XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2975




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione
della disciplina del recesso).

        1. Salva l'eventuale disciplina più favorevole per il prestatore di lavoro, contenuta in un contratto individuale o collettivo stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e salvi comunque i divieti del licenziamento discriminatorio ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, del licenziamento in caso di malattia o di maternità ai sensi dell'articolo 2110 del codice civile e dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e del licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, il recesso del datore di lavoro da un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato è consentito alle condizioni di cui alla presente legge.
        2. Sono rapporti di collaborazione, ai fini della presente legge:

            a) i rapporti di lavoro subordinato;

            b) i rapporti di collaborazione personale autonoma coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ivi compresi quelli aventi per oggetto prestazioni svolte a distanza mediante collegamento informatico e telematico;

            c) i rapporti tra i soci lavoratori e le cooperative di produzione e lavoro.

        3. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del recesso di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge il rapporto di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, il rapporto di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, e il rapporto di lavoro sportivo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Comunicazione
del licenziamento e preavviso).

        1. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta.
        2. Quando non è stato stipulato il patto di prova o il relativo termine è scaduto, il licenziamento non disciplinare deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso non inferiore a un periodo pari a tanti mesi quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio del lavoratore nell'azienda, con un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.
        3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2 il lavoratore ha la facoltà di optare per la cessazione immediata del rapporto con conseguente incremento dell'indennità di licenziamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.
        4. Quando il licenziamento è motivato da soppressione del posto di lavoro con corrispondente riduzione dell'organico aziendale, il datore di lavoro ha la facoltà di esonerare il lavoratore dalla prestazione dopo il primo mese del periodo di preavviso. In tale caso è dovuta al lavoratore una indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell'ultimo anno di lavoro, quanti sono i mesi del periodo residuo di preavviso. Detta indennità costituisce a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.
        5. Il termine di preavviso di cui al comma 2 è dimezzato:

            a) nel rapporto di collaborazione autonoma di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

            b) nei rapporti di collaborazione subordinata, anche del socio cooperatore, di cui sono titolari datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze meno di sedici lavoratori subordinati, ivi compresi gli eventuali soci cooperatori;

            c) nel caso di licenziamento di lavoratore che alla data della comunicazione del licenziamento ha raggiunto i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.


Art. 3.

(Indennità di licenziamento).

        1. All'atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento non motivato da inadempimento del prestatore, a quest'ultimo è dovuta dal datore di lavoro una indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell'ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda, aumentati di sei e diminuiti del numero di mesi del preavviso spettante al lavoratore e da lui effettivamente goduto ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, nonché del numero di mensilità di indennità sostitutiva del preavviso eventualmente corrispostagli ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
        2. Salva l'eventuale disciplina più favorevole per il prestatore di lavoro, contenuta in un contratto individuale o collettivo stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento non è computata la parte di retribuzione lorda annua eccedente il limite di euro 30.987,41. Detto limite è modificato ogni tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (ISTAT).
        3. L'indennità di licenziamento non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.
        4. L'indennità di licenziamento è dimezzata nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).
        5. L'indennità di licenziamento non è dovuta nel caso di recesso del datore di lavoro da rapporto di lavoro in prova e nel caso di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c).


Art. 4.

(Licenziamento disciplinare).

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche al licenziamento motivato da inadempimento del lavoratore. In tale caso il periodo di preavviso e l'indennità di licenziamento sono ridotti, in proporzione alla gravità dell'inadempimento, fino ad essere azzerati nel caso di inadempimento tale da giustificare il licenziamento ad nutum.
        2. Ai fini della riduzione o dell'azzeramento del preavviso e dell'indennità di licenziamento di cui al comma 1, il datore di lavoro deve contestare l'inadempimento per iscritto e in modo preciso al lavoratore e consentirgli di presentare le sue eventuali giustificazioni, in forma orale o scritta, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale o consulente di sua fiducia. L'eventuale recesso non può essere intimato prima che siano decorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione scritta dell'inadempimento.
        3. L'eventuale impugnazione, da parte del lavoratore, della riduzione del periodo di preavviso e dell'indennità di licenziamento deve avvenire entro un mese dalla comunicazione del licenziamento stesso, mediante ricorso alla commissione di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere notificato al datore di lavoro entro dieci giorni dalla presentazione a cura dell'ufficio. Entro il termine di un mese dalla notificazione il datore di lavoro presenta alla citata commissione la motivazione precisa del proprio provvedimento e indica i mezzi di accertamento dei fatti rilevanti. La commissione, convocate le parti, decide, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con provvedimento motivato, dandone comunicazione a ciascuna delle parti stesse. Entro un mese dalla predetta comunicazione il provvedimento può essere impugnato in sede giudiziale secondo il rito di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, per motivi procedurali o sostanziali.


