XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2973
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
di seguito denominato "testo unico", sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Comitato si avvale dell'apporto della Consulta
degli esperti e degli operatori sociali sulle
tossicodipendenze di cui all'articolo 132";
b) alla lettera c) del comma 8, dopo la
parola: "metadone" sono inserite le seguenti: "negli istituti
di prevenzione e pena";
c) al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"h-bis) sull'attuazione del trasferimento al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte
dall'amministrazione penitenziaria nei settori della
prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti,
ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230";
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati
dall'Osservatorio sono pubblici, disponibili su INTERNET e
allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo
131";
e) i commi 16, 17 e 18 sono abrogati.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) promuove, di intesa con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con le regioni, gli interventi
finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari
derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope di
cui all'articolo 133; in particolare, promuove la istituzione
nelle città di Milano, di Roma e di Napoli di centri medici
per la somministrazione controllata di eroina; l'attività di
tali centri è regolata da apposito regolamento adottato con
decreto dello stesso Ministro della salute;";
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) provvede, con proprio decreto,
all'integrazione e al coordinamento delle norme di cui al
presente testo unico con le disposizioni della legge 30 marzo
2001, n. 125".
Art. 3.
1. All'articolo 3 del testo unico è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed
elaborati dal Servizio centrale sono pubblici, disponibili su
INTERNET e allegati alla relazione al Parlamento di cui
all'articolo 131".
Art. 4.
1. All'articolo 15 del testo unico è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. I dati di cui al comma 1 sono pubblici e
disponibili su INTERNET".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 17 del testo unico, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Regime speciale di autorizzazione per le
sostanze previste dalla tabella II di cui all'articolo 14 -
Impiego terapeutico). 1. In deroga a quanto previsto dal
presente testo unico, è previsto un regime di autorizzazione
speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione,
l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione
e sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la
distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito
delle piante di canapa indiana e delle sostanze incluse nella
tabella II prevista dall'articolo 14. In particolare, la
coltivazione di canapa indiana per consumo personale è
sottoposta alla sola notifica alla locale autorità di pubblica
sicurezza. Le disposizioni di attuazione del regime di
autorizzazione speciale sono approvate con apposito
regolamento adottato, con proprio decreto, dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. Con apposito regolamento, adottato con decreto
del Ministro della salute, è disciplinato l'impiego
terapeutico delle sostanze incluse nella tabella II prevista
dall'articolo 14.
3. Chiunque coltivi, produca, fabbrichi, impieghi,
commerci, controlli cicli di produzione e materie prime,
custodisca, distribuisca, importi, esporti e organizzi il
transito delle sostanze incluse nella tabella II prevista
dall'articolo 14 senza ottemperare alle disposizioni previste
dai commi 1 o 2 del presente articolo è soggetto alle sanzioni
di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 73".
Art. 6.
1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni previste dagli articoli 17 e
17-bis possono essere accordate soltanto ad enti o
imprese il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi
di società, non è stato condannato, con sentenza anche non
definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale, nonché 73 e 74 del presente
testo unico, ovvero nei cui confronti non è stata disposta,
con provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni. Gli stessi requisiti deve possedere
il direttore tecnico dell'azienda".
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico, le parole:
"di piante di canapa indiana," e la parola: ", II" sono
soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo
34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36,
al comma 1 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 42, al
comma 9 dell'articolo 50, al comma 1 dell'articolo 54, ai
commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 60, al
comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al
comma 1 dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65, al
comma 1 dell'articolo 66 e al comma 1 dell'articolo 123 del
testo unico la parola: "II," è soppressa; al comma 4
dell'articolo 38, ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 43, e ai
commi 1 e 2 dell'articolo 45, le parole: ", II e" sono
soppresse; al comma 1, lettera d), dell'articolo 41, le
parole: "nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14" sono
sostituite dalle seguenti: "nella tabella I prevista
dall'articolo 14".
3. Al comma 3 dell'articolo 54 del testo unico, le parole:
", per la resina di canape" e le parole: "per la canapa
indiana, ", sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo
79 del testo unico, le parole: "nelle tabelle II e IV
previste" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella IV
prevista"; al comma 4 dell'articolo 82, le parole: "alle
tabelle II e IV previste" sono sostituite dalle seguenti:
"alla tabella IV prevista".
Art. 8.
1. Al comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico,
le parole: ", ad esclusione del trattamento domiciliare degli
stati di tossicodipendenza da oppiacei" sono sostituite dalle
seguenti: "e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti
da stati di tossicodipendenza da oppiacei".
2. I commi 2 e 4 dell'articolo 42 del testo unico sono
abrogati.
3. All'articolo 43 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: ", ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei," sono sostituite dalle
seguenti: "e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza
da oppiacei,";
b) al comma 5-ter, le parole: ", ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei" sono sostituite dalle seguenti:
"e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da
oppiacei".
4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Rispetto alle sostanze e alle
preparazioni di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14,
per persona minore s'intende persona minore di sedici
anni".
