XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2979
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988,
n. 117 è sostituito dal seguente:
"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di
un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario
posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave
nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di
giustizia può agire contro questi per ottenere il risarcimento
dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che
derivino da privazione della libertà personale. L'azione
civile per il risarcimento del danno è regolata dalle norme
ordinarie".
2. Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 13 aprile
1988, n. 117, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 13 aprile 1988,
n. 117, è sostituito dal seguente:
"1. Il procuratore generale presso la Corte di
cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione
disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione
disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che
hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che la
medesima non sia stata già proposta, entro due mesi dalla
comunicazione che il richiedente il risarcimento deve
obbligatoriamente fare, al procuratore generale o al titolare
dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di
risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro della
giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della
Costituzione".