Art. 5.

(Licenziamento collettivo).

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche al licenziamento per riduzione del personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. In tale caso, l'indennità di licenziamento si riduce di un importo pari alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore durante la procedura di esame congiunto in sede sindacale e amministrativa, di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni, e di un ulteriore importo pari al contributo eventualmente dovuto dall'imprenditore all'istituto previdenziale ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della medesima legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni.


Art. 6.

(Sussidio di disoccupazione).

        1. Al fine di razionalizzare i sistemi di protezione sociale contro il rischio di disoccupazione, di integrare i regimi di tutela dell'impiego con interventi a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati e di migliorare l'efficienza e l'equità della spesa sociale, il Governo è delegato a adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione del sussidio di disoccupazione con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) riordinare all'interno di un unico regime il sistema degli ammortizzatori sociali e dei sussidi di carattere assistenziale, volto ad integrare il reddito delle persone disoccupate, secondo un principio di eguaglianza ed equità;

            b) stabilire livelli di protezione minima uniformi e obbligatori, applicabili alla generalità dei disoccupati;

            c) definire i criteri di accesso alle prestazioni e le tipologie dei beneficiari sulla base di parametri obiettivi di debolezza socio-occupazionale, secondo i seguenti princìpi:

                1) che si considerino aventi diritto al sussidio di disoccupazione tutti i cittadini disoccupati od impiegati con contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con reddito mensile inferiore all'ammontare del sussidio di disoccupazione e non aventi diritto al trattamento di quiescenza;

                2) che il sussidio di disoccupazione sia graduato nell'ammontare e nella durata con riferimento all'età e al curricolo formativo e professionale nonché alle condizioni economiche del nucleo familiare degli aventi diritto;

                3) che il sussidio di disoccupazione sia rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'ISTAT;

                4) che il sussidio di disoccupazione abbia durata limitata e comunque non superiore a quarantotto mesi, anche non continuativi, e sia riservato ai soli lavoratori ultratrentenni, con l'eccezione dei lavoratori con invalidità fisica superiore al 50 per cento o psichica superiore al 25 per cento;

                5) che la durata del sussidio di disoccupazione sia incrementata di un terzo nelle regioni in cui il tasso di disoccupazione è superiore al doppio della media nazionale;

                6) che il sussidio di disoccupazione non sia sottoposto a tassazione e a contribuzione previdenziali e non sia riconosciuto ai fini pensionistici;

                7) che per i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 il diritto al sussidio di disoccupazione decorra dal termine di un periodo, successivo alla data di licenziamento, pari a tanti mesi quanti sono stati i dodicesimi di retribuzione lorda riconosciuti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro come indennità di licenziamento;

            d) integrare le prestazioni economiche del sussidio di disoccupazione con servizi di riqualificazione professionale, da effettuare senza oneri per il lavoratore disoccupato a cura dei servizi per l'impiego competenti;

            e) prevedere che l'ingiustificato rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un contratto di lavoro, anche se a termine, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di una prestazione di lavoro occasionale comporti la perdita del diritto al sussidio di disoccupazione per un periodo di due anni; qualora l'entità della retribuzione per i soggetti di cui alla lettera c), numero 1), sia inferiore a quella del sussidio si provvede, qualora il lavoratore lo richieda, ad integrare detta retribuzione sino all'ammontare del sussidio stesso; le percentuali di utilizzo del sussidio ai fini di tale integrazione concorrono a determinare il limite massimo erogabile in relazione sia all'ammontare sia alla durata;

            f) provvedere agli oneri derivanti dall'istituzione del sussidio di disoccupazione attraverso:

                1) la revisione dei regimi attualmente previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e per la mobilità;

                2) il riordino della spesa pensionistica, abolendo le pensioni di anzianità, con l'esclusiva eccezione di quelle relative a lavoratori impiegati in attività usuranti, e liberando risorse derivanti dai contributi previdenziali mediante lo smobilizzo del trattamento di fine rapporto verso forme di previdenza integrativa;
                3) il rafforzamento delle misure contro l'evasione e l'elusione contributive;

            g) stabilire l'integrazione tra il sussidio di disoccupazione e le altre forme di integrazione del reddito, riducendo e razionalizzando la tipologia delle prestazioni economiche.


Art. 7.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati: gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni; l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, la legge 11 maggio 1990, n. 108; il comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione