XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2983
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera b) del numero 2) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
"b) sono decorsi due mesi dalla data di
comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale
nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale
o consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve
essere eccepita dalla parte convenuta".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. 1. La domanda congiunta di entrambi i
coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di
domanda per la separazione personale".
Art. 3.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"1-bis. La domanda per far dichiarare lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio avanzata da uno dei coniugi ai sensi dell'articolo
3, comma 1, numero 2), lettera b), in seguito alla
richiesta di separazione personale ovvero la domanda congiunta
di entrambi i coniugi avanzata ai sensi dell'articolo
3-bis, determina l'estinzione del giudizio di
separazione eventualmente ancora pendente".