XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2979




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è sostituito dal seguente:

        "1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro questi per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. L'azione civile per il risarcimento del danno è regolata dalle norme ordinarie".

        2. Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono abrogati.
        3. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

        "1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che la medesima non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente il risarcimento deve obbligatoriamente fare, al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione".



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