XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2984




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Strutture).

        1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita si effettuano presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 2.
        2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono definiti:

            a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

            b) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

            c) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.


Art. 2.

(Registro nazionale).

        1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, di seguito denominato "registro".
        2. L'iscrizione al registro è obbligatoria.
        3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
        4. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'istituto superiore di sanità ogni informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.


Art. 3.

(Accesso).

        1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età.


Art. 4.

(Consenso informato).

        1. Prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico informa i soggetti di cui all'articolo 3 sui metodi, sui possibili effetti collaterali, sulle probabilità di successo e sugli eventuali rischi conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse. Le informazioni di cui al presente comma devono essere fornite in modo tale da garantire la possibilità di decisioni consapevoli.


Art. 5.

(Obblighi giuridici).

        1. Prima di accedere agli interventi di cui alla presente legge, la richiedente o i richiedenti sottoscrivono un documento in cui è fatta menzione degli obblighi che essa o essi dovranno assumere nei confronti del nascituro, in relazione alla sua condizione di figlio naturale riconosciuto o di figlio legittimo, ai sensi del presente articolo. La richiedente o i richiedenti possono revocare la dichiarazione di consenso fino al momento del trasferimento in utero dell'embrione. Ove i richiedenti siano due, tale trasferimento può avvenire soltanto su base consensuale. In caso di morte di uno dei due richiedenti, l'utilizzo dei gameti prelevati o degli embrioni prodotti per la fecondazione in vitro è consentito soltanto nel caso di consenso esplicito precedentemente espresso.
        2. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, dei soggetti che hanno espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime.
        3. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, l'uomo che intende riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti per il genitore nel caso di riconoscimento di figlio naturale, e il cui consenso è ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
        4. Qualora si ricorra a qualsiasi forma di surrogazione della madre, al soggetto o ai soggetti committenti si applicano gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.


Art. 6.

(Trattamento e cessione dei gameti).

        1. La raccolta, il trattamento, la conservazione e la cessione di gameti umani possono essere praticati solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 1.
        2. Le strutture autorizzate garantiscono che non siano diffusi i dati personali dei donatori, salvo che nei casi di cui al comma 3.
        3. In casi di estrema necessità, e previa autorizzazione del tribunale competente territorialmente, la persona procreata con gamete donato da persona diversa da quella dei suoi genitori e che ha raggiunto la maggiore età può chiedere di prendere visione dei dati personali del donatore. Per esclusive ragioni mediche, la richiesta può essere avanzata anche da coloro che esercitano la potestà sul minore o dal rappresentante legale dello stesso.
        4. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 1, possono cedere gameti a laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione che:

            a) i donatori abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica, oppure che non sia possibile richiedere il consenso dei donatori medesimi;

            b) la richiesta dei laboratori sia stata approvata dalla commissione di cui all'articolo 8.


Art. 7.

(Trattamento e cessione degli embrioni).

        1. La creazione, il trattamento, il trasferimento in utero, la conservazione e la cessione degli embrioni possono essere praticati solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 1.
        2. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 1 possono cedere embrioni a laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione che:

            a) i donatori abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica, oppure che non sia possibile richiedere il consenso dei genitori biologici;

            b) la richiesta dei laboratori sia stata autorizzata dalla commissione di cui all'articolo 8.

        3. E' inoltre consentita la creazione di embrioni, per fecondazione o attraverso le tecniche di trasferimento del nucleo cellulare, denominate "clonazione terapeutica", presso i laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati, previa autorizzazione della commissione di cui all'articolo 8.
        4. Gli interventi di terapia genica e la selezione degli embrioni prodotti in vitro a scopo riproduttivo sono consentiti all'esclusivo fine di evitare la trasmissione di gravi patologie genetiche.


Art. 8.

(Commissione di autorizzazione).

        1. E' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, un'apposita commissione, composta da almeno dieci membri, individuati tra i maggiori esperti di settore e avente le seguenti funzioni:

            a) la valutazione dei protocolli di ricerca sottoposti dai laboratori di ricerca pubblici e privati di cui agli articoli 6 e 7 riguardanti indagini scientifiche che prevedono la creazione o l'utilizzazione di embrioni umani, oppure l'utilizzazione di gameti umani;

            b) la valutazione dell'idoneità dei laboratori medesimi a svolgere le indagini scientifiche, di cui alla lettera a);

            c) l'autorizzazione allo svolgimento dei protocolli di ricerca di cui alla lettera a);

            d) la verifica dei risultati delle indagini scientifiche svolte.


Art. 9.

(Obiezione di coscienza).

        1. Gli operatori delle strutture di cui all'articolo 1 e dei laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati di cui agli articoli 6 e 7 non sono tenuti a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge qualora sollevino obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al responsabile delle strutture autorizzate.
        2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.


Art. 10.

(Sanzioni penali e amministrative).

        1. Chiunque, in violazione degli articoli 1 e 2, applica le tecniche di procreazione medicalmente assistita presso strutture non autorizzate oppure non iscritte al registro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.823 euro a 103.291 euro.
        2. Chiunque applica le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 3, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro. La violazione di cui al presente comma è altresì punita con la revoca dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1.
        3. Chiunque effettua le pratiche di procreazione assistita senza il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 4, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.646 euro a 154.937 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di due anni.
        4. L'esercente la professione sanitaria che contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 6, e ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.823 euro a 103.291 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di due anni.
        5. Chiunque, nei laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati, contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.823 euro a 103.291 euro, con la revoca dell'autorizzazione a svolgere ricerche scientifiche e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di due anni.


Art. 11.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.582.285 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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