XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2967




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sospensione del servizio di leva).

        1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: "1^ gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 2004", le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e le parole: "entro il 1985" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1982".


Art. 2.

(Trattamento economico).

        1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.


Art. 3.

(Riqualificazione del personale).

        1. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, impiegato in aree o in attività amministrative nello svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile del Ministero della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali fondi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di corsi di formazione e di riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni, in sostituzione del personale militare o per esigenze primarie del processo produttivo.


Art. 4.

(Alloggi di servizio).

        1. Il Ministro della difesa, ricorrendo a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o di acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.
        2. Il Ministro della difesa, d'intesa con i Consigli centrali della rappresentanza militare delle Forze armate, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme per la concessione e per l'eventuale trasferimento della proprietà degli alloggi di cui al comma 1.


Art. 5.

(Adeguamento delle caserme).

        1. Il Ministro della difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di un numero significativo di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o siano dislocate in aree territorialmente disagiate.

Art. 6.

(Fornitura di beni e di servizi).

        1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad affidare con trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti in materia, la fornitura di beni e di servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di impresa o di cooperativa, che impiegano in misura non inferiore ai due terzi del totale personale costituito da volontari congedati senza demerito.


Art. 7.

(Borse di studio).

        1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita di corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.


Art. 8.

(Profilo di carriera).

        1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente nelle Forze armate per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.
        2. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e superamento di un corso di perfezionamento della durata di due mesi. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve le diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.
        3. I volontari in servizio permanente effettivo che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data in entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.
        4. I volontari, all'atto di transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve le diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 7, pari a 94 milioni di euro per l'anno 2002, a 635 milioni di euro per l'anno 2003 e a 855 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente assegnazione al Ministero della difesa dei proventi derivanti dalle cessioni di immobili o di infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della difesa, in attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione