XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2976




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Estensione del sistema contributivo).

        1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

        "13-bis. A valere per i periodi successivi al 31 dicembre 2002, ai lavoratori di cui al comma 13 è applicato il sistema contributivo ai sensi della normativa vigente. La relativa pensione risulta determinata dalla somma:

                a) della quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 2002, calcolata con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla disciplina in vigore precedentemente alla citata data;

                b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità di servizio calcolate secondo il sistema contributivo".

        2. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

        "9. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2003, il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, relativa all'anno solare immediatamente precedente".
        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate ad individuare meccanismi di rivalutazione periodica del montante contributivo ragguagliati alla dinamica delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti.


Art. 2.

(Pensionamento di anzianità).

        1. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme ad essa sostitutive ed esclusive si consegue:

                a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva e di una età anagrafica che, sommate insieme, diano la cifra di 95 a decorrere dal 1^ gennaio 2003, e di 100 a decorrere dal 1^ luglio 2005. Dal 1^ gennaio 2003 è altresì consentito il cumulo tra pensione e reddito;

                b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, a prescindere dall'età anagrafica, nei casi in cui il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo parziale ai sensi delle disposizioni vigenti. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, del normale orario di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare il 133 per cento della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno; i medesimi requisiti di cui alla presente lettera, con conseguente corresponsione della pensione maturata, possono essere fatti valere dal lavoratore all'atto della cessazione del diritto alla indennità di mobilità prevista dalle disposizioni vigenti.

        2. Per i lavoratori autonomi iscritti all'AGO il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di requisiti di età e di anzianità contributiva la cui somma sia pari alla cifra di 100 a decorrere dal 1^ luglio 2003.
        3. A coloro che si trovano in regime di prosecuzione volontaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, se più favorevoli, le normative previgenti alla medesima data.
        4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate ad individuare, in quanto compatibili con le caratteristiche del lavoro autonomo, le mansioni considerate particolarmente usuranti, i soggetti a cui riconoscere benefìci equipollenti a quelli riconosciuti ai lavoratori dipendenti nonché le conseguenti modalità di copertura in conformità con quanto stabilito per i lavoratori dipendenti.
        5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti le modalità e i criteri di un correttivo da applicare alle pensioni di anzianità e determinato sulla base di princìpi attuariali riferiti alla aspettativa di vita valutata alla data della quiescenza. Tali criteri e modalità sono sottoposti a revisione decennale mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.
        6. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti le modalità e i criteri della tassazione separata delle prestazioni pensionistiche, applicando aliquote progressive che prevedano una diminuzione del prelievo sulle prestazioni inferiori all'importo pari a tre volte il minimo del Fondo pensione lavoratori dipendenti ed un incremento del prelievo per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.


Art. 3.

(Pensione di vecchiaia).

        1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
        2. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "di cui al comma 19" sono sostituite dalle seguenti: "di vecchiaia", e la parola: "cinquantasettesimo" è sostituita dalla seguente: "sessantesimo". Conseguentemente, la tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 relativa ai coefficienti di trasformazione del montante individuale in ragione dell'età anagrafica dell'assicurato alla data del pensionamento, è modificata in rapporto ai nuovi limiti flessibili previsti per il pensionamento di vecchiaia, variabili da 60 a 65 anni di età.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disposta la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione sulla base delle vigenti tabelle di mortalità dell'Istituto nazionale di statistica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.


Art. 4.

(Perequazione automatica).

        1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per individuare forme e modalità di aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) uniformità della retribuzione di riferimento;

                b) modulazione dell'adeguamento in rapporto ai livelli pensionistici al fine di favorire i trattamenti più bassi;

                c) individuazione della percentuale di rivalutazione in modo da realizzare un aggancio parziale alle dinamiche retributive e modulato all'effettivo importo della pensione;

                d) applicazione graduale della norma a decorrere dal 1^ gennaio 2004.

Art. 5.

(Pensioni integrate al minimo, trattamenti di invalidità,
vecchiaia e superstiti di importo modesto e pensioni
sociali).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2003, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'attuazione di un programma di elevazione graduale di 516 euro per tredici mensilità del trattamento previsto per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti comunque inferiori a tale livello, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) determinazione del nuovo importo, da parte dell'ente previdenziale, includendo gli eventuali altri trattamenti previdenziali e assistenziali, di natura pubblica e obbligatoria, erogati agli interessati nonché gli apporti della perequazione automatica e facendo comunque salve le prestazioni corrisposte a fronte di un handicap o di una invalidità o malattia professionale;

                b) determinazione delle diverse scadenze tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri: età dell'interessato, condizioni reddituali con riferimento al diritto alla maggiorazione sociale, responsabilità familiari;

                c) fissazione della data di entrata in vigore della prima quota dei miglioramenti al 1^ giugno 2003.

        2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 il trattamento previsto per i titolari di pensione sociale è elevato a 310 euro mensili per tredici mensilità. A decorrere dal 1^ gennaio 2005, il medesimo trattamento è elevato a 415 euro mensili per tredici mensilità. Il nuovo importo è determinato ai sensi dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 1.

Art. 6.

(Aliquote contributive).

        1. Il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 166, si applica, al posto della contribuzione ordinaria, anche alle quote di retribuzione riconosciute, in sede di contrattazione aziendale, a titolo di miglioramento della produttività e della efficienza produttiva, erogate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le quote di cui al comma 1 del presente articolo, gravate della sola contribuzione di solidarietà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 166, possono essere devolute a un fondo pensione in aggiunta alle quote di finanziamento previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, con applicazione del trattamento tributario previsto dal comma 3 del medesimo articolo 11.
        3. Nel corso del triennio 2003-2005, il Governo, avvalendosi del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenendo conto dei risparmi realizzati per effetto della misure introdotte dalla presente legge, sentite le parti sociali, provvede a rideterminare annualmente, con decorrenza dal 1^ gennaio di ciascun anno, le aliquote contributive in ragione dei minori oneri sostenuti in ciascuna gestione, al netto degli apporti dello Stato.


Art. 7.

(Riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza).

        1. Il Governo è delegato a adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, anche mediante la fusione di enti, nonché l'incorporazione di funzioni e di compiti;

                b) risanamento dei bilanci, anche mediante l'alienazione del patrimonio immobiliare ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104;

                c) previsione di provvedimenti correttivi della contribuzione e di misure rivolte a realizzare economie di gestione nonché rapporti equilibrati tra contributi e prestazioni;

                d) soppressione di enti;

                e) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

                f) separazione dei compiti di indirizzo da quelli di gestione e di amministrazione nonché dei relativi organi.


Art. 8.

(Fondi pensione aperti).

        1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
        2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: "I fondi costituiti ai sensi del presente articolo sono altresì aperti all'adesione dei soggetti destinatari di forme di previdenza complementare che optino di avvalersi della iscrizione a un fondo aperto, ancorché in possesso delle condizioni per aderire a un fondo pensione istituito in sede di contrattazione collettiva".
        3. Ai lavoratori che optano per l'adesione a un fondo aperto è riconosciuto il diritto di disporre integralmente delle quote di accantonamento annuali del trattamento di fine rapporto, maturate successivamente alla iscrizione dei lavoratori predetti a un fondo aperto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo. Con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente comma.



Frontespizio Relazione