XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2970
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 60 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 60 - (Istruzione e formazione professionale) - 1.
La formazione e l'aggiornamento professionale della Polizia
di Stato sono ispirati ai princìpi della Costituzione, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
2000/C 364/01 del 18 dicembre 2000, delle convenzioni
internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nonché
ai princìpi dettati nel Codice di condotta per le Forze di
polizia adottato con risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979
dall'Assemblea Plenaria dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
2. Le materie oggetto di insegnamento ed i programmi
dei corsi di aggiornamento professionale concorrono a fornire
a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato le conoscenze
culturali, tecniche e operative necessarie per lo svolgimento
dei compiti di tutela e promozione dei diritti individuali e
collettivi, di sostegno alle vittime di reato, di tutela della
legalità.
3. Obiettivo primario della formazione e
dell'aggiornamento è assicurare l'insegnamento di elementi
utili per garantire i diritti di cittadinanza e la coesione
sociale in concorso con gli altri enti pubblici e privati.
4. La formazione e l'aggiornamento sono improntati
al criterio dell'interdisciplinarietà. L'insegnamento delle
materie giuridiche è integrato con l'insegnamento, a tutti i
livelli gerarchici, di elementi di sociologia, di psicologia e
di economia, al fine di accrescere la capacità delle Forze di
polizia di operare, con efficacia, nel tessuto sociale
orientandosi verso le specifiche aspettative di tutela e di
sicurezza delle popolazioni residenti.
5. I programmi di formazione e di aggiornamento
prevedono congrui periodi di tirocinio svolti presso organismi
governativi e non governativi che operano sul territorio allo
scopo di accrescere le conoscenze dell'operatore circa il
ruolo e le funzioni delle strutture, pubbliche e private,
istituzionali e non, operanti a livello di comunità locali.
6. Una parte dei corsi di formazione è
obbligatoriamente svolta presso una struttura operativa
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7. La vita professionale dell'operatore di polizia è
improntata al criterio della formazione permanente e della
integrazione del proprio sapere professionale con le tecniche
di intervento di altri soggetti operanti nel campo della
tutela dei diritti umani, delle politiche sociali, della
sicurezza e della legalità. L'intero percorso formativo è
annotato in uno specifico libretto della formazione e
dell'aggiornamento, e costituisce elemento del curriculum
vitae dell'operatore nonché elemento di valutazione
primaria per l'assegnazione di incarichi e di ruoli negli
ambiti di competenza.
8. Il servizio attivo presso le dipendenze centrali
o periferiche è sempre preceduto da un periodo di
affiancamento con soggetti preventivamente individuati
nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, con lo scopo di
accompagnare l'operatore nella conoscenza della struttura
nella quale questi è stato inserito. I periodi di
affiancamento sono annotati nel libretto della formazione e
dell'aggiornamento di cui al comma 7.
9. I programmi di formazione e la valutazione dei
periodi di affiancamento sono decisi con decreto dal Ministro
dell'interno, su indicazione di una commissione mista
presieduta dal Capo della Polizia di Stato e composta da altri
quattro membri da lui prescelti tra personalità autorevoli nei
campi delle discipline dei diritti umani, della materie
giuridiche e sociologiche nonché della formazione.
10. L'individuazione dei soggetti formatori e dei
soggetti incaricati all'aggiornamento professionale della
Polizia di Stato è improntata al massimo coinvolgimento della
società civile. Costituiscono ambiti privilegiati le
università e le associazioni che si occupano di tutela dei
diritti umani e di integrazione sociale.
11. Sulla formazione il Ministro dell'interno
riferisce una volta all'anno al Parlamento.
12. Le scuole di formazione del personale della
Polizia di Stato sono: scuole per agenti, istituti per
sovrintendenti di polizia, istituto di perfezionamento per
ispettori di polizia, istituto superiore di polizia, centri e
scuole di specializzazione, di addestramento e di
aggiornamento".