XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2977




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 303 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, lettera a), al numero 1), le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese e quindici giorni"; al numero 2), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"; al numero 3), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

                b) al comma 1, lettera b), al numero 1), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"; al numero 2), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"; al numero 3), le parole: "un anno e sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"; il numero 3-bis) è sostituito dal seguente:

            "3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 3, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi";

                c) al comma 1, lettera b-bis), al numero 1), le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese e quindici giorni"; al numero 2), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"; al numero 3), le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi e quindici giorni";

                d) al comma 1, lettera c), al numero 1), le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi e quindici giorni"; al numero 2), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti; "sei mesi"; al numero 3), le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

                e) al comma 4, lettera a), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; alla lettera b), le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; alla lettera c), le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".


Art. 2.

        1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare".

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

            "2-bis. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulti, da relazione motivata della direzione del carcere presso il quale il detenuto è in carico, che il condannato, durante lo stesso semestre, non abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide con udienza camerale con la presenza delle parti".



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