XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2976
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Estensione del sistema contributivo).
1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, è inserito il seguente:
"13-bis. A valere per i periodi successivi al 31
dicembre 2002, ai lavoratori di cui al comma 13 è applicato il
sistema contributivo ai sensi della normativa vigente. La
relativa pensione risulta determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alla
anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 2002,
calcolata con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
disciplina in vigore precedentemente alla citata data;
b) della quota di pensione corrispondente al
trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità di
servizio calcolate secondo il sistema contributivo".
2. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è sostituito dal seguente:
"9. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2003, il tasso
annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, calcolato dall'ISTAT, relativa all'anno solare
immediatamente precedente".
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo
i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più
decreti legislativi recanti norme finalizzate ad individuare
meccanismi di rivalutazione periodica del montante
contributivo ragguagliati alla dinamica delle retribuzioni
contrattuali dei lavoratori dipendenti.
Art. 2.
(Pensionamento di anzianità).
1. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori
dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
(AGO) e alle forme ad essa sostitutive ed esclusive si
consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva
e di una età anagrafica che, sommate insieme, diano la cifra
di 95 a decorrere dal 1^ gennaio 2003, e di 100 a decorrere
dal 1^ luglio 2005. Dal 1^ gennaio 2003 è altresì consentito
il cumulo tra pensione e reddito;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva
non inferiore a 38 anni, a prescindere dall'età anagrafica,
nei casi in cui il rapporto di lavoro è stato trasformato a
tempo parziale ai sensi delle disposizioni vigenti. La
pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è
ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione,
non superiore al 50 per cento, del normale orario di lavoro;
la somma della pensione e della retribuzione non può comunque
superare il 133 per cento della retribuzione spettante al
lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua
opera a tempo pieno; i medesimi requisiti di cui alla presente
lettera, con conseguente corresponsione della pensione
maturata, possono essere fatti valere dal lavoratore all'atto
della cessazione del diritto alla indennità di mobilità
prevista dalle disposizioni vigenti.
2. Per i lavoratori autonomi iscritti all'AGO il diritto
alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di
requisiti di età e di anzianità contributiva la cui somma sia
pari alla cifra di 100 a decorrere dal 1^ luglio 2003.
3. A coloro che si trovano in regime di prosecuzione
volontaria, alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano, se più favorevoli, le normative
previgenti alla medesima data.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo
i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più
decreti legislativi recanti norme finalizzate ad individuare,
in quanto compatibili con le caratteristiche del lavoro
autonomo, le mansioni considerate particolarmente usuranti, i
soggetti a cui riconoscere benefìci equipollenti a quelli
riconosciuti ai lavoratori dipendenti nonché le conseguenti
modalità di copertura in conformità con quanto stabilito per i
lavoratori dipendenti.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i
princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti
legislativi recanti le modalità e i criteri di un correttivo
da applicare alle pensioni di anzianità e determinato sulla
base di princìpi attuariali riferiti alla aspettativa di vita
valutata alla data della quiescenza. Tali criteri e modalità
sono sottoposti a revisione decennale mediante decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica.
6. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge e secondo i
princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti
legislativi recanti le modalità e i criteri della tassazione
separata delle prestazioni pensionistiche, applicando aliquote
progressive che prevedano una diminuzione del prelievo sulle
prestazioni inferiori all'importo pari a tre volte il minimo
del Fondo pensione lavoratori dipendenti ed un incremento del
prelievo per i trattamenti superiori a cinque volte il
minimo.
Art. 3.
(Pensione di vecchiaia).
1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è abrogato.
2. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, le parole: "di cui al comma 19" sono sostituite dalle
seguenti: "di vecchiaia", e la parola: "cinquantasettesimo" è
sostituita dalla seguente: "sessantesimo". Conseguentemente,
la tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995
relativa ai coefficienti di trasformazione del montante
individuale in ragione dell'età anagrafica dell'assicurato
alla data del pensionamento, è modificata in rapporto ai nuovi
limiti flessibili previsti per il pensionamento di vecchiaia,
variabili da 60 a 65 anni di età.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
disposta la revisione triennale dei coefficienti di
trasformazione sulla base delle vigenti tabelle di mortalità
dell'Istituto nazionale di statistica a decorrere dal 1^
gennaio 2003.
Art. 4.
(Perequazione automatica).
