XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2973




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato si avvale dell'apporto della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 132";

                b) alla lettera c) del comma 8, dopo la parola: "metadone" sono inserite le seguenti: "negli istituti di prevenzione e pena";

                c) al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "h-bis) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230";

                d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        "11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono pubblici, disponibili su INTERNET e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131";

                e) i commi 16, 17 e 18 sono abrogati.

Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

        "h) promuove, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo 133; in particolare, promuove la istituzione nelle città di Milano, di Roma e di Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina; l'attività di tali centri è regolata da apposito regolamento adottato con decreto dello stesso Ministro della salute;";

                b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "h-bis) provvede, con proprio decreto, all'integrazione e al coordinamento delle norme di cui al presente testo unico con le disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 125".


Art. 3.

        1. All'articolo 3 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal Servizio centrale sono pubblici, disponibili su INTERNET e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131".


Art. 4.

        1. All'articolo 15 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "2-bis. I dati di cui al comma 1 sono pubblici e disponibili su INTERNET".

Art. 5.

        1. Dopo l'articolo 17 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 17-bis (Regime speciale di autorizzazione per le sostanze previste dalla tabella II di cui all'articolo 14 - Impiego terapeutico). 1. In deroga a quanto previsto dal presente testo unico, è previsto un regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione e sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito delle piante di canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II prevista dall'articolo 14. In particolare, la coltivazione di canapa indiana per consumo personale è sottoposta alla sola notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza. Le disposizioni di attuazione del regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento adottato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
            2. Con apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro della salute, è disciplinato l'impiego terapeutico delle sostanze incluse nella tabella II prevista dall'articolo 14.
            3. Chiunque coltivi, produca, fabbrichi, impieghi, commerci, controlli cicli di produzione e materie prime, custodisca, distribuisca, importi, esporti e organizzi il transito delle sostanze incluse nella tabella II prevista dall'articolo 14 senza ottemperare alle disposizioni previste dai commi 1 o 2 del presente articolo è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 73".


Art. 6.

        1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

            "2. Le autorizzazioni previste dagli articoli 17 e 17-bis possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi di società, non è stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei cui confronti non è stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda".


Art. 7.

        1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico, le parole: "di piante di canapa indiana," e la parola: ", II" sono soppresse.
        2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, al comma 1 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 42, al comma 9 dell'articolo 50, al comma 1 dell'articolo 54, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65, al comma 1 dell'articolo 66 e al comma 1 dell'articolo 123 del testo unico la parola: "II," è soppressa; al comma 4 dell'articolo 38, ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 43, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 45, le parole: ", II e" sono soppresse; al comma 1, lettera d), dell'articolo 41, le parole: "nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella I prevista dall'articolo 14".
        3. Al comma 3 dell'articolo 54 del testo unico, le parole: ", per la resina di canape" e le parole: "per la canapa indiana, ", sono soppresse.
        4. Al comma 4 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 79 del testo unico, le parole: "nelle tabelle II e IV previste" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella IV prevista"; al comma 4 dell'articolo 82, le parole: "alle tabelle II e IV previste" sono sostituite dalle seguenti: "alla tabella IV prevista".

Art. 8.

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico, le parole: ", ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei" sono sostituite dalle seguenti: "e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei".
        2. I commi 2 e 4 dell'articolo 42 del testo unico sono abrogati.
        3. All'articolo 43 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate modificazioni:

                a) al comma 5-bis, le parole: ", ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei," sono sostituite dalle seguenti: "e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei,";

                b) al comma 5-ter, le parole: ", ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei" sono sostituite dalle seguenti: "e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei".

        4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rispetto alle sostanze e alle preparazioni di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14, per persona minore s'intende persona minore di sedici anni".


Art. 9.

        1. Gli articoli 64, 75 e 83 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 10.

        1. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: ", debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto" sono soppresse.

Art. 11.

        1. Al comma 3 dell'articolo 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) le parole: "ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti" sono soppresse;

                b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230".


Art. 12.

        1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) le parole: "Il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,";

                b) dopo le parole: "sostanze stupefacenti o psicotrope," sono inserite le seguenti: "dall'abuso di farmaci,".


Art. 13.

        1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico le parole: ", nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme," sono sostituite dalle seguenti: ", dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,".


Art. 14.

        1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le parole: "prevenzione delle tossicodipendenze," sono inserite le seguenti: "dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,".


Art. 15.

        1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le parole: "sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" sono sostituite dalle seguenti: "sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico".


Art. 16.

        1. All'articolo 113 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          "1. Le funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura ed il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i princìpi del presente testo unico e della legge 30 marzo 2001, n. 125";

                b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

            "3-bis. Presso ogni regione o provincia autonoma è istituita una commissione regionale o provinciale sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza delle regioni e delle province autonome, delle aziende sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione regionale o provinciale sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori coinvolti, tra i rappresentanti delle maggiori cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato operanti nella regione o nella provincia autonoma, nonché tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti".


