XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2975
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione
della disciplina del recesso).
1. Salva l'eventuale disciplina più favorevole per il
prestatore di lavoro, contenuta in un contratto individuale o
collettivo stipulato dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, e salvi comunque i divieti del licenziamento
discriminatorio ai sensi dell'articolo 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, del
licenziamento in caso di malattia o di maternità ai sensi
dell'articolo 2110 del codice civile e dell'articolo 54 del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e del licenziamento della lavoratrice in concomitanza con
il suo matrimonio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9
gennaio 1963, n. 7, il recesso del datore di lavoro da un
rapporto di collaborazione a tempo indeterminato è consentito
alle condizioni di cui alla presente legge.
2. Sono rapporti di collaborazione, ai fini della presente
legge:
a) i rapporti di lavoro subordinato;
b) i rapporti di collaborazione personale autonoma
coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3),
del codice di procedura civile, ivi compresi quelli aventi per
oggetto prestazioni svolte a distanza mediante collegamento
informatico e telematico;
c) i rapporti tra i soci lavoratori e le
cooperative di produzione e lavoro.
3. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del
recesso di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge
il rapporto di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 339, il rapporto di lavoro a domicilio di cui alla
legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, e
il rapporto di lavoro sportivo di cui alla legge 23 marzo
1981, n. 91, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Comunicazione
del licenziamento e preavviso).
1. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato al
lavoratore in forma scritta.
2. Quando non è stato stipulato il patto di prova o il
relativo termine è scaduto, il licenziamento non disciplinare
deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso non
inferiore a un periodo pari a tanti mesi quanti sono gli anni
compiuti di anzianità di servizio del lavoratore nell'azienda,
con un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2 il
lavoratore ha la facoltà di optare per la cessazione immediata
del rapporto con conseguente incremento dell'indennità di
licenziamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.
4. Quando il licenziamento è motivato da soppressione del
posto di lavoro con corrispondente riduzione dell'organico
aziendale, il datore di lavoro ha la facoltà di esonerare il
lavoratore dalla prestazione dopo il primo mese del periodo di
preavviso. In tale caso è dovuta al lavoratore una indennità
sostitutiva pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda
complessivamente goduta nell'ultimo anno di lavoro, quanti
sono i mesi del periodo residuo di preavviso. Detta indennità
costituisce a tutti gli effetti parte integrante della
retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni
obbligatorie.
5. Il termine di preavviso di cui al comma 2 è
dimezzato:
a) nel rapporto di collaborazione autonoma di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile;
b) nei rapporti di collaborazione subordinata,
anche del socio cooperatore, di cui sono titolari datori di
lavoro che hanno alle proprie dipendenze meno di sedici
lavoratori subordinati, ivi compresi gli eventuali soci
cooperatori;
c) nel caso di licenziamento di lavoratore che
alla data della comunicazione del licenziamento ha raggiunto i
requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.
Art. 3.
(Indennità di licenziamento).
1. All'atto della cessazione del rapporto conseguente a
licenziamento non motivato da inadempimento del prestatore, a
quest'ultimo è dovuta dal datore di lavoro una indennità pari
a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente
goduta nell'ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni
compiuti di anzianità di servizio in azienda, aumentati di sei
e diminuiti del numero di mesi del preavviso spettante al
lavoratore e da lui effettivamente goduto ai sensi dei commi 2
e 3 dell'articolo 2, nonché del numero di mensilità di
indennità sostitutiva del preavviso eventualmente
corrispostagli ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
2. Salva l'eventuale disciplina più favorevole per il
prestatore di lavoro, contenuta in un contratto individuale o
collettivo stipulato dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, ai fini del calcolo dell'indennità di
licenziamento non è computata la parte di retribuzione lorda
annua eccedente il limite di euro 30.987,41. Detto limite è
modificato ogni tre anni con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, in relazione alle variazioni
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (ISTAT).
3. L'indennità di licenziamento non costituisce
retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni
obbligatorie.
4. L'indennità di licenziamento è dimezzata nei casi di
cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).
5. L'indennità di licenziamento non è dovuta nel caso di
recesso del datore di lavoro da rapporto di lavoro in prova e
nel caso di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c).
Art. 4.
(Licenziamento disciplinare).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano
anche al licenziamento motivato da inadempimento del
lavoratore. In tale caso il periodo di preavviso e l'indennità
di licenziamento sono ridotti, in proporzione alla gravità
dell'inadempimento, fino ad essere azzerati nel caso di
inadempimento tale da giustificare il licenziamento ad
nutum.
2. Ai fini della riduzione o dell'azzeramento del
preavviso e dell'indennità di licenziamento di cui al comma 1,
il datore di lavoro deve contestare l'inadempimento per
iscritto e in modo preciso al lavoratore e consentirgli di
presentare le sue eventuali giustificazioni, in forma orale o
scritta, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale
o consulente di sua fiducia. L'eventuale recesso non può
essere intimato prima che siano decorsi cinque giorni
lavorativi dalla contestazione scritta dell'inadempimento.
3. L'eventuale impugnazione, da parte del lavoratore,
della riduzione del periodo di preavviso e dell'indennità di
licenziamento deve avvenire entro un mese dalla comunicazione
del licenziamento stesso, mediante ricorso alla commissione di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura
civile. Il ricorso deve essere notificato al datore di lavoro
entro dieci giorni dalla presentazione a cura dell'ufficio.