1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme per individuare forme e
modalità di aggancio dei trattamenti pensionistici alla
dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) uniformità della retribuzione di
riferimento;
b) modulazione dell'adeguamento in rapporto ai
livelli pensionistici al fine di favorire i trattamenti più
bassi;
c) individuazione della percentuale di
rivalutazione in modo da realizzare un aggancio parziale alle
dinamiche retributive e modulato all'effettivo importo della
pensione;
d) applicazione graduale della norma a decorrere
dal 1^ gennaio 2004.
Art. 5.
(Pensioni integrate al minimo, trattamenti di invalidità,
vecchiaia e superstiti di importo modesto e pensioni
sociali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo
2003, uno o più decreti legislativi recanti norme per
l'attuazione di un programma di elevazione graduale di 516
euro per tredici mensilità del trattamento previsto per i
titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti
all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei
trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti comunque
inferiori a tale livello, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) determinazione del nuovo importo, da parte
dell'ente previdenziale, includendo gli eventuali altri
trattamenti previdenziali e assistenziali, di natura pubblica
e obbligatoria, erogati agli interessati nonché gli apporti
della perequazione automatica e facendo comunque salve le
prestazioni corrisposte a fronte di un handicap o di una
invalidità o malattia professionale;
b) determinazione delle diverse scadenze tenendo
prioritariamente conto dei seguenti criteri: età
dell'interessato, condizioni reddituali con riferimento al
diritto alla maggiorazione sociale, responsabilità
familiari;
c) fissazione della data di entrata in vigore
della prima quota dei miglioramenti al 1^ giugno 2003.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 il trattamento previsto
per i titolari di pensione sociale è elevato a 310 euro
mensili per tredici mensilità. A decorrere dal 1^ gennaio
2005, il medesimo trattamento è elevato a 415 euro mensili per
tredici mensilità. Il nuovo importo è determinato ai sensi dei
princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 1.
Art. 6.
(Aliquote contributive).
1. Il contributo di solidarietà a carico del datore di
lavoro, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1^ giugno 1991, n. 166, si applica, al posto della
contribuzione ordinaria, anche alle quote di retribuzione
riconosciute, in sede di contrattazione aziendale, a titolo di
miglioramento della produttività e della efficienza
produttiva, erogate dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le quote di cui al comma 1 del presente articolo,
gravate della sola contribuzione di solidarietà di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno
1991, n. 166, possono essere devolute a un fondo pensione in
aggiunta alle quote di finanziamento previste dal comma 2
dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, con applicazione del trattamento
tributario previsto dal comma 3 del medesimo articolo 11.
3. Nel corso del triennio 2003-2005, il Governo,
avvalendosi del Nucleo di valutazione per la spesa
previdenziale di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, tenendo conto dei risparmi realizzati per
effetto della misure introdotte dalla presente legge, sentite
le parti sociali, provvede a rideterminare annualmente, con
decorrenza dal 1^ gennaio di ciascun anno, le aliquote
contributive in ragione dei minori oneri sostenuti in ciascuna
gestione, al netto degli apporti dello Stato.
Art. 7.
(Riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza).
1. Il Governo è delegato a adottare entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
enti pubblici di previdenza e assistenza, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, anche mediante la fusione di enti, nonché
l'incorporazione di funzioni e di compiti;
b) risanamento dei bilanci, anche mediante
l'alienazione del patrimonio immobiliare ai sensi di quanto
previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104;
c) previsione di provvedimenti correttivi della
contribuzione e di misure rivolte a realizzare economie di
gestione nonché rapporti equilibrati tra contributi e
prestazioni;
d) soppressione di enti;
e) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti
pensionistici, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
f) separazione dei compiti di indirizzo da quelli
di gestione e di amministrazione nonché dei relativi
organi.
Art. 8.
(Fondi pensione aperti).
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 1 dell'articolo
9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente
periodo: "I fondi costituiti ai sensi del presente articolo
sono altresì aperti all'adesione dei soggetti destinatari di
forme di previdenza complementare che optino di avvalersi
della iscrizione a un fondo aperto, ancorché in possesso delle
condizioni per aderire a un fondo pensione istituito in sede
di contrattazione collettiva".
3. Ai lavoratori che optano per l'adesione a un fondo
aperto è riconosciuto il diritto di disporre integralmente
delle quote di accantonamento annuali del trattamento di fine
rapporto, maturate successivamente alla iscrizione dei
lavoratori predetti a un fondo aperto di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come da ultimo
modificato dal comma 2 del presente articolo. Con regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente
comma.