XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2981




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184).

        1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata "legge n. 184", la parola: "famiglia" è sostituita dalle seguenti: "coppia convivente in modo stabile e continuativo".
        2. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 184, la parola: "famiglia" è sostituita dalle seguenti: "coppia convivente in modo stabile e continuativo o ad una persona singola".
        3. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a singoli o a coppie conviventi in modo stabile e continuativo che risultino in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
            2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.
            3. Il limite minimo di cui al comma 2 può essere derogato, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
            4. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
            5. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati".

        4. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 184, le parole: "una famiglia affidataria" sono sostituite dalle seguenti: "gli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1".
        5. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 184, la parola: "coniugi" è sostituita dalla seguente: "istanti".
        6. All'articolo 22, comma 5, della legge n. 184, le parole: "le coppie" sono sostituite dalla seguente: "coloro", e la parola: "quella" è sostituita dalle seguenti: "il singolo o la coppia".
        7. All'articolo 22, comma 6, della legge n. 184, le parole: "all'affidamento alla coppia prescelta" sono sostituite dalle seguenti: "all'affidamento al singolo o alla coppia prescelti".
        8. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 184, le parole: "sentiti i coniugi adottanti" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il singolo o la coppia adottante", e le parole: "nei confronti della coppia prescelta" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti del singolo o della coppia prescelti".
        9. All'articolo 25, comma 2, della legge n. 184, la parola: "coniugi" è sostituita dalla seguente: "persone".
        10. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 184, le parole: "dei coniugi affidatari" sono sostituite dalle seguenti: "degli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1".
        11. All'articolo 25, comma 4, della legge n. 184, la parola: "coniugi" è sostituita dalle seguenti: "componenti della coppia che ha richiesto l'adozione", le parole: "dell'altro coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "del componente superstite" e le parole: "per il coniuge deceduto" sono sostituite dalle seguenti: "per il componente deceduto".
        12. All'articolo 25, comma 5, della legge n. 184, le parole: "interviene separazione tra i coniugi affidatari" sono sostituite dalle seguenti: "la coppia si separa" e le parole: "il coniuge o i coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "uno o entrambi i componenti della coppia che è venuta meno".
        13. All'articolo 25, comma 6, della legge n. 184, le parole: "ai coniugi adottanti" sono sostituite dalle seguenti: "al singolo o alla coppia adottante".
        14. All'articolo 26, comma 3, della legge n. 184, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta".
        15. All'articolo 27, primo comma, della legge n. 184, le parole: "degli adottanti, dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "della persona singola o della coppia che ha ottenuto l'adozione, di cui".
        16. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 184, le parole: "i genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "il singolo o la coppia adottante".
        17. All'articolo 28, comma 4, della legge n. 184, le parole: "ai genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "al singolo o alla coppia adottante".
        18. All'articolo 28 della legge n. 184, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato".

        19. All'articolo 28, comma 8, della legge n. 184, le parole: "i genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "il singolo o la coppia adottante".
        20. All'articolo 29-bis, comma 3, della legge n. 184, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sette".
        21. All'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), della legge n. 184, le parole: "degli aspiranti genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "del singolo o della coppia che hanno richiesto l'adozione".
        22. All'articolo 29, comma 5, della legge n. 184, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
        23. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 184, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
        24. All'articolo 31, comma 3, della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera d), le parole: "agli aspiranti genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione";

                b) alla lettera f), le parole: "ai futuri genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione";

                c) alla lettera h), le parole: "i coniugi affidatari o i genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "il singolo o la coppia che ha ottenuto l'affidamento o l'adozione".

        25. All'articolo 35 della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 4, le parole: "ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori" sono sostituite dalle seguenti: "ai criteri stabiliti dalla presente legge", le parole: "nella nuova famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "presso la persona singola o la coppia che ha richiesto l'adozione" e le parole: "nella famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "presso la persona singola o la coppia";

                b) al comma 6, lettera e), le parole: "nella famiglia adottiva" sono sostituite dalle seguenti: "presso la coppia o la persona singola che ha ottenuto l'adozione".

        26. All'articolo 37, comma 1, della legge n. 184, le parole: "ai genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "al singolo o alla coppia adottante".
        27. All'articolo 39, comma 2, della legge n. 184, le parole: "dei coniugi interessati" sono sostituite dalle seguenti: "degli interessati".
        28. All'articolo 39-bis, comma 2, della legge n. 184, le parole: "le coppie" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che".
        29. All'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 184, le parole: "i coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "il singolo o la coppia adottante".
        30. All'articolo 44 della legge n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi".

        31. All'articolo 47, comma 2, della legge n. 184, le parole: "uno dei coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "un componente della coppia" e le parole: "dell'altro coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "del componente superstite".
        32. All'articolo 48, primo comma, della legge n. 184, le parole: "due coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "una coppia".
        33. All'articolo 51, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: "del suo coniuge" sono inserite le seguenti: "o del suo convivente".
        34. All'articolo 52, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: "il coniuge" sono inserite le seguenti: "o il convivente".
        35. All'articolo 79, primo comma, della legge n. 184, le parole: "i coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

        1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Se gli adottanti sono una coppia non coniugata, l'adottato acquista e trasmette il cognome di entrambi gli adottanti, salvo che questi ultimi dispongano che egli acquisti e trasmetta il cognome di uno solo di essi".



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