Entro il termine di un mese dalla notificazione il datore di
lavoro presenta alla citata commissione la motivazione precisa
del proprio provvedimento e indica i mezzi di accertamento dei
fatti rilevanti. La commissione, convocate le parti, decide,
entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con
provvedimento motivato, dandone comunicazione a ciascuna delle
parti stesse. Entro un mese dalla predetta comunicazione il
provvedimento può essere impugnato in sede giudiziale secondo
il rito di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di
procedura civile, per motivi procedurali o sostanziali.
Art. 5.
(Licenziamento collettivo).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge si applicano anche al licenziamento per
riduzione del personale di cui agli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. In
tale caso, l'indennità di licenziamento si riduce di un
importo pari alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore
durante la procedura di esame congiunto in sede sindacale e
amministrativa, di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4
della citata legge n. 223 del 1991, e successive
modificazioni, e di un ulteriore importo pari al contributo
eventualmente dovuto dall'imprenditore all'istituto
previdenziale ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5
della medesima legge n. 223 del 1991, e successive
modificazioni.
Art. 6.
(Sussidio di disoccupazione).
1. Al fine di razionalizzare i sistemi di protezione
sociale contro il rischio di disoccupazione, di integrare i
regimi di tutela dell'impiego con interventi a sostegno del
reddito dei lavoratori disoccupati e di migliorare
l'efficienza e l'equità della spesa sociale, il Governo è
delegato a adottare, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione del
sussidio di disoccupazione con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) riordinare all'interno di un unico regime il
sistema degli ammortizzatori sociali e dei sussidi di
carattere assistenziale, volto ad integrare il reddito delle
persone disoccupate, secondo un principio di eguaglianza ed
equità;
b) stabilire livelli di protezione minima uniformi
e obbligatori, applicabili alla generalità dei disoccupati;
c) definire i criteri di accesso alle prestazioni
e le tipologie dei beneficiari sulla base di parametri
obiettivi di debolezza socio-occupazionale, secondo i seguenti
princìpi:
1) che si considerino aventi diritto al sussidio di
disoccupazione tutti i cittadini disoccupati od impiegati con
contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3), del codice
di procedura civile, con reddito mensile inferiore
all'ammontare del sussidio di disoccupazione e non aventi
diritto al trattamento di quiescenza;
2) che il sussidio di disoccupazione sia graduato
nell'ammontare e nella durata con riferimento all'età e al
curricolo formativo e professionale nonché alle condizioni
economiche del nucleo familiare degli aventi diritto;
3) che il sussidio di disoccupazione sia rivalutato
annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato
dall'ISTAT;
4) che il sussidio di disoccupazione abbia durata
limitata e comunque non superiore a quarantotto mesi, anche
non continuativi, e sia riservato ai soli lavoratori
ultratrentenni, con l'eccezione dei lavoratori con invalidità
fisica superiore al 50 per cento o psichica superiore al 25
per cento;
5) che la durata del sussidio di disoccupazione sia
incrementata di un terzo nelle regioni in cui il tasso di
disoccupazione è superiore al doppio della media nazionale;
6) che il sussidio di disoccupazione non sia
sottoposto a tassazione e a contribuzione previdenziali e non
sia riconosciuto ai fini pensionistici;
7) che per i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 il
diritto al sussidio di disoccupazione decorra dal termine di
un periodo, successivo alla data di licenziamento, pari a
tanti mesi quanti sono stati i dodicesimi di retribuzione
lorda riconosciuti all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro come indennità di licenziamento;
d) integrare le prestazioni economiche del
sussidio di disoccupazione con servizi di riqualificazione
professionale, da effettuare senza oneri per il lavoratore
disoccupato a cura dei servizi per l'impiego competenti;
e) prevedere che l'ingiustificato rifiuto di un
percorso di riqualificazione professionale o di un contratto
di lavoro, anche se a termine, di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o di una prestazione
di lavoro occasionale comporti la perdita del diritto al
sussidio di disoccupazione per un periodo di due anni; qualora
l'entità della retribuzione per i soggetti di cui alla lettera
c), numero 1), sia inferiore a quella del sussidio si
provvede, qualora il lavoratore lo richieda, ad integrare
detta retribuzione sino all'ammontare del sussidio stesso; le
percentuali di utilizzo del sussidio ai fini di tale
integrazione concorrono a determinare il limite massimo
erogabile in relazione sia all'ammontare sia alla durata;
f) provvedere agli oneri derivanti
dall'istituzione del sussidio di disoccupazione attraverso:
1) la revisione dei regimi attualmente previsti per la
cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e per la
mobilità;
2) il riordino della spesa pensionistica, abolendo le
pensioni di anzianità, con l'esclusiva eccezione di quelle
relative a lavoratori impiegati in attività usuranti, e
liberando risorse derivanti dai contributi previdenziali
mediante lo smobilizzo del trattamento di fine rapporto verso
forme di previdenza integrativa;
3) il rafforzamento delle misure contro l'evasione e
l'elusione contributive;
g) stabilire l'integrazione tra il sussidio di
disoccupazione e le altre forme di integrazione del reddito,
riducendo e razionalizzando la tipologia delle prestazioni
economiche.
Art. 7.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati: gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni; l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, la legge 11 maggio 1990, n.
108; il comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n.
223.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.