XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2977
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 303 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), al numero 1), le
parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese e
quindici giorni"; al numero 2), le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "tre mesi"; al numero 3), le
parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei
mesi";
b) al comma 1, lettera b), al numero 1), le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";
al numero 2), le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "sei mesi"; al numero 3), le parole: "un anno e sei
mesi", sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"; il numero
3-bis) è sostituito dal seguente:
"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 3, lettera a), i termini di cui
ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi";
c) al comma 1, lettera b-bis), al numero 1),
le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese
e quindici giorni"; al numero 2), le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "tre mesi"; al numero 3), le
parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
mesi e quindici giorni";
d) al comma 1, lettera c), al numero 1), le
parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
mesi e quindici giorni"; al numero 2), le parole: "un anno"
sono sostituite dalle seguenti; "sei mesi"; al numero 3), le
parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"nove mesi";
e) al comma 4, lettera a), le parole: "due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; alla lettera
b), le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni"; alla lettera c), le parole: "sei
anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai
fini del suo più efficace reinserimento nella società una
detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di
pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione
domiciliare".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"2-bis. La liberazione anticipata può non essere
concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in
cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere
presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato,
durante lo stesso semestre, non abbia dato prova di
partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di
sorveglianza decide con udienza camerale con la presenza delle
parti".