XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2967
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva).
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, le parole: "1^ gennaio 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 2004", le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2003" e le parole: "entro il 1985" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 1982".
Art. 2.
(Trattamento economico).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i
volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, ovvero del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché i
volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini
dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel
quinto livello retributivo.
Art. 3.
(Riqualificazione del personale).
1. Al fine di consentire un rapido recupero del personale
militare, impiegato in aree o in attività amministrative nello
svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di
amministrazione del personale civile del Ministero della
difesa è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2002 e
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali
fondi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di
corsi di formazione e di riqualificazione del personale civile
chiamato a svolgere nuove funzioni, in sostituzione del
personale militare o per esigenze primarie del processo
produttivo.
Art. 4.
(Alloggi di servizio).
1. Il Ministro della difesa, ricorrendo a finanziamenti
privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in
uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli
enti locali, piani di costruzione o di acquisizione di alloggi
di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non
inferiore al 60 per cento al personale militare e
prevalentemente ai volontari di truppa in servizio
permanente.
2. Il Ministro della difesa, d'intesa con i Consigli
centrali della rappresentanza militare delle Forze armate,
adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme per
la concessione e per l'eventuale trasferimento della proprietà
degli alloggi di cui al comma 1.
Art. 5.
(Adeguamento delle caserme).
1. Il Ministro della difesa predispone, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un piano per la
realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e
delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede
di servizio di un numero significativo di volontari in ferma
prefissata, breve o in servizio permanente, o siano dislocate
in aree territorialmente disagiate.
Art. 6.
(Fornitura di beni e di servizi).
1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad affidare con
trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti in
materia, la fornitura di beni e di servizi di natura
tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di
impresa o di cooperativa, che impiegano in misura non
inferiore ai due terzi del totale personale costituito da
volontari congedati senza demerito.
Art. 7.
(Borse di studio).
1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce
annualmente borse di studio per la frequenza gratuita di corsi
di scuola media superiore o di corsi universitari per il
conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che
contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata
almeno triennale e che ne fanno richiesta.
Art. 8.
(Profilo di carriera).
1. I concorsi riservati ai volontari in servizio
permanente nelle Forze armate per il transito nel ruolo dei
sergenti sono banditi su base regionale.
2. Ai volontari che rivestono il grado di
caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di
grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a
domanda, previo giudizio di idoneità e superamento di un corso
di perfezionamento della durata di due mesi. Gli idonei, al
termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di
appartenenza, fatte salve le diverse e particolari esigenze di
servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda
dell'interessato.
3. I volontari in servizio permanente effettivo che hanno
rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità,
sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza
dalla data in entrata in vigore della presente legge, con
anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti
iscritto nel ruolo.
4. I volontari, all'atto di transito nel servizio
permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati
nell'ente di appartenenza, fatte salve le diverse e
particolari esigenze di servizio nonché le richieste di
trasferimento a domanda dell'interessato.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3
e 7, pari a 94 milioni di euro per l'anno 2002, a 635 milioni
di euro per l'anno 2003 e a 855 milioni di euro per l'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e
5, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente assegnazione
al Ministero della difesa dei proventi derivanti dalle
cessioni di immobili o di infrastrutture assegnati o in uso al
Ministero della difesa, in attuazione delle norme di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.