XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2984
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Strutture).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita
si effettuano presso strutture pubbliche e private autorizzate
dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 2.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi
delle strutture di cui al comma 1;
b) i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
c) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul
rispetto delle disposizioni della presente legge e sul
permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi
delle strutture.
Art. 2.
(Registro nazionale).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute,
presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, di seguito denominato
"registro".
2. L'iscrizione al registro è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali,
le informazioni necessarie al fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a
fornire agli osservatori epidemiologici regionali e
all'istituto superiore di sanità ogni informazione necessaria
allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da
parte delle autorità competenti.
Art. 3.
(Accesso).
1. Possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita tutti coloro che hanno raggiunto la
maggiore età.
Art. 4.
(Consenso informato).
1. Prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico
informa i soggetti di cui all'articolo 3 sui metodi, sui
possibili effetti collaterali, sulle probabilità di successo e
sugli eventuali rischi conseguenti all'applicazione delle
tecniche stesse. Le informazioni di cui al presente comma
devono essere fornite in modo tale da garantire la possibilità
di decisioni consapevoli.
Art. 5.
(Obblighi giuridici).
1. Prima di accedere agli interventi di cui alla presente
legge, la richiedente o i richiedenti sottoscrivono un
documento in cui è fatta menzione degli obblighi che essa o
essi dovranno assumere nei confronti del nascituro, in
relazione alla sua condizione di figlio naturale riconosciuto
o di figlio legittimo, ai sensi del presente articolo. La
richiedente o i richiedenti possono revocare la dichiarazione
di consenso fino al momento del trasferimento in utero
dell'embrione. Ove i richiedenti siano due, tale trasferimento
può avvenire soltanto su base consensuale. In caso di morte di
uno dei due richiedenti, l'utilizzo dei gameti prelevati o
degli embrioni prodotti per la fecondazione in vitro è
consentito soltanto nel caso di consenso esplicito
precedentemente espresso.
2. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o
acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai
sensi del codice civile, dei soggetti che hanno espresso la
volontà di ricorrere alle tecniche medesime.
3. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo, l'uomo che intende
riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli
obblighi previsti per il genitore nel caso di riconoscimento
di figlio naturale, e il cui consenso è ricavabile da atti
concludenti, non può esercitare l'azione di disconoscimento
della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo
comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di
cui all'articolo 263 dello stesso codice.
4. Qualora si ricorra a qualsiasi forma di surrogazione
della madre, al soggetto o ai soggetti committenti si
applicano gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 6.
(Trattamento e cessione dei gameti).
1. La raccolta, il trattamento, la conservazione e la
cessione di gameti umani possono essere praticati solo dalle
strutture autorizzate di cui all'articolo 1.
2. Le strutture autorizzate garantiscono che non siano
diffusi i dati personali dei donatori, salvo che nei casi di
cui al comma 3.
3. In casi di estrema necessità, e previa autorizzazione
del tribunale competente territorialmente, la persona
procreata con gamete donato da persona diversa da quella dei
suoi genitori e che ha raggiunto la maggiore età può chiedere
di prendere visione dei dati personali del donatore. Per
esclusive ragioni mediche, la richiesta può essere avanzata
anche da coloro che esercitano la potestà sul minore o dal
rappresentante legale dello stesso.
4. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 1, possono
cedere gameti a laboratori di ricerca scientifica pubblici e
privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione
che:
a) i donatori abbiano sottoscritto un esplicito
consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica, oppure
che non sia possibile richiedere il consenso dei donatori
medesimi;
b) la richiesta dei laboratori sia stata approvata
dalla commissione di cui all'articolo 8.
Art. 7.
(Trattamento e cessione degli embrioni).
1. La creazione, il trattamento, il trasferimento in
utero, la conservazione e la cessione degli embrioni possono
essere praticati solo dalle strutture autorizzate di cui
all'articolo 1.
2. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 1 possono
cedere embrioni a laboratori di ricerca scientifica pubblici e
privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione
che:
a) i donatori abbiano sottoscritto un esplicito
consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica, oppure
che non sia possibile richiedere il consenso dei genitori
biologici;
b) la richiesta dei laboratori sia stata
autorizzata dalla commissione di cui all'articolo 8.
3. E' inoltre consentita la creazione di embrioni, per
fecondazione o attraverso le tecniche di trasferimento del
nucleo cellulare, denominate "clonazione terapeutica", presso
i laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati, previa
autorizzazione della commissione di cui all'articolo 8.
4. Gli interventi di terapia genica e la selezione degli
embrioni prodotti in vitro a scopo riproduttivo sono
consentiti all'esclusivo fine di evitare la trasmissione di
gravi patologie genetiche.
Art. 8.
(Commissione di autorizzazione).
1. E' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, un'apposita commissione, composta da almeno dieci
membri, individuati tra i maggiori esperti di settore e avente
le seguenti funzioni:
a) la valutazione dei protocolli di ricerca
sottoposti dai laboratori di ricerca pubblici e privati di cui
agli articoli 6 e 7 riguardanti indagini scientifiche che
prevedono la creazione o l'utilizzazione di embrioni umani,
oppure l'utilizzazione di gameti umani;
b) la valutazione dell'idoneità dei laboratori
medesimi a svolgere le indagini scientifiche, di cui alla
lettera a);
c) l'autorizzazione allo svolgimento dei
protocolli di ricerca di cui alla lettera a);
d) la verifica dei risultati delle indagini
scientifiche svolte.
Art. 9.
(Obiezione di coscienza).
1. Gli operatori delle strutture di cui all'articolo 1 e
dei laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati di
cui agli articoli 6 e 7 non sono tenuti a prendere parte alle
procedure per l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla
presente legge qualora sollevino obiezione di coscienza,
previa dichiarazione resa al responsabile delle strutture
autorizzate.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o
revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e
comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento
delle procedure e delle attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle
tecniche disciplinate dalla presente legge.
Art. 10.
(Sanzioni penali e amministrative).
1. Chiunque, in violazione degli articoli 1 e 2, applica
le tecniche di procreazione medicalmente assistita presso
strutture non autorizzate oppure non iscritte al registro, è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
25.823 euro a 103.291 euro.
2. Chiunque applica le tecniche di procreazione
medicalmente assistita a soggetti che non soddisfano le
condizioni richieste dall'articolo 3, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 51.646 euro
a 154.937 euro. La violazione di cui al presente comma è
altresì punita con la revoca dell'autorizzazione concessa ai
sensi dell'articolo 1.
3. Chiunque effettua le pratiche di procreazione assistita
senza il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 4, è
punito con l'applicazione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 51.646 euro a
154.937 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione e con
l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo
massimo di due anni.
4. L'esercente la professione sanitaria che contravviene
alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 6, e ai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7, è punito con l'applicazione
della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da 25.823 euro a 103.291 euro, nonché con la revoca
dell'autorizzazione e con l'interdizione dall'esercizio della
professione per un periodo massimo di due anni.
5. Chiunque, nei laboratori di ricerca scientifica
pubblici e privati, contravviene alle disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7, è punito con l'applicazione della sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
25.823 euro a 103.291 euro, con la revoca dell'autorizzazione
a svolgere ricerche scientifiche e con l'interdizione
dall'esercizio della professione per un periodo massimo di due
anni.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 2.582.285 euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.