XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2978
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. Il voto si esprime:
a) per il collegio nazionale presso la Corte di
cassazione con il voto limitato ad uno solo dei candidati;
b) per i collegi territoriali con il voto limitato
ad uno solo dei candidati".
Art. 2.
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. (Scrutinio e assegnazione dei seggi). 1. -
L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi
del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio
delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato
che ha la maggiore anzianità di servizio giudiziario e, in
caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano
di età.
2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio
territoriale proclama eletti i candidati con il maggior numero
di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è
assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio
nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di
servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per
età".
Art. 3.
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 39. (Sostituzione dei componenti eletti dai
magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che
cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza
del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per
numero di voti validi.
2. Qualora la sostituzione non sia possibile ai
sensi del comma 1 si procede ad elezione suppletiva da indire
dal Consiglio superiore entro un mese dalla cessazione della
carica del componente o dei componenti da sostituire. Le
elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26
e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere
composta da un numero di candidati superiore al numero dei
componenti da sostituire.
3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza
del Consiglio superiore".