Art. 9.
1. Gli articoli 64, 75 e 83 del testo unico, e successive
modificazioni, sono abrogati.
Art. 10.
1. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico, e
successive modificazioni, le parole: ", debitamente prescritti
secondo le necessità di cura in relazione alle particolari
condizioni patologiche del soggetto" sono soppresse.
Art. 11.
1. Al comma 3 dell'articolo 96 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed in collaborazione con i servizi
sanitari interni dei medesimi istituti" sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230".
Art. 12.
1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Il Ministero della pubblica
istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali,";
b) dopo le parole: "sostanze stupefacenti o
psicotrope," sono inserite le seguenti: "dall'abuso di
farmaci,".
Art. 13.
1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico le parole:
", nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme," sono
sostituite dalle seguenti: ", dall'alcoolismo, dal tabagismo,
dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità
del fenomeno criminale del narcotraffico,".
Art. 14.
1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le
parole: "prevenzione delle tossicodipendenze," sono inserite
le seguenti: "dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di
farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno
criminale del narcotraffico,".
Art. 15.
1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le
parole: "sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope" sono sostituite dalle seguenti:
"sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del
narcotraffico".
Art. 16.
1. All'articolo 113 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni di prevenzione contro l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la
cura ed il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono
esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, secondo i princìpi del presente testo unico e
della legge 30 marzo 2001, n. 125";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Presso ogni regione o provincia autonoma
è istituita una commissione regionale o provinciale sulle
tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto
alle attività di competenza delle regioni e delle province
autonome, delle aziende sanitarie locali e dei comuni in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della
commissione regionale o provinciale sulle tossicodipendenze
sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per
materia, tra gli esperti nei diversi settori coinvolti, tra i
rappresentanti delle maggiori cooperative sociali e delle
organizzazioni di volontariato operanti nella regione o nella
provincia autonoma, nonché tra i rappresentanti delle
associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini
tossicodipendenti".
Art. 17.
1. Il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico è
abrogato.
Art. 18.
1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) disponibilità di locali e attrezzature adeguati
al tipo di attività prescelta, secondo gli standard
previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45;";
b) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) personale sufficiente e adeguato allo
svolgimento delle attività di riabilitazione e di
reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo
gli organici ed i profili professionali previsti con atto di
intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18
febbraio 1999, n. 45".
Art. 19.
1. All' articolo 120 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque fa uso personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi
pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio
nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un
programma terapeutico e socio-riabilitativo";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Con proprio decreto il Ministro della salute
detta norme per la rilevazione statistica dei casi di
tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture
socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze,
al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi
terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di
somministrazione di sostanze sostitutive, nonché l'esito dei
progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in
forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le
schede sanitarie di cui al comma 8, e sono inviati alla
azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma
territorialmente competente per l'attività del medico o della
struttura sanitaria";
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. E' fatta sempre salva la possibilità da
parte della persona tossicodipendente di interrompere il
programma individuale di cura e riabilitazione, anche se
condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e
di cambiare il medico curante, il servizio per le
tossicodipendenze o l'ente ausiliario di riferimento, senza
limitazioni di competenza territoriale".
Art. 20.
1. All'articolo 121 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "o il prefetto nel corso
del procedimento," sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: ", nell'ipotesi di cui
al comma 2," sono soppresse.
Art. 21.
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 122 del
testo unico, le parole: "in casi di riconosciute necessità ed
urgenza," sono soppresse.
Art. 22.
1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico sono
aggiunti i seguenti periodi: "Per i periodi di assenza dal
lavoro per cura o riabilitazione dello stato di
tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che
in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati,
dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi
figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che
attesta il periodo di copertura è sottoscritto dal
responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo
di cui all'articolo 120".
Art. 23.
1. All'articolo 127 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Gli enti ausiliari e le organizzazioni di
volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, alle regioni, alle
province, alle aziende sanitarie locali e ai comuni richiesta
di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza sono tenuti a
corredare le domande con la seguente documentazione:
indicazione del nome, del cognome e dei dati anagrafici
completi del responsabile legale dell'ente o
dell'organizzazione e del responsabile del progetto; relazione
analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle
metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su
quelle da recuperare, sul personale volontario e non
volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica
nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto
con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento;
bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione dell'anno
precedente e bilancio preventivo dell'anno corrente, redatti
secondo un modello approvato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali per i progetti finanziati dal
Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del
presidente della giunta regionale o della provincia autonoma
per i progetti finanziati da regioni, province, comuni,
aziende sanitarie locali ed altri enti locali. Gli enti
destinatari delle suddette domande possono, con apposito
regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore
documentazione";
b) al comma 4, le parole: ", con particolare
riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei
quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi" sono
soppresse;
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nell'esame dei progetti è criterio di priorità
quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione
dei danni sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 133";
d) alla lettera a) del comma 5, dopo la
parola: "prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di
incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133"; e le
parole: "sul territorio nazionale" sono soppresse;
e) alla lettera a) del comma 7, dopo le
parole: "riduzione del danno" sono inserite le seguenti: "di
cui all'articolo 133"; e le parole: "purché finalizzati al
recupero psico-fisico della persona" sono soppresse;
f) il comma 8 è abrogato.
