XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2970




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 60 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 60 - (Istruzione e formazione professionale) - 1. La formazione e l'aggiornamento professionale della Polizia di Stato sono ispirati ai princìpi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2000/C 364/01 del 18 dicembre 2000, delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nonché ai princìpi dettati nel Codice di condotta per le Forze di polizia adottato con risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dall'Assemblea Plenaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
            2. Le materie oggetto di insegnamento ed i programmi dei corsi di aggiornamento professionale concorrono a fornire a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato le conoscenze culturali, tecniche e operative necessarie per lo svolgimento dei compiti di tutela e promozione dei diritti individuali e collettivi, di sostegno alle vittime di reato, di tutela della legalità.
            3. Obiettivo primario della formazione e dell'aggiornamento è assicurare l'insegnamento di elementi utili per garantire i diritti di cittadinanza e la coesione sociale in concorso con gli altri enti pubblici e privati.
            4. La formazione e l'aggiornamento sono improntati al criterio dell'interdisciplinarietà. L'insegnamento delle materie giuridiche è integrato con l'insegnamento, a tutti i livelli gerarchici, di elementi di sociologia, di psicologia e di economia, al fine di accrescere la capacità delle Forze di polizia di operare, con efficacia, nel tessuto sociale orientandosi verso le specifiche aspettative di tutela e di sicurezza delle popolazioni residenti.
            5. I programmi di formazione e di aggiornamento prevedono congrui periodi di tirocinio svolti presso organismi governativi e non governativi che operano sul territorio allo scopo di accrescere le conoscenze dell'operatore circa il ruolo e le funzioni delle strutture, pubbliche e private, istituzionali e non, operanti a livello di comunità locali.
            6. Una parte dei corsi di formazione è obbligatoriamente svolta presso una struttura operativa dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
            7. La vita professionale dell'operatore di polizia è improntata al criterio della formazione permanente e della integrazione del proprio sapere professionale con le tecniche di intervento di altri soggetti operanti nel campo della tutela dei diritti umani, delle politiche sociali, della sicurezza e della legalità. L'intero percorso formativo è annotato in uno specifico libretto della formazione e dell'aggiornamento, e costituisce elemento del curriculum vitae dell'operatore nonché elemento di valutazione primaria per l'assegnazione di incarichi e di ruoli negli ambiti di competenza.
            8. Il servizio attivo presso le dipendenze centrali o periferiche è sempre preceduto da un periodo di affiancamento con soggetti preventivamente individuati nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, con lo scopo di accompagnare l'operatore nella conoscenza della struttura nella quale questi è stato inserito. I periodi di affiancamento sono annotati nel libretto della formazione e dell'aggiornamento di cui al comma 7.
            9. I programmi di formazione e la valutazione dei periodi di affiancamento sono decisi con decreto dal Ministro dell'interno, su indicazione di una commissione mista presieduta dal Capo della Polizia di Stato e composta da altri quattro membri da lui prescelti tra personalità autorevoli nei campi delle discipline dei diritti umani, della materie giuridiche e sociologiche nonché della formazione.             10. L'individuazione dei soggetti formatori e dei soggetti incaricati all'aggiornamento professionale della Polizia di Stato è improntata al massimo coinvolgimento della società civile. Costituiscono ambiti privilegiati le università e le associazioni che si occupano di tutela dei diritti umani e di integrazione sociale.
            11. Sulla formazione il Ministro dell'interno riferisce una volta all'anno al Parlamento.
            12. Le scuole di formazione del personale della Polizia di Stato sono: scuole per agenti, istituti per sovrintendenti di polizia, istituto di perfezionamento per ispettori di polizia, istituto superiore di polizia, centri e scuole di specializzazione, di addestramento e di aggiornamento".



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