XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2981
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184).
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, di seguito denominata "legge
n. 184", la parola: "famiglia" è sostituita dalle seguenti:
"coppia convivente in modo stabile e continuativo".
2. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 184, la parola:
"famiglia" è sostituita dalle seguenti: "coppia convivente in
modo stabile e continuativo o ad una persona singola".
3. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a singoli o a
coppie conviventi in modo stabile e continuativo che risultino
in grado di assicurare al minore il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
2. L'età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto anni l'età dell'adottando.
3. Il limite minimo di cui al comma 2 può essere
derogato, qualora il tribunale per i minorenni accerti che
dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore.
4. Ai medesimi adottanti sono consentite più
adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio
preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un
fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più
fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di
minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. Nel caso di adozione di minori di età superiore a
dodici anni o con handicap accertato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato,
le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di
carattere economico, eventualmente anche mediante misure di
sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino
all'età di diciotto anni degli adottati".
4. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 184, le parole:
"una famiglia affidataria" sono sostituite dalle seguenti:
"gli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1".
5. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 184, la
parola: "coniugi" è sostituita dalla seguente: "istanti".
6. All'articolo 22, comma 5, della legge n. 184, le
parole: "le coppie" sono sostituite dalla seguente: "coloro",
e la parola: "quella" è sostituita dalle seguenti: "il singolo
o la coppia".
7. All'articolo 22, comma 6, della legge n. 184, le
parole: "all'affidamento alla coppia prescelta" sono
sostituite dalle seguenti: "all'affidamento al singolo o alla
coppia prescelti".
8. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 184, le
parole: "sentiti i coniugi adottanti" sono sostituite dalle
seguenti: "sentito il singolo o la coppia adottante", e le
parole: "nei confronti della coppia prescelta" sono sostituite
dalle seguenti: "nei confronti del singolo o della coppia
prescelti".
9. All'articolo 25, comma 2, della legge n. 184, la
parola: "coniugi" è sostituita dalla seguente: "persone".
10. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 184, le
parole: "dei coniugi affidatari" sono sostituite dalle
seguenti: "degli affidatari come definiti dall'articolo 2,
comma 1".
11. All'articolo 25, comma 4, della legge n. 184, la
parola: "coniugi" è sostituita dalle seguenti: "componenti
della coppia che ha richiesto l'adozione", le parole:
"dell'altro coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "del
componente superstite" e le parole: "per il coniuge deceduto"
sono sostituite dalle seguenti: "per il componente
deceduto".
12. All'articolo 25, comma 5, della legge n. 184, le
parole: "interviene separazione tra i coniugi affidatari" sono
sostituite dalle seguenti: "la coppia si separa" e le parole:
"il coniuge o i coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "uno
o entrambi i componenti della coppia che è venuta meno".
13. All'articolo 25, comma 6, della legge n. 184, le
parole: "ai coniugi adottanti" sono sostituite dalle seguenti:
"al singolo o alla coppia adottante".
14. All'articolo 26, comma 3, della legge n. 184, la
parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta".
15. All'articolo 27, primo comma, della legge n. 184, le
parole: "degli adottanti, dei quali" sono sostituite dalle
seguenti: "della persona singola o della coppia che ha
ottenuto l'adozione, di cui".
16. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 184, le
parole: "i genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti:
"il singolo o la coppia adottante".
17. All'articolo 28, comma 4, della legge n. 184, le
parole: "ai genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti:
"al singolo o alla coppia adottante".
18. All'articolo 28 della legge n. 184, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. L'adottato, raggiunta la maggiore età, può
accedere a informazioni che riguardano la sua origine e
l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve
essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di
residenza dell'adottato".
19. All'articolo 28, comma 8, della legge n. 184, le
parole: "i genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti:
"il singolo o la coppia adottante".
20. All'articolo 29-bis, comma 3, della legge n.
184, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente:
"sette".
21. All'articolo 29-bis, comma 4, lettera c),
della legge n. 184, le parole: "degli aspiranti genitori
adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "del singolo o della
coppia che hanno richiesto l'adozione".
22. All'articolo 29, comma 5, della legge n. 184, le
parole: "quattro mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque
giorni".
23. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 184, le
parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".
24. All'articolo 31, comma 3, della legge n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), le parole: "agli
aspiranti genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti:
"al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione";
b) alla lettera f), le parole: "ai futuri
genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "al singolo
o alla coppia che ha richiesto l'adozione";
c) alla lettera h), le parole: "i coniugi
affidatari o i genitori adottivi" sono sostituite dalle
seguenti: "il singolo o la coppia che ha ottenuto
l'affidamento o l'adozione".
25. All'articolo 35 della legge n. 184, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "ai princìpi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e
dei minori" sono sostituite dalle seguenti: "ai criteri
stabiliti dalla presente legge", le parole: "nella nuova
famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "presso la persona
singola o la coppia che ha richiesto l'adozione" e le parole:
"nella famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "presso la
persona singola o la coppia";
b) al comma 6, lettera e), le parole: "nella
famiglia adottiva" sono sostituite dalle seguenti: "presso la
coppia o la persona singola che ha ottenuto l'adozione".
26. All'articolo 37, comma 1, della legge n. 184, le
parole: "ai genitori adottivi" sono sostituite dalle seguenti:
"al singolo o alla coppia adottante".
27. All'articolo 39, comma 2, della legge n. 184, le
parole: "dei coniugi interessati" sono sostituite dalle
seguenti: "degli interessati".
28. All'articolo 39-bis, comma 2, della legge n.
184, le parole: "le coppie" sono sostituite dalle seguenti:
"coloro che".
29. All'articolo 39-ter, comma 1, lettera b),
della legge n. 184, le parole: "i coniugi" sono sostituite
dalle seguenti: "il singolo o la coppia adottante".
30. All'articolo 44 della legge n. 184, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e
d) del comma 1, se l'adottante è persona coniugata e non
separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di
richiesta da parte di entrambi i coniugi".
31. All'articolo 47, comma 2, della legge n. 184, le
parole: "uno dei coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "un
componente della coppia" e le parole: "dell'altro coniuge"
sono sostituite dalle seguenti: "del componente
superstite".
32. All'articolo 48, primo comma, della legge n. 184, le
parole: "due coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "una
coppia".
33. All'articolo 51, primo comma, della legge n. 184, dopo
le parole: "del suo coniuge" sono inserite le seguenti: "o del
suo convivente".
34. All'articolo 52, primo comma, della legge n. 184, dopo
le parole: "il coniuge" sono inserite le seguenti: "o il
convivente".
35. All'articolo 79, primo comma, della legge n. 184, le
parole: "i coniugi" sono sostituite dalle seguenti: "coloro
che".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 299 del codice civile).
1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Se gli adottanti sono una coppia non coniugata,
l'adottato acquista e trasmette il cognome di entrambi gli
adottanti, salvo che questi ultimi dispongano che egli
acquisti e trasmetta il cognome di uno solo di essi".