e sulle strutture esistenti ove potere praticare
l'intervento per l'interruzione della gravidanza, nonché sui
mezzi per il controllo delle nascite.
3. Quando il medico riscontri l'esistenza di
condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia
immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza,
con il quale la donna può presentarsi presso una delle sedi
autorizzate ed iniziare subito l'intervento abortivo.
4. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al
termine del colloquio e degli accertamenti relativi
all'esistenza della gravidanza, di fronte alla richiesta di
procedere all'aborto, il medico rilascia alla donna copia di
un documento, firmato anche dalla donna stessa, attestante lo
stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta. Con tale documento
la donna può presentarsi presso una delle sedi autorizzate per
programmare l'intervento abortivo più indicato per l'epoca
gestazionale rispondente alla volontà della donna stessa,
iniziando subito la procedura operativa medica o
chirurgica".
Art. 5.
1. All'articolo 6 della legge n. 194 del 1978, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
"L'interruzione volontaria di gravidanza, dopo la 15^
settimana, può essere praticata:";
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) quando siano accertate situazioni
personali e sociali che comportino gravi pericoli per lo stato
di benessere sociale della donna o per la sua famiglia, non
superabili con ragionevole certezza mediante gli interventi
sociali ed economici di cui la donna può eventualmente
usufruire".
Art. 6.
1. L'articolo 8 della legge n. 194 del 1978 è sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. La donna che ha ottenuto il documento
per l'interruzione di gravidanza ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, può rivolgersi alle aziende ospedaliere o alle
aziende sanitarie locali presso le quali è istituita una
divisione o un servizio di ostetricia e ginecologia, o ad una
delle altre sedi autorizzate, le quali sono tenute a prendere
subito in carico la donna, procedendo all'intervento abortivo
più appropriato, direttamente o mediante accordi con altri
enti.
2. Le interruzioni di gravidanza eseguite con metodi
medici precoci o con metodi chirurgici precoci possono essere
praticate, in tutto o in parte, presso i consultori e le
strutture territoriali ambulatoriali delle aziende sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, qualora vi sia la
possibilità di fare riferimento a divisioni di ostetricia e
ginecologia attive senza interruzione per gli eventuali
interventi di urgenza.
3. Le interruzioni di gravidanza fino alla 15^
settimana, o anche oltre la 15^ settimana, possono essere
praticate presso case di cura private che ne facciano
richiesta e siano provviste dei requisiti igienico-sanitari
previsti dalla regione.
4. Le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie
locali e le strutture private autorizzate devono prendere
subito in carico la donna che a loro si rivolge, nel rispetto
della sua dignità e della riservatezza, e garantire il metodo
abortivo più indicato per l'epoca gestazionale nel minore
tempo utile, iniziando subito la procedura operativa medica o
chirurgica.
5. La regione stabilisce e aggiorna annualmente le
tariffe di riferimento per le varie tecniche di interruzione
di gravidanza sulla base dei costi e degli onorari
effettivamente riconosciuti alle aziende ospedaliere. Le
procedure di pagamento e di rimborso sono attuate in
conformità alle procedure in vigore per le medesime aziende.
In qualsiasi momento, anche quando gli atti medici o
chirurgici finalizzati ad interrompere la gravidanza siano già
in atto, su richiesta della donna è sospesa la procedura in
corso, garantendo l'adeguata assistenza".
Art. 7.
1. L'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 è sostituito
dal seguente:
"Art. 9. - 1. Lo Stato riconosce agli operatori
sanitari la possibilità di sollevare obiezione di coscienza,
in materia di interruzione volontaria della gravidanza,
garantendo, altresì, che l'intervento di interruzione sia
comunque attuato, in quanto atto legittimo previsto a tutela
della salute collettiva e della donna.
2. Lo Stato e le regioni garantiscono che la scelta
di ottenere gli interventi di cui alla presente legge e quella
di dichiarare obiezione di coscienza non siano oggetto di
discriminazione.
3. Il personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie che solleva obiezione di coscienza non può prendere
parte alle procedure e alle attività specificamente e
necessariamente dirette a provocare l'interruzione della
gravidanza, ma è tenuto, nell'ordinaria attività di servizio,
a garantire l'assistenza durante e dopo l'induzione e
l'esecuzione dell'aborto. Il personale obiettore non può
comunque esimersi dall'intervento di assistenza quando vi sia
un pericolo imminente per la vita della donna o un grave
rischio per la sua integrità fisica e psichica.
