XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2985




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Prestazione di servizi sessuali remunerati).

        1. L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.
        2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.


Art. 2.

(Attività di prestazione dei servizi sessuali
remunerati).

        1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata.
        2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile.


Art. 3.

(Competenze dei comuni).

        1. I comuni predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in condizioni di sicurezza e di riservatezza.


Art. 4.

(Reati).

        1. E' punito con la pena della reclusione da due a dieci anni chiunque con violenze, minacce, inganni o abusando della propria autorità, induce una persona a prestare servizi sessuali remunerati, o impedisce alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropria indebitamente, in tutto o in parte, dei proventi derivanti dalla medesima attività.
        2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista ai sensi del comma 1 chiunque coinvolge nell'attività di prestazione di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
        3. La prostituzione minorile è punita ai sensi dell'articolo 600-bis del codice penale.



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