XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2983




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

                "b) sono decorsi due mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 3 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

            "Art. 3-bis. 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale".


Art. 3.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

            "1-bis. La domanda per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da uno dei coniugi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), in seguito alla richiesta di separazione personale ovvero la domanda congiunta di entrambi i coniugi avanzata ai sensi dell'articolo 3-bis, determina l'estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente".



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