Art. 17.

        1. Il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico è abrogato.


Art. 18.

        1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        "b) disponibilità di locali e attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta, secondo gli standard
previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45;";

                b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        "c) personale sufficiente e adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45".


Art. 19.

        1. All' articolo 120 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo";

                b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Con proprio decreto il Ministro della salute detta norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze, al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, nonché l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al comma 8, e sono inviati alla azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente per l'attività del medico o della struttura sanitaria";

                c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        "9-bis. E' fatta sempre salva la possibilità da parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare il medico curante, il servizio per le tossicodipendenze o l'ente ausiliario di riferimento, senza limitazioni di competenza territoriale".


Art. 20.

        1. All'articolo 121 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, le parole: "o il prefetto nel corso del procedimento," sono soppresse;

                b) al comma 3, le parole: ", nell'ipotesi di cui al comma 2," sono soppresse.

Art. 21.

        1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 122 del testo unico, le parole: "in casi di riconosciute necessità ed urgenza," sono soppresse.


Art. 22.

        1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico sono aggiunti i seguenti periodi: "Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dello stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati, dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta il periodo di copertura è sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'articolo 120".


Art. 23.

        1. All'articolo 127 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti ausiliari e le organizzazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle regioni, alle province, alle aziende sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza sono tenuti a corredare le domande con la seguente documentazione: indicazione del nome, del cognome e dei dati anagrafici completi del responsabile legale dell'ente o dell'organizzazione e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali ed altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione";

                b) al comma 4, le parole: ", con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi" sono soppresse;

                c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'esame dei progetti è criterio di priorità quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 133";

                d) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola: "prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133"; e le parole: "sul territorio nazionale" sono soppresse;

                e) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: "riduzione del danno" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 133"; e le parole: "purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona" sono soppresse;

                f) il comma 8 è abrogato.


Art. 24.

        1. Al comma 3 dell'articolo 128 del testo unico, le parole: "di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1".


Art. 25.

        1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, dopo le parole: "comprovata professionalità" sono inserite le seguenti: ", rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti".


Art. 26.

        1. L'articolo 133 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "Art. 133. (Interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali). 1. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I prevista dall'articolo 14.
            2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra l'altro, garantire: la creazione di pronta accoglienza per i consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, mediante strutture di dimensioni ridotte che garantiscano accoglienza, informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione di "unità di strada" per l'emersione dei casi sommersi di tossicodipendenza; la creazione di "unità di strada" per l'analisi legale delle droghe sintetiche effettuate presso le discoteche e i luoghi di ritrovo dei consumatori; la creazione di narcosalas; la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni, in deroga al regime autorizzativo previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2; la realizzazione di programmi di prevenzione e di informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso iniziative per la diffusione di preservativi e l'uso non promiscuo di siringhe.
            3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo concorre personale sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni in accordo con le aziende sanitarie locali e con i servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.
            4. Il Ministero della salute e le regioni possono realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto, e di difesa dei cittadini tossicodipendenti, la cui preparazione ed esperienza nel settore siano specifiche e comprovate.
            5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, oltre ai fondi di cui all'articolo 127, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 2003, 2004 e 2005 determinato in 51.646.000 euro annui.
            6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


Art. 27.

        1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "Art. 134. (Regolamento sul lavoro degli ospiti di comunità e strutture per la cura e la riabilitazione). 1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto un apposito regolamento recante norme sul lavoro degli ospiti di comunità e strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici, privati o ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione, comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività fonte di reddito per gli enti medesimi".


Art. 28.

        1. L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "Art. 135. (Visite di controllo dei parlamentari e dei consiglieri regionali). 1. I deputati, i senatori, i Ministri della Repubblica, i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali delle province autonome, gli assessori regionali e gli assessori provinciali delle province autonome, nell'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e di riabilitazione iscritte agli albi di cui all'articolo 116, per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.
            2. Nello svolgimento delle loro competenze i soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone".


Art. 29.

        1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora dall'accertamento risulti uno stato di alterazione fisica e psichica in atto, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 186";

                b) il comma 3 è abrogato;

                c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 186".

        2. L'articolo 380 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 30.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede all'adeguamento e al coordinamento delle disposizioni del testo unico ai sensi delle modificazioni apportate al medesimo testo unico dalla presente legge.


Art. 31.

        1. Il Ministro della salute adotta il regolamento di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, come sostituita dall'articolo 2 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        3. Il Ministro della salute adotta il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        4. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        5. Le commissioni di cui al comma 3-bis
dell'articolo 113 del testo unico, introdotto dall'articolo 16 della presente legge, sono istituite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i presidenti delle giunte regionali o delle province autonome emanano i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 127 del testo unico, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta il regolamento di cui all'articolo 134, comma 1, del testo unico, come sostituito dall'articolo 27 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        8. Il Ministro della salute emana il decreto di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'articolo 29 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.



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