4. Le convinzioni personali che determinano
l'obiezione di coscienza non devono pregiudicare in alcun
modo, diretto o indiretto, la presa in cura della donna o
recarle danno nella tutela sanitaria relativa alla sua
scelta.
5. L'obiezione di coscienza è comunicata alla
regione tramite il direttore sanitario o il dirigente
sanitario competente all'atto dell'assunzione, della
stipulazione della relativa convenzione o dell'abilitazione ed
è immediatamente efficace. La stessa abolizione può essere
comunicata successivamente in qualunque momento e la sua
efficacia nonché la sua revoca decorrono dal mese
successivo.
6. La comunicazione di obiezione di coscienza è un
atto pubblico e annualmente la regione pubblica l'elenco dei
medici obiettori e dei medici non obiettori, suddiviso per
azienda sanitaria locale, per azienda ospedaliera, e per
divisione o servizio di ostetricia e ginecologia, nonché per
provincia di attività per tutti i medici iscritti all'albo
professionale. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere aggiornano annualmente gli elenchi dei propri
medici, provvedendo alla loro affissione in apposite bacheche
installate nella sala d'ingresso degli ospedali, dei
poliambulatori, dei consultori e dei reparti di ostetricia e
ginecologia, con indicata la eventuale condizione di
obiettore.
7. Se chi ha sollevato obiezione di coscienza prende
parte a procedure abortive volontarie al di fuori dei casi
previsti dal presente articolo, oltre alla revoca immediata
della comunicazione di cui al comma 6, fatte salve le
eventuali conseguenze di ordine penale e civile, è sottoposto
a procedimento disciplinare presso la struttura sanitaria
competente e l'ordine provinciale dei medici-chirurghi al
quale è iscritto, con la previsione di una sospensione di
almeno sei mesi".
Art. 8.
1. L'articolo 10 della legge n. 194 del 1978 è
abrogato.
Art. 9.
1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 194 del
1978, le parole: "al medico provinciale" sono sostituite dalle
seguenti: "alla regione tramite il dirigente sanitario".
Art. 10.
1. All'articolo 12 della legge n. 194 del 1978, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "diciotto anni"
sono sostituite dalle seguenti: "sedici anni", e le parole:
"nei primi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"fino alla 15^ settimana compiuta";
b) al terzo comma, le parole: "della minore di
diciotto anni" sono sostituite dalle seguenti: "della minore
di sedici anni";
c) al quarto comma, le parole: "dopo i primi
novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la 15^
settimana compiuta", e le parole: "anche alla minore di
diciotto anni" sono sostituite dalle seguenti: "anche alla
donna di età inferiore ai sedici anni";
d) è aggiunto in fine, il seguente comma:
"Le procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 si
applicano anche alle donne di età inferiore a diciotto anni,
ma superiore a sedici anni, indipendentemente dall'assenso di
chi esercita la patria potestà".
Art. 11.
1. Il quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 194 del
1978 è sostituito dal seguente:
"Il provvedimento del giudice tutelare costituisce titolo
per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario,
il ricovero".
Art. 12.
1. All'articolo 15 della legge n. 194 del 1978, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le regioni garantiscono, in particolare, l'aggiornamento
professionale del personale sanitario ed esercente le arti
ausiliarie che attua gli interventi per l'interruzione
volontaria di gravidanza, prevedendo l'istituzione di appositi
corsi specifici e integrativi, tenuti a cadenza annuale. Le
stesse regioni sono tenute, altresì, a garantire che la
decisione di effettuare gli interventi previsti dalla presente
legge non determini l'esclusione dallo svolgimento delle altre
attività di competenza, né rechi pregiudizio ai fini della
crescita professionale e dall'avanzamento di carriera. A tale
scopo, la pratica di interventi per l'interruzione volontaria
costituisce titolo nelle valutazioni".
Art. 13.
1. Al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 194 del
1978, le parole: "anni diciotto" sono sostituite dalle
seguenti: "anni sedici".