Art. 24.
1. Al comma 3 dell'articolo 128 del testo unico, le
parole: "di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono
destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al
Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1".
Art. 25.
1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, dopo le
parole: "comprovata professionalità" sono inserite le
seguenti: ", rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e
di difesa dei cittadini tossicodipendenti".
Art. 26.
1. L'articolo 133 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 133. (Interventi finalizzati alla riduzione dei
danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze
stupefacenti o psicotrope illegali o legali). 1. Il
Ministero della salute, di intesa con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, promuove iniziative volte alla
riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo
di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con
particolare riferimento alle persone che consumano sostanze
tra quelle comprese nella tabella I prevista dall'articolo
14.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra
l'altro, garantire: la creazione di pronta accoglienza per i
consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa
dimora, mediante strutture di dimensioni ridotte che
garantiscano accoglienza, informazione, assistenza sociale e
sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per
le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la
creazione di "unità di strada" per l'emersione dei casi
sommersi di tossicodipendenza; la creazione di "unità di
strada" per l'analisi legale delle droghe sintetiche
effettuate presso le discoteche e i luoghi di ritrovo dei
consumatori; la creazione di narcosalas; la
somministrazione controllata di eroina a cittadini
tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità
stabilite dalle regioni, in deroga al regime autorizzativo
previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto
previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2;
la realizzazione di programmi di prevenzione e di informazione
delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con
particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso
iniziative per la diffusione di preservativi e l'uso non
promiscuo di siringhe.
3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al
presente articolo concorre personale sanitario e
socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi
previsti e realizzati dalle regioni in accordo con le aziende
sanitarie locali e con i servizi sociali gestiti in forma
diretta dai comuni.
4. Il Ministero della salute e le regioni possono
realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche
avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato,
associazioni di auto-aiuto, e di difesa dei cittadini
tossicodipendenti, la cui preparazione ed esperienza nel
settore siano specifiche e comprovate.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo, oltre ai fondi di cui all'articolo 127, è
stanziato un fondo straordinario per gli anni 2003, 2004 e
2005 determinato in 51.646.000 euro annui.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Art. 27.
1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 134. (Regolamento sul lavoro degli ospiti di
comunità e strutture per la cura e la riabilitazione). 1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con
proprio decreto un apposito regolamento recante norme sul
lavoro degli ospiti di comunità e strutture per la cura e la
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da
enti pubblici, privati o ausiliari, con particolare
riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione,
comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività
fonte di reddito per gli enti medesimi".
Art. 28.
1. L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. (Visite di controllo dei parlamentari e dei
consiglieri regionali). 1. I deputati, i senatori, i
Ministri della Repubblica, i consiglieri regionali e i
consiglieri provinciali delle province autonome, gli assessori
regionali e gli assessori provinciali delle province autonome,
nell'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero
accesso alle strutture di cura e di riabilitazione iscritte
agli albi di cui all'articolo 116, per la verifica delle
condizioni di attività e del rispetto della normativa
nazionale e regionale vigenti in materia.
2. Nello svolgimento delle loro competenze i
soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto
del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che
riguardano singole persone".
Art. 29.
1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive
modificazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di incidente o quando si ha
ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia
stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in
atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno
e delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora
dall'accertamento risulti uno stato di alterazione fisica e
psichica in atto, il conducente è soggetto alle sanzioni di
cui al comma 2 dell'articolo 186";
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Si applicano le disposizioni del comma 3
dell'articolo 186".
2. L'articolo 380 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, è abrogato.
Art. 30.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
si provvede all'adeguamento e al coordinamento delle
disposizioni del testo unico ai sensi delle modificazioni
apportate al medesimo testo unico dalla presente legge.
Art. 31.
1. Il Ministro della salute adotta il regolamento di cui
alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo
unico, come sostituita dall'articolo 2 della presente legge,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il
regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del
testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
3. Il Ministro della salute adotta il regolamento di cui
al comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico,
introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
4. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al
comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico,
introdotto dall'articolo 19 della presente legge, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
5. Le commissioni di cui al comma 3-bis
dell'articolo 113 del testo unico, introdotto dall'articolo
16 della presente legge, sono istituite entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge.
6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i
presidenti delle giunte regionali o delle province autonome
emanano i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 127 del
testo unico, come modificato dall'articolo 23 della presente
legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta
il regolamento di cui all'articolo 134, comma 1, del testo
unico, come sostituito dall'articolo 27 della presente legge,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima
legge.
8. Il Ministro della salute emana il decreto di cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito
dall'articolo 29 della presente legge, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge.