XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2985
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Prestazione di servizi sessuali remunerati).
1. L'attività di prestazione di servizi sessuali
remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata
dalla presente legge.
2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni, è abrogata.
Art. 2.
(Attività di prestazione dei servizi sessuali
remunerati).
1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può
essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata.
2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi
sessuali remunerati rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 1343 del codice civile.
Art. 3.
(Competenze dei comuni).
1. I comuni predispongono aree attrezzate nelle quali
l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati può
essere svolta in condizioni di sicurezza e di riservatezza.
Art. 4.
(Reati).
1. E' punito con la pena della reclusione da due a dieci
anni chiunque con violenze, minacce, inganni o abusando della
propria autorità, induce una persona a prestare servizi
sessuali remunerati, o impedisce alla stessa di abbandonare
tale attività, o si appropria indebitamente, in tutto o in
parte, dei proventi derivanti dalla medesima attività.
2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella
prevista ai sensi del comma 1 chiunque coinvolge nell'attività
di prestazione di servizi sessuali una persona permanentemente
o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
3. La prostituzione minorile è punita ai sensi
dell'articolo 600-bis